Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3168 del 09/02/2011
Cassazione civile sez. un., 09/02/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 09/02/2011), n.3168
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
spa ENEL Distribuzione e spa ENEL, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Attilio Friggeri 106, presso lo studio dell’avv. Michele Tamponi,
rappresentate e difese per procura in atti dagli avv. GIULIANI
Cristina e Massimo Cesaroni;
– ricorrenti –
contro
srl Fabbri, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. E. Vico 31,
presso lo studio dell’avv. SCOCCINI Enrico, che la rappresenta e
difende per procura in atti unitamente all’avv. Alessandro Antichi;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
per la cassazione della sentenza n. 190/2010, depositata dalla Corte
di appello di Firenze in data 8/2/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
1/2/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dr.
IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i
ricorsi.
La Corte, osserva quanto segue:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato il 20/4/2010, la spa ENEL
Distribuzione proponeva ricorso, in proprio e nella qualità di
procuratrice speciale della spa ENEL, contro la sentenza in epigrafe
richiamata, di cui chiedeva la cassazione con ogni consequenziale
statuizione.
L’intimata srl Fabbri resisteva con controricorso,
proponendo a sua volta ricorso incidentale, al quale resistevano le
spa ENEL ed ENEL Distribuzione.
La cancelleria provvedeva ai dovuti avvisi e la controversia veniva decisa all’esito della pubblica udienza del l/2/2011.
Motivi della decisione.
Riuniti innanzitutto i due ricorsi perchè
proposti contro la medesima sentenza, osserva il Collegio che
dalla lettura di quest’ultima e delle impugnazioni contro di essa
presentate, risulta pacificamente in fatto che il 7/3/1975 la srl
SO.L.GEC (poi divenuta srl Fabbri) acquistava un complesso
immobiliare sito in (OMISSIS) e denominato (OMISSIS), di cui faceva
parte un locale che il precedente proprietario aveva concesso in
comodato all’ENEL al fine d’installarvi una cabina di trasformazione
per l’esercizio di alcune linee elettriche autorizzate dal Ministero
dei Lavori Pubblici con decreto del 21/6/1967.
Dopo una prima richiesta avanzata
nell’immediatezza dell’acquisto, la nuova proprietaria attendeva circa
25 anni per sollecitare nuovamente la restituzione del locale, che la
comodataria rifiutava, però, di consegnare.
Con atto di citazione notificato il 20/6/2000, la
SO.L.GEC. (d’ora in avanti Fabbri) la conveniva perciò davanti al
Tribunale di Lucca, per sentirla condannare al rilascio del bene ed
al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.
Si costituiva la convenuta, sostenendo che dal
1/10/1990 aveva ceduto tutti gli impianti alla spa ENEL Distribuzione
e che, comunque, la destinazione d’uso a suo tempo pattuita
comportava il diritto di continuare a detenere il vano fino a che
non fosse cessata la sua utilizzazione come cabina di trasformazione
che, fra l’altro, non serviva soltanto li cinema, ma una intera
porzione del centro storico di (OMISSIS).
Interveniva pure l’ENEL Distribuzione, che oltre a
ribadire le difese già svolte dall’ENEL, eccepiva anche il difetto
di giurisdizione dell’AGO, trattandosi di causa riservata alla
esclusiva cognizione del giudice amministrativo.
Il Tribunale riteneva, però, di avere
giurisdizione e condannava l’ENEL Distribuzione alla riconsegna
dell’immobile, al risarcimento del danno conseguito alla
prosecuzione della sua occupazione dopo l’introduzione del giudizio
ed al pagamento, in solido con l’ENEL, delle spese di lite sostenute
dalla Fabbri.
L’ENEL e l’ENEL Distribuzione si gravavano alla
Corte di appello deducendo, la prima, che non avrebbe potuto
essere condannata al pagamento delle spese processuali e, la
seconda, che il Tribunale avrebbe dovuto declinare la giurisdizione
o, quanto meno, riconoscere che per effetto della concessione del
locale al preciso scopo di collocarvi la cabina, il comodato
avrebbe dovuto durare fino al termine dell’ utilizzazione in tal
senso.
Anche la Fabbri interponeva appello, asserendo
che i giudici a quo avrebbero dovuto far decorrere il risarcimento
del danno dal momento stesso della compravendita, che stante
l’inapplicabilità del principio emptio non tollit locatum, aveva
determinato l’immediata estinzione del comodato.
La Corte di appello dava atto delle anzidette
richieste, riaffermando innanzitutto che la controversia rientrava
nella giurisdizione dell’AGO e che il contratto, concordemente
qualificato come comodato dalle parti, era “rimasto verbale”, per cui
non v’era nulla da cui desumere la pretesa fissazione di un
termine finale, “comunque neppure prospettato dall’appellante”, la
cui lettura finiva in ogni caso per assegnare al rapporto una durata
sine die che lo riconduceva senz’altro nell’ambito di cui all’art. 1810 c.c..
Premesse quanto sopra e rilevato, altresì, che la
condanna di ENEL alle spese trovava la sua giustificazione nella
condotta processuale da essa mantenuta, la Corte ha infine ricordato
che “fra la data della prima richiesta di restituzione del locale
(1975)” e quella che aveva “immediatamente preceduto l’instaurazione
del giudizio (era)no trascorsi 25 anni, durante i quali la proprietaria
(avev)a tenuto un atteggiamento remissivo che ben p(oteva)
intendersi come di accettazione del protrarsi del rapporto di
comodato”, cosicchè era proprio dalla data individuata dal
Tribunale che doveva essere commisurato l’indennizzo per
l’occupazione senza titolo.
