Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31679 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. I, 06/12/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7281/2018 proposto da:

H.I., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Centrale

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.

Migliaccio Luigi, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

Ministero Ministero dell’Interno, in persona Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1708/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2018 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.I., originario del Pakistan, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, in data 27 luglio 2017, che confermando la sentenza impugnata aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Egli aveva riferito di allevare animali nel Kashmir, di avere un giorno imprecisato trovato la stalla vuota e gli animali scomparsi, di essere stato accusato da alcune persone di essere una spia degli indiani, di essere stato picchiato e fatto prigioniero, di essere riuscito a fuggire, di avere saputo da suo padre che alcune persone lo avevano cercato per ucciderlo, quindi di avere lasciato il suo Paese per il timore di essere ucciso.

La Corte ha ritenuto il racconto non credibile nè attendibile (per le ragioni indicate in sentenza a pag. 2 e 3) e insussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, alla luce di informazioni acquisite da fonti aggiornate sulle condizioni di sicurezza nel suo Paese; ha ritenuto non riconoscibile la protezione umanitaria.

Avverso questa sentenza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposto il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere valutato il suo racconto non credibile e di non avere attivato poteri istruttori d’ufficio, al fine di accertare l’esistenza di conflitti armati tra i militari pakistani e i gruppi che lottavano per l’indipendenza del Kashmir e in generale tra il Pakistan e l’India per il controllo della regione.

Il motivo è inammissibile laddove censura apprezzamenti di fatto sulla credibilità del racconto del richiedente la protezione, al fine di provocarne una diretta rivalutazione, ed è infondato laddove lamenta il mancato accertamento delle condizioni di sicurezza esistenti nel suo Paese, che invece la sentenza impugnata ha effettuato con un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e censurabile nei ristretti limiti del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Il secondo motivo riguarda la valutazione di non configurabilità del rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio, sulla base di un giudizio che si assume ancorato al solo criterio della credibilità soggettiva del richiedente.

Il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata valutato nel merito la sussistenza in concreto delle condizioni necessarie per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giungendo a una conclusione opposta a quella invocata dal richiedente, all’esito di un apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede.

Il terzo motivo riguarda la valutazione di insussistenza nel suo Paese di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno e internazionale, che si assume operata senza compiere indagini aggiornate al riguardo.

Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito, con un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, accertato in concreto l’infondatezza della domanda di protezione sussidiaria, all’esito di un accertamento condotto con l’ausilio di fonti informative che facevano escludere il paventato rischio di danno grave nel suo Paese.

Il quarto motivo, riguardante la protezione umanitaria, mira inammissibilmente ad una rivisitazione del giudizio di fatto con il quale i giudici di merito hanno escluso l’esistenza di condizioni di vulnerabilità del richiedente.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorente alle spese, liquidate in Euro 1800,00, oltre spese prenotate a debito.

E’ dovuto il raddoppio del contributo a carico del ricorrente.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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