Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31677 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1649-2018 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCO BALBI;

– ricorrente –

contro

L.C. & PARTNERS SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, in qualità di socia della estinta L.

& ASSOCIATI SRL, ed assegnataria di una quota del saldo finale

di liquidazione di quest’ultima, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIACHIARA

CAMOSCI, FEDERICO CAMOZZI, nonchè MONTALTO GAETANA, in qualità di

socia della estinta L. & ASSOCIATI SRL ed assegnataria di una

quota del saldo finale di liquidazione di quest’ultima,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZUBIO 30, presso lo

studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIACHIARA CAMOSCI, FEDERICO CAMOZZI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1044/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 5.7.2017, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di B.L. volta a conseguire compensi maturati in relazione alla collaborazione coordinata e continuativa precorsa con L. & Associati s.r.l.;

che avverso tale pronuncia B.L. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che L.C. & Partners e la Dott.ssa M.G. hanno resistito, nella spiegata qualità, con controricorso; che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1460 c.c. per non avere la Corte di merito effettuato alcuna comparazione del comportamento delle parti e delle rispettive inadempienze, omettendo in particolare di considerare la condotta di L. & Associati s.r.l. sotto il profilo della violazione dell’obbligo di buona fede;

che, con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa fatti decisivi, consistenti rispettivamente nella deposizione resa in giudizio dal teste F. e nel mancato accoglimento della richiesta di assunzione degli ulteriori testi indicati con il ricorso introduttivo del giudizio;

che, al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la valutazione della gravità dell’inadempimento contrattuale, ai fini di cui all’art. 1460 c.c., è sempre rimessa all’esame del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 4709 del 2012, 15691 del 2006), il quale, nella formulazione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, (conv. con L. n. 134 del 2012), non consente di denunciare per cassazione se non l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia formato oggetto di discussione tra le parti;

che, tanto premesso, risulta evidente come i tre motivi lamentino tutti ex art. 360 c.p.c., n. 5, presunti vizi nell’accertamento di fatto compiuto dai giudici territoriali in ordine alla (in)sussistenza dei presupposti fattuali della domanda oggetto del giudizio;

che, nondimeno, trattandosi in specie di doppia conforme in punto di accertamento di fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (art. 348 – ter c.p.c., u.c.);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro, 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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