Per tali motivi, ha confermato la decisione
di prime cure, condannando le appellanti alle spese processuali
del grado.
L’ENEL Distribuzione ha proposto ricorso per
cassazione in proprio e nella qualità di procuratrice dell’ENEL,
deducendo con il primo motivo la violazione e falsa applicazione del
D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto ammettere che si discuteva di questioni devolute al giudice amministrativo.
Con il secondo motivo ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1803, 1809 e 1810 c.c.,
nonchè il difetto di motivazione su punto decisivo della
controversia, in quanto la mancanza di un espresso termine finale
non autorizzava il comodante a recedere ad nutum dal contratto
qualora dalla utilizzazione nel medesimo prevista fosse
possibile ricavare l’esistenza di un’indiretta determinazione
della durata del rapporto che, come la documentazione in atti
dimostrava, era stata nel caso di specie assentita fino a che il
vano avesse continuato a fungere da cabina di trasformazione.
Con il terzo motivo, la ricorrente ha poi dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.,
nonchè il difetto di motivazione su punto decisivo della
controversia, in quanto una volta accertata la erroneità della
vocatio in ius dell’ENEL e la legittimità della occupazione ad
essa riferibile, i giudici di merito avrebbero dovuto condannare la
Fabbri a pagarle le spese.
Con il quarto motivo, la ricorrente ha infine dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,
nonchè il difetto di motivazione su punto decisivo della
controversia, perchè in qualità di parte totalmente vittoriosa,
l’ENEL non avrebbe potuto essere giammai condannata al pagamento
delle spese in favore della Fabbri.
Quest’ultima ha resistito con controricorso,
impugnando a sua volta in via incidentale con un unico motivo con
il quale ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su di un punto decisivo della controversia, in quanto la
Corte fiorentina non aveva “in alcun modo affrontato la questione
ritualmente prospettata in merito alla estinzione del rapporto
di comodato a far data dall’acquisto dell’immobile da parte della
SO.L.GEC”.
Così riassunte le rispettive doglianze delle
parti, osserva il Collegio che la questione di giurisdizione non è
fondata perchè nella presente causa non occorre procedere alla
verifica della legittimità di alcun atto d’ imperio, visto che
anche dopo la concessione dell’autorizzazione ministeriale, l’ENEL
non ha provocato alcun esproprio od altro atto autoritativo, ma si è
accordata in via paritaria con l’ex proprietario del cinema,
stipulando con lui un negozio di natura civilistica per il
godimento di un bene sulla cui domanda di restituzione deve pertanto
provvedere il giudice ordinario e non quello amministrativo, la
giurisdizione del quale presuppone, com’è noto, la presenza in causa
dell’Amministrazione (o del gestore del pubblico servizio) come
autorità e non come un privato qualsiasi.
Parimenti da respingere è anche il secondo
motivo del ricorso principale, a proposito del quale è sufficiente
sottolineare (stante la diversità della presente fattispecie
rispetto a quella considerata da C. Cass. 2008/6678), che con
sentenza 1997/9775 questa Suprema Corte ha confermato l’indirizzo
tradizionale secondo il quale il termine finale del comodato può
risultare anche per implicito dalla destinazione del bene, precisando
però che in tanto ciò può accadere, in quanto tale destinazione ha
insita in sè una scadenza predeterminata, mancando (come nel caso in
questione) la quale, l’uso del bene viene a qualificarsi come a
tempo indeterminato ed il comodato come precario e, dunque,
revocabile ad nutum dal proprietario.
Passando adesso al terzo ed al quarto
motivo, da esaminare congiuntamente per via della loro intima
connessione, devesi rilevare che la soccombenza dell’ENEL sulla
questione relativa all’esistenza o meno di un diritto della Fabbri
ad ottenere l’immediato rilascio dell’immobile adibito a cabina,
poteva senz’altro giustificare, per la sua importanza centrale nel
processo, la compensazione delle spese fra l’attrice e la convenuta, ma
non la condanna di quest’ultima, che aveva visto effettivamente
respingere tutte le domande avanzate dalla prima nei suoi confronti.
la sentenza impugnata dev’essere quindi sul
punto cassata, senza però necessità di rimettere gli atti al giudice
a quo perchè non occorrendo alcun ulteriore accertamento di fatto,
questa Corte può pronunciare nel merito, compensando per intero fra
L’ENEL e la Fabbri le spese di lite del primo grado del giudizio,
nonchè quelle delle fasi successive. Venendo infine all’unico
motivo del ricorso incidentale, occorre tener presente, a
prescindere da ogni considerazione sulla esattezza della sua
rubrica, che con le risalenti C. Cass. 1964/195 e 1968/2840,
questa Suprema Corte ha implicitamente, ma inequivocabilmente
escluso l’automatica estinzione del comodato per effetto della vendita e
che, in ogni caso, i giudici a quo non hanno affatto ignorato il
contrario assunto della Fabbri, ma l’hanno più semplicemente
superato con un ragionamento non sindacabile in questa sede perchè
immune da vizi logici o giuridici.
Tenuto conto dell’esito complessivo del
giudizio, stimasi equo compensare integralmente le spese della
presente fase anche fra l’ENEL Distribuzione e la Fabbri.
P.Q.M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE riunisce i ricorsi, dichiara la
giurisdizione dei giudice ordinario, rigetta il primo, il secondo
ed il terzo motivo del ricorso principale, accoglie il quarto e,
decidendo nel merito, compensa le spese di lite dei primi due gradi
di giudizio fra l’ENEL spa e la Fabbri srl, rigetta il ricorso
incidentale e compensa per intero fra tutte le parti le spese della
presente fase di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011