Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3168 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3168 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 28810-2007 proposto da:
ZANELLATO LUCIANO

(C.F.

ZNLLCN52L20F952X),

in

proprio e nella qualità di unico titolare
dell’impresa individuale ZETAERRE di ZANELLATO

Data pubblicazione: 12/02/2014

LUCIANO (ex ZETAERRE di ZANELLATO LUCIANO & C.
S.N.C.), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
2013

1944

TACITO 23, presso l’avvocato DE MICHELI CINZIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MONTEVERDE
ALFREDO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

1

contro

P.A.V.A DI BERNARDI G. E C. S.N.C.;

intimato

avverso la sentenza n. 1770/2006 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/11/2006;

pubblica udienza del 09/12/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato A. MONTEVERDE
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella

2

Ritenuto in fatto e in diritto
1.-

la

sentenza

impugnata

(depositata

il

20.11.2006) la Corte di appello di Torino ha confermato
la sentenza del Tribunale di Novara che aveva così
deciso:

o

Con

1) dichiara che Luciano ZANELLATO e la ZETAERRE di
Zanellato

Luciano

&

C.

s.n.c.,

producendo

e

commercializzando il prodotto ZETAFLEX successivamente
alla scadenza del contratto concluso fra il primo e la
P.A.V.A. di Bernardi G. e C. s.n.c. in data 22.2.1991 e
senza il consenso dell’attrice, hanno violato l’obbligo
contrattuale di segretezza preveduto alla clausola 07.
di quel contratto in ordine alla formula del prodotto
MALTELASTICA (o MALTELASTICHE PAVA) 2001 ideato dalla
società attrice, ed hanno posto in essere atti di
concorrenza sleale;
2) inibisce, pertanto, alla ZETAERRE s.n.c. l’ulteriore
produzione

e

commercializzazione

del

prodotto

denominato ZETAFLEX, sia in quanto tale che quale
componente del prodotto ZetalaStic o di qualunque altrú

prodotto comunque denominato;
3)

ordina inoltre alla ZETAERRE s.n.c. l’immediato

ritiro di tutto il materiale pubblicitario afferente il
3
j/

proprio prodotto denominato ZETAFLEX, sia in quanto
tale che quale componente del prodotto Zetalastic o di
qualunque altro prodotto comunque denominato;
4) rigetta nel resto le domande proposte dalla P.A.V.A.

di Bernardi G. e C. s.n.c.;
Contro la sentenza di appello Luciano Zanellato – in
proprio e quale titolare della impresa individuale già
ZETAERRE di Zanellato Luciano & C. s.n.c. – ha proposto
ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Non ha svolto difese la società intimata.
2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia
violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la sentenza
omesso di pronunziare sul motivo di appello con cui si
denunciava la pronuncia ultra petita del tribunale.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la
sentenza impugnata abbia confermato la sentenza di
primo grado che aveva deciso su una domanda di tutela
concorrenziale per prodotto non brevettato mai
proposta.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità
della sentenza per omessa o insufficiente motivazione
circa l’inesistenza di una domanda risarcitoria per
violazione di un obbligo di segretezza.
4

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia nullità
della sentenza e vizio di motivazione senza formulare
il quesito di diritto e la sintesi finale del fatto
controverso.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione

dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sulla censura
relativa al fatto che primo giudice aveva posto a base
della sua decisione un documento non depositato ma
acquisito solo nel corso delle operazioni tecniche.
3.- Osserva la Corte che il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.
Infatti, il ricorso stesso è stato redatto con la c.d.
“tecnica dell’assemblaggio” o metodo della c.d.
“spillatura”: riproduzioni fotostatiche di atti e
documenti probatori sono intermezzate da illustrazioni
dei motivi e dei fatti di causa.
Pertanto, è applicabile il principio per il quale «la
prescrizione contenuta nell’art. 366, primo comma, n. 3
cod. proc. civ., secondo la quale il ricorso per
cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità,
l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può
ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca
alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni
5

all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare,
mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di
primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti
successivi, rendendo particolarmente indaginosa
l’individuazione della materia del contendere e

preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto
della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in
immediato coordinamento con i motivi di censura>> (Sez.
U, Sentenza n. 16628 del 17/07/2009).
Ciò, anche tenuto conto della recente puntualizzazione
per la quale «in tema di ricorso per cassazione, ai
fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod.
proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero,
letterale contenuto degli atti processuali è, per un
verso, del tutto superflua, non essendo affatto
richiesto che si dia meticoloso conto di tutti
momenti nei quali la vicenda processuale si è
articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la
necessità della sintetica esposizione dei fatti, in
quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla
costretta a leggere tutto (anche quello di cui non
occorre sia informata), la scelta di quanto
effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso>>,
con la conseguenza che è inammissibile il ricorso
i

contravvenendo allo scopo della disposizione,

articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante
riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una
serie di atti processuali qualora l’illustrazione dei
motivi non consenta di cogliere i fatti rilevanti in

Sentenza n. 5698 del 11/04/2012).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9
dicembre 2013
Il Presidente
Il consiglire este ore
i
,

2104,

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

funzione della comprensione dei motivi stessi (Sez. U,

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