Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31679 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2962-2018 proposto da:

T.N., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DI VILLA

BIANCA 9, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PASQUAZI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso l’avvocato GUIDO CONTI che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1113/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 3.7.2017, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di T.N. volta a conseguire da Unicredit s.p.a. il pagamento del premio incentivante relativo all’anno 2007;

che avverso tale pronuncia T.N. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;

che Unicredit s.p.a. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo e il quarto motivo, il ricorrente principale denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte di merito accolto l’appello dell’odierna controricorrente, nonostante che non contenesse alcuna ragionata critica del percorso argomentativo del giudice di prime cure e fosse altresì privo dell’indicazione delle parti del provvedimento che s’intendevano impugnare, del nesso di causalità necessario tra la violazione in ipotesi denunciata e l’esito della decisione di prime cure;

che, con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1364, 1366-1367, 1369-1371 e 2077 c.c., nonchè dell’art. 44 CCNL 11.2.2005, per avere la Corte territoriale avallato un’interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo disciplinanti il premio incentivante affatto contrastante con i criteri ermeneutici legali e per di più lesiva del principio di parità di trattamento;

che il primo e il secondo motivo del ricorso principale sono inammissibili per difetto di specificità, essendo consolidato il principio secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, il che, quando si denunci l’erroneità della pronuncia in punto di ammissibilità dell’appello, richiede che si indichino specificamente nel ricorso per cassazione i fatti processuali posti a base dell’errore denunciato, non potendosi all’uopo fare meramente rinvio all’atto di appello (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 20405 del 2006, 12664 del 2012, 22280 del 2017), mentre nel caso di specie il contenuto dell’atto di appello di Unicredit s.p.a. non è stato trascritto nel corpo del ricorso per cassazione, nè si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso in atto si troverebbe;

che parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, essendo consolidato il principio secondo cui, qualora venga denunciata per cassazione la violazione o comunque errata interpretazione di norme di contratto o accordo collettivo (quali nella specie il verbale di accordo sul premio di produttività per le aziende del gruppo Unicredit del 27.9.2007, da cui si pretende di poter trarre argomenti per l’interpretazione del CCNI, 11.2.20(15), il ricorrente ha l’onere, oltre che di depositare copia integrale del contratto o accordo ai fini della procedibilità del ricorso, di riprodurre nell’atto introduttivo, a pena d’inammissibilità, il testo integrale (o la parte rilevante) delle norme di quell’accordo al fine di consentirne la valutazione del contenuto, dell’efficacia e della natura (Cass. n. 21473 del 2013), mentre nella specie nulla di tutto ciò è dato rilevare nel ricorso, eccezion fatta per un breve estratto riportato a pag. 10 del ricorso);

che il ricorso principale, pertanto, va dichiarato inammissibile, rimanendo conseguentemente assorbito il ricorso incidentale;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

I,a Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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