Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3168 del 09/02/2011

Cassazione civile sez. un., 09/02/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 09/02/2011), n.3168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

spa ENEL Distribuzione e spa ENEL, elettivamente domiciliata in Roma,

Via Attilio Friggeri 106, presso lo studio dell’avv. Michele Tamponi,

rappresentate e difese per procura in atti dagli avv. GIULIANI

Cristina e Massimo Cesaroni;

– ricorrenti –

contro

srl Fabbri, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. E. Vico 31,

presso lo studio dell’avv. SCOCCINI Enrico, che la rappresenta e

difende per procura in atti unitamente all’avv. Alessandro Antichi;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza n. 190/2010, depositata dalla Corte

di appello di Firenze in data 8/2/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

1/2/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dr.

IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

La Corte, osserva quanto segue:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 20/4/2010, la spa ENEL

Distribuzione proponeva ricorso, in proprio e nella qualità di

procuratrice speciale della spa ENEL, contro la sentenza in epigrafe

richiamata, di cui chiedeva la cassazione con ogni consequenziale

statuizione.

L’intimata srl Fabbri resisteva con controricorso,

proponendo a sua volta ricorso incidentale, al quale resistevano le

spa ENEL ed ENEL Distribuzione.

La cancelleria provvedeva ai dovuti avvisi e la controversia veniva decisa all’esito della pubblica udienza del l/2/2011.

Motivi della decisione.

Riuniti innanzitutto i due ricorsi perchè

proposti contro la medesima sentenza, osserva il Collegio che

dalla lettura di quest’ultima e delle impugnazioni contro di essa

presentate, risulta pacificamente in fatto che il 7/3/1975 la srl

SO.L.GEC (poi divenuta srl Fabbri) acquistava un complesso

immobiliare sito in (OMISSIS) e denominato (OMISSIS), di cui faceva

parte un locale che il precedente proprietario aveva concesso in

comodato all’ENEL al fine d’installarvi una cabina di trasformazione

per l’esercizio di alcune linee elettriche autorizzate dal Ministero

dei Lavori Pubblici con decreto del 21/6/1967.

Dopo una prima richiesta avanzata

nell’immediatezza dell’acquisto, la nuova proprietaria attendeva circa

25 anni per sollecitare nuovamente la restituzione del locale, che la

comodataria rifiutava, però, di consegnare.

Con atto di citazione notificato il 20/6/2000, la

SO.L.GEC. (d’ora in avanti Fabbri) la conveniva perciò davanti al

Tribunale di Lucca, per sentirla condannare al rilascio del bene ed

al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.

Si costituiva la convenuta, sostenendo che dal

1/10/1990 aveva ceduto tutti gli impianti alla spa ENEL Distribuzione

e che, comunque, la destinazione d’uso a suo tempo pattuita

comportava il diritto di continuare a detenere il vano fino a che

non fosse cessata la sua utilizzazione come cabina di trasformazione

che, fra l’altro, non serviva soltanto li cinema, ma una intera

porzione del centro storico di (OMISSIS).

Interveniva pure l’ENEL Distribuzione, che oltre a

ribadire le difese già svolte dall’ENEL, eccepiva anche il difetto

di giurisdizione dell’AGO, trattandosi di causa riservata alla

esclusiva cognizione del giudice amministrativo.

Il Tribunale riteneva, però, di avere

giurisdizione e condannava l’ENEL Distribuzione alla riconsegna

dell’immobile, al risarcimento del danno conseguito alla

prosecuzione della sua occupazione dopo l’introduzione del giudizio

ed al pagamento, in solido con l’ENEL, delle spese di lite sostenute

dalla Fabbri.

L’ENEL e l’ENEL Distribuzione si gravavano alla

Corte di appello deducendo, la prima, che non avrebbe potuto

essere condannata al pagamento delle spese processuali e, la

seconda, che il Tribunale avrebbe dovuto declinare la giurisdizione

o, quanto meno, riconoscere che per effetto della concessione del

locale al preciso scopo di collocarvi la cabina, il comodato

avrebbe dovuto durare fino al termine dell’ utilizzazione in tal

senso.

Anche la Fabbri interponeva appello, asserendo

che i giudici a quo avrebbero dovuto far decorrere il risarcimento

del danno dal momento stesso della compravendita, che stante

l’inapplicabilità del principio emptio non tollit locatum, aveva

determinato l’immediata estinzione del comodato.

La Corte di appello dava atto delle anzidette

richieste, riaffermando innanzitutto che la controversia rientrava

nella giurisdizione dell’AGO e che il contratto, concordemente

qualificato come comodato dalle parti, era “rimasto verbale”, per cui

non v’era nulla da cui desumere la pretesa fissazione di un

termine finale, “comunque neppure prospettato dall’appellante”, la

cui lettura finiva in ogni caso per assegnare al rapporto una durata

sine die che lo riconduceva senz’altro nell’ambito di cui all’art. 1810 c.c..

Premesse quanto sopra e rilevato, altresì, che la

condanna di ENEL alle spese trovava la sua giustificazione nella

condotta processuale da essa mantenuta, la Corte ha infine ricordato

che “fra la data della prima richiesta di restituzione del locale

(1975)” e quella che aveva “immediatamente preceduto l’instaurazione

del giudizio (era)no trascorsi 25 anni, durante i quali la proprietaria

(avev)a tenuto un atteggiamento remissivo che ben p(oteva)

intendersi come di accettazione del protrarsi del rapporto di

comodato”, cosicchè era proprio dalla data individuata dal

Tribunale che doveva essere commisurato l’indennizzo per

l’occupazione senza titolo.

