Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3168 del 11/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 3168 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso 22283-2009 proposto da:
ROMANO

RAFFAELE

RMNRFL55A11C429F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 103, presso lo
studio dell’avvocato ANGINO MARIO, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente contro

2012
3913

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE 80078750587;

intimato

avverso la sentenza n. 67/2009 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 11/02/2013

di BARI, depositata il 15/01/2009 R.G.N. 2292/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

20/11/2012

dal

Consigliere

Dott.

ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato RENATO BALTA per delega MARIO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha conclusor_
l’accoglimento del ricorso.

ANGINO;

Svolgimento del processo
Raffaele Romano, premesso che l’INPS gli aveva liquidato la indennità di
disoccupazione agricola in relazione alle giornate di lavoro effettuate nell’anno 2003
in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più
incrementato negli anni successivi, adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna

retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva integrativa per i lavoratori agricoli
a tempo determinato in vigore razione temporis nella Provincia di Foggia. Il giudice
di primo grado accoglieva la domanda. La Corte di appello di Bari, in riforma della
decisione di primo grado rigettava la originaria domanda sul rilievo della intervenuta
decadenza, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 30.4.1970 n. 639 e successive modificazioni e
integrazioni, — per decorso del termine annuale decorrente dalla data della originaria
domanda amministrativa, da proporre, ai sensi dell’art. 7, 4° comma del D.L.
9.10.1989 n. 338, convertito con modificazioni nella L. 7.12.1989 n. 389, entro il 31
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del sussidio di disoccupazione.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo la
originaria ricorrente.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

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Motivi della decisione
T79-

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 D.P.R. n. 639 del
1970 ( nel testo modificato dal D.L.. n. 384 del 1992 ), dell’art. 6 D.L. . n. 103 del
1991 conv. in L. n. 166 del 1991 per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile
il regime decadenziale delineato dalle norme richiamate anche alla domanda di
riliquidazione, laddove, secondo l’orientamento di questa Corte ( ribadito da ultimo
dal SS.UU. n. 1270 del 2009), esso non può trovare applicazione in tutti quei casi in
cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto
1

dell’istituto previdenziale alla riliquidazione della prestazione alla stregua della

alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo – come nel caso di specie l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta seppure in un importo inferiore a
quello dovuto. Il motivo è fondato . Secondo l’orientamento prevalente di questa
Corte, consolidatosi con recente pronuncia delle Sezioni Unite ( v. SS. UU. n. 1270
del 2009 – che conferma le tesi della precedente Cass. SS. UU. n. 6491 del 1996 seguita tra le altre, da Cass. n. 948 del 2010 e n. 1580 del 2010), la decadenza di cui

166 del 1991 e dell’art. 4 D.L. n. 348 del 1992 conv. in L. n. 438 del 1992, non
trova applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad
ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé
considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta seppure in
un importo inferiore a quello dovuto. La correttezza della ricostruzione del quadro
normativo di riferimento nei termini sopra richiamati, risulta indirettamente
avvalorata, secondo quanto osservato da una recente pronunzia di questa Corte (
Cass. n. 7245 del 2012 ), dall’art. 38, primo comma, lett. d) del D.L. n. 98 del
2011, convertito in legge n. 111 del 2011, che ha integrato con ulteriore comma
47, prevedendo l’assoggettabilità a decadenza ( con decorrenza dal riconoscimento
parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) delle azioni giudiziarie
aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il
pagamento di accessori del credito e l’applicabilità di tale disciplina anche ai giudizi
pendenti in primo grado al momento di entrata in vigore della norma.
Come sottolineato nella richiamata sentenza n. 7245 /2012, la espressa previsione
una limitata efficacia retroattiva, del regime decadenziale rivela la consapevolezza
nel legislatore del carattere modificativo della disposizione introdotta rispetto alla
regola preesistente, quale consolidatasi per effetto della recente pronuncia delle
sezioni unite del 2009 .Da quanto sopra osservato discende che prima della
integrazione dell’art. 47 D.P.R. n. 639 per effetto dall’art. 38, primo comma, lett. d)
del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, la domanda di
riliquidazione di prestazione solo parzialmente riconosciute e liquidata dall’ente
2

all’art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, dell’art. 6 D.L. . n. 103 del 1991 conv. in L . n.

previdenziale non è soggetta ad alcun termine di decadenza. Non essendosi la Corte
territoriale attenuta a tale regola la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro
giudice il quale provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

giudizio, alla Corte d’appello di Bari in altra composizione.

Roma, camera di consiglio del 20 novembre 2012

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente

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