Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31678 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. I, 06/12/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5854/2018 proposto da:

O.F., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Centrale

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.

Migliaccio Luigi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona Ministro pro tempore, domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1382/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2018 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 12 luglio 2017 che, da un lato, aveva accolto il gravame principale del Ministero e, quindi, rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione umanitaria e, dall’altro lato, aveva rigettato il gravame incidentale del richiedente la protezione, volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Egli aveva riferito di avere lasciato il suo Paese, la Nigeria, a causa di dissapori con il padre per la sua decisione di convertirsi alla religione cristiana, di essere stato dal padre minacciato di morte ed accusato davanti alla comunità di appartenenza di essere omosessuale.

La Corte ha ritenuto il suo racconto non credibile nella parte relativa al suo orientamento sessuale e insussistenti i presupposti per riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, avendo considerato la vicenda narrata come di natura privata e familiare e non correlata con la situazione socio-politica della zona sud della Nigeria da cui proveniva (Edo State) dove, da informazioni assunte da fonti aggiornate e attendibili, non era ravvisabile una situazione di violenza indiscriminata per ragioni di conflitto armato interno o internazionale; ha ritenuto infondata la domanda di protezione umanitaria.

Il Ministero dell’interno ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di norme di diritto, per non avere attivato i poteri istruttori d’ufficio, al fine di accertare il rilievo penale dell’omossessualità in Nigeria e, quindi, il rischio di subire trattamenti umani o degradanti in caso di ritorno in quel Paese.

Il motivo è inammissibile, poichè non coglie la ratio decidendi esposta dai giudici di merito, i quali con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede hanno ritenuto non credibile la narrazione riguardante la sua omosessualità: già il primo giudice aveva osservato che il richiedente la protezione aveva riferito alla Commissione territoriale di essersi dichiarato omosessuale per convenienza e il giudice d’appello aveva evidenziato le lacune della narrazione circa le modalità e i tempi di acquisizione di consapevolezza del suo orientamento sessuale.

Con il secondo e terzo motivo è denunciato omesso esame del fatto decisivo della sua omosessualità e violazione di norme di diritto, per avere escluso l’esistenza di un pericolo persecutorio nel suo paese, negando il riconoscimento dello status di rifugiato, riducendo il suo racconto a vicenda personale e familiare.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, sollecitando a questa Corte una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto incensurabilmente compiuti dai giudici di merito.

Con il quarto motivo è denunciata omessa pronuncia sul rischio di subire danno grave, inteso come trattamento inumano o degradante nel suo Paese di origine, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il motivo è infondato, essendosi la Corte di merito pronunciata sulla domanda di protezione sussidiaria, sebbene in senso opposto a quello invocato dal ricorrente.

Con il quinto motivo è denunciata violazione di norme di diritto per avere escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza assumere informazioni aggiornate sulla situazione del suo Paese.

Il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata dato conto delle informazioni acquisite sulle condizioni di sicurezza del Paese di origine del richiedente la protezione, poste alla base di incensurabili apprezzamenti di fatto.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1800,00, oltre spese prenotate a debito.

E’ dovuto il raddoppio del contributo a carico del ricorrete.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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