Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31680 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 04/12/2019), n.31680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28515-2018 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE VISALLI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO GRECO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, rigettò l’opposizione proposta da P.C. nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. avverso l’intimazione di pagamento avente ad oggetto, tra l’altro, credito INPS per contributi, relativo a cartella esattoriale portante l’importo di Euro 100,55;

a fondamento della decisione i giudici del merito rilevarono che non era maturata la prescrizione del credito e che doveva attribuirsi valenza di atto interruttivo della prescrizione all’istanza di rateazione avanzata dal Paterini il 15 aprile 2009, trattandosi di circostanza non contestata dall’opponente nel corso del giudizio di primo grado;

rilevarono, inoltre, che la sentenza era affetta da vizio di ultrapetizione, poichè l’atto di intimazione, fondato su molte cartelle esattoriali, era stato impugnato limitatamente all’importo della contribuzione Inps, pari Euro 100,55, e in tali termini doveva essere ricondotto l’oggetto del giudizio;

dichiararono il diritto di Riscossione Sicilia s.p.a. a ripetere dall’avv. distrattario in primo grado la somma liquidata in suo favore in esecuzione della sentenza di prime cure;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.C. sulla base di tre motivi;

hanno resistito con controricorso Riscossione Sicilia s.p.a. e Inps;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, rilevando che la sentenza era viziata nella parte in cui, dopo aver affermato che la tardiva costituzione del convenuto nel giudizio di primo grado comporta che l’eccezione di interruzione della prescrizione, costituendo eccezione in senso lato, può essere valutata anche ove tardivamente proposta, solo tenendo conto di atti ritualmente depositati nei termini di legge, ha ritenuto valido atto interruttivo la domanda di rateazione avanzata dal ricorrente il 14/4/2009, nonostante tale atto non fosse stato ritualmente depositato nel giudizio di primo grado;

con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla statuizione di ultrapetizione, essendo fuori di dubbio che l’intimazione di pagamento, impugnata con il ricorso per la parte afferente ai contributi previdenziali, viene travolta nella sua totalità;

con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 93 c.p.c., osservando che erroneamente era stato dichiarato il diritto di Riscossione Sicilia s.p.a. di ripetere la somma di Euro 2.396,78, in quanto mai era stata avanzata in primo grado la richiesta di distrazione delle spese, tanto che l’espressione “da distrarsi” deve considerarsi un refuso nella stesura della sentenza da parte del giudice, neppure rilevando che la Riscossione abbia erroneamente liquidato le spese direttamente nei confronti del procuratore della parte costituita;

il primo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi, costituita dalla ritenuta non contestazione da parte del Paterini, nel giudizio di primo grado, della circostanza dell’intervenuta istanza di rateazione, atto negoziale proveniente dallo stesso opponente (si veda pg. 3 della sentenza impugnata), e non dalla ritenuta irrilevanza della tardività della produzione documentale al riguardo;

il secondo motivo è infondato, posto che nella sentenza si dà atto che l’intimazione era stata impugnata limitatamente all’importo per contribuzione Inps, così limitato l’oggetto del contendere dalla stessa parte;

del pari infondato è il terzo motivo, poichè le risultanze della sentenza circa l’avvenuta richiesta di distrazione, peraltro non contrastate da allegazioni documentali da cui si evinca il contrario, non sono controvertibili;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate per ognuno in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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