Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31678 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2811-2018 proposto da:

BBB SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA VIA BADIA DI CAVA N. 62, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO ARCANGELI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DAVIDE VALSECCHI;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLA

PIRAMIDE CESTIA, 31, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MAGURNO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1100/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 17.7.2017, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, siccome coperta da giudicato, la domanda proposta da BBB s.p.a. di aver restituito, in considerazione dell’aliunde perceptum, quanto corrisposto a R.G. in esecuzione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva dichiarato l’illegittimità del suo licenziamento;

che avverso tale pronuncia BBB s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che R.G. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Civitavecchia, in conseguenza della sua conferma da parte della Corte d’appello di Roma, precludesse la domanda restitutoria proposta nel presente giudizio, siccome avente ad oggetto un fatto deducibile nel giudizio precedente;

che, con il secondo motivo, la ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale valorizzato le deposizioni testimoniali assunte in primo grado da cui risultava che effettivamente l’odierno controricorrente aveva svolto altra attività lavorativa nel periodo per il quale era stato risarcito dei danni da licenziamento illegittimo;

che, con riguardo al primo motivo, costituisce ius recepum il principio secondo cui l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata da questa Corte nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di specificità di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume violato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo (cfr. da ult. Cass. n. 5508 del 2018);

che, nella specie, il giudicato in questione non è stato debitamente trascritto nel corpo del ricorso per cassazione, nemmeno nelle sue parti rilevanti al fine di decidere della fondatezza o meno della censura, e tale omissione appare vieppiù rilevante ove si consideri che, mentre parte ricorrente sostiene che la Corte d’appello di Roma avrebbe dichiarato inammissibile la domanda restitutoria fondata sull’aliunde perceptum (cfr. ricorso, pag. 7), parte controricorrente assume che la Corte l’avrebbe invece rigettata nel merito, sul rilievo d’inammissibilità delle prove all’uopo dedotte (cfr. controricorso, pag. 6);

che, conclusivamente, il motivo in esame va senz’altro dichiarato inammissibile;

che parimenti inammissibile è il secondo motivo, dal momento che la Corte di merito, lungi dall’omettere l’esame delle prove raccolte in prime cure, ne ha logicamente ritenuto l’irrilevanza in considerazione dell’accoglimento dell’eccezione preliminare di giudicato esterno, onde non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al detisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest’ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass. un. 11637 del 2016 e 24765 del 2017);

che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza, e disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in 5.800,00, di cui Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 159.4o e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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