Per tali motivi, ha confermato la decisione

di prime cure, condannando le appellanti alle spese processuali

del grado.

L’ENEL Distribuzione ha proposto ricorso per

cassazione in proprio e nella qualità di procuratrice dell’ENEL,

deducendo con il primo motivo la violazione e falsa applicazione del

D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto ammettere che si discuteva di questioni devolute al giudice amministrativo.

Con il secondo motivo ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1803, 1809 e 1810 c.c.,

nonchè il difetto di motivazione su punto decisivo della

controversia, in quanto la mancanza di un espresso termine finale

non autorizzava il comodante a recedere ad nutum dal contratto

qualora dalla utilizzazione nel medesimo prevista fosse

possibile ricavare l’esistenza di un’indiretta determinazione

della durata del rapporto che, come la documentazione in atti

dimostrava, era stata nel caso di specie assentita fino a che il

vano avesse continuato a fungere da cabina di trasformazione.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha poi dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.,

nonchè il difetto di motivazione su punto decisivo della

controversia, in quanto una volta accertata la erroneità della

vocatio in ius dell’ENEL e la legittimità della occupazione ad

essa riferibile, i giudici di merito avrebbero dovuto condannare la

Fabbri a pagarle le spese.

Con il quarto motivo, la ricorrente ha infine dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,

nonchè il difetto di motivazione su punto decisivo della

controversia, perchè in qualità di parte totalmente vittoriosa,

l’ENEL non avrebbe potuto essere giammai condannata al pagamento

delle spese in favore della Fabbri.

Quest’ultima ha resistito con controricorso,

impugnando a sua volta in via incidentale con un unico motivo con

il quale ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria

motivazione su di un punto decisivo della controversia, in quanto la

Corte fiorentina non aveva “in alcun modo affrontato la questione

ritualmente prospettata in merito alla estinzione del rapporto

di comodato a far data dall’acquisto dell’immobile da parte della

SO.L.GEC”.

Così riassunte le rispettive doglianze delle

parti, osserva il Collegio che la questione di giurisdizione non è

fondata perchè nella presente causa non occorre procedere alla

verifica della legittimità di alcun atto d’ imperio, visto che

anche dopo la concessione dell’autorizzazione ministeriale, l’ENEL

non ha provocato alcun esproprio od altro atto autoritativo, ma si è

accordata in via paritaria con l’ex proprietario del cinema,

stipulando con lui un negozio di natura civilistica per il

godimento di un bene sulla cui domanda di restituzione deve pertanto

provvedere il giudice ordinario e non quello amministrativo, la

giurisdizione del quale presuppone, com’è noto, la presenza in causa

dell’Amministrazione (o del gestore del pubblico servizio) come

autorità e non come un privato qualsiasi.

Parimenti da respingere è anche il secondo

motivo del ricorso principale, a proposito del quale è sufficiente

sottolineare (stante la diversità della presente fattispecie

rispetto a quella considerata da C. Cass. 2008/6678), che con

sentenza 1997/9775 questa Suprema Corte ha confermato l’indirizzo

tradizionale secondo il quale il termine finale del comodato può

risultare anche per implicito dalla destinazione del bene, precisando

però che in tanto ciò può accadere, in quanto tale destinazione ha

insita in sè una scadenza predeterminata, mancando (come nel caso in

questione) la quale, l’uso del bene viene a qualificarsi come a

tempo indeterminato ed il comodato come precario e, dunque,

revocabile ad nutum dal proprietario.

Passando adesso al terzo ed al quarto

motivo, da esaminare congiuntamente per via della loro intima

connessione, devesi rilevare che la soccombenza dell’ENEL sulla

questione relativa all’esistenza o meno di un diritto della Fabbri

ad ottenere l’immediato rilascio dell’immobile adibito a cabina,

poteva senz’altro giustificare, per la sua importanza centrale nel

processo, la compensazione delle spese fra l’attrice e la convenuta, ma

non la condanna di quest’ultima, che aveva visto effettivamente

respingere tutte le domande avanzate dalla prima nei suoi confronti.

la sentenza impugnata dev’essere quindi sul

punto cassata, senza però necessità di rimettere gli atti al giudice

a quo perchè non occorrendo alcun ulteriore accertamento di fatto,

questa Corte può pronunciare nel merito, compensando per intero fra

L’ENEL e la Fabbri le spese di lite del primo grado del giudizio,

nonchè quelle delle fasi successive. Venendo infine all’unico

motivo del ricorso incidentale, occorre tener presente, a

prescindere da ogni considerazione sulla esattezza della sua

rubrica, che con le risalenti C. Cass. 1964/195 e 1968/2840,

questa Suprema Corte ha implicitamente, ma inequivocabilmente

escluso l’automatica estinzione del comodato per effetto della vendita e

che, in ogni caso, i giudici a quo non hanno affatto ignorato il

contrario assunto della Fabbri, ma l’hanno più semplicemente

superato con un ragionamento non sindacabile in questa sede perchè

immune da vizi logici o giuridici.

Tenuto conto dell’esito complessivo del

giudizio, stimasi equo compensare integralmente le spese della

presente fase anche fra l’ENEL Distribuzione e la Fabbri.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE riunisce i ricorsi, dichiara la

giurisdizione dei giudice ordinario, rigetta il primo, il secondo

ed il terzo motivo del ricorso principale, accoglie il quarto e,

decidendo nel merito, compensa le spese di lite dei primi due gradi

di giudizio fra l’ENEL spa e la Fabbri srl, rigetta il ricorso

incidentale e compensa per intero fra tutte le parti le spese della

presente fase di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

 

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