Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3168 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 11/02/2020), n.3168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26257-2018 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 9463/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/ 11 /2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Ancona del 26.7.2018, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso difetta di idonea procura, in quanto non viene menzionato uno specifico provvedimento impugnato, limitandosi l’atto ad un generico riferimento a decreto del “Tribunale di Ancona”;

– che, secondo il principio costante, “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificatone del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale” (Cass. 28 marzo 2006, n. 7084; e multis, nello stesso senso Cass. 21 novembre 2017, n. 27540; Cass. 4 aprile 2017, n. 8741; Cass. 17 marzo 2017, n. 7014);

– che, al contrario, la procura spillata al ricorso difetta di tali requisiti, mancando ogni riferimento al provvedimento oggi impugnato;

– che, dunque, tale accertamento d’inammissibilità è pregiudiziale, rispetto a quello concernente la stessa mancata sottoposizione a critica della statuizione di inammissibilità, compiuta dalla decisione impugnata;

– che non occorre provvedere sulle spese, non svolgendo difese l’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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