Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31676 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. I, 06/12/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22604/2017 proposto da:

D.D., domiciliato presso la Cancelleria centrale civile della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Lo Faro Rosa

Emanuela, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1367/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2018 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, in data 12 luglio 2017, che confermando la sentenza impugnata aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Egli aveva riferito di avere lasciato il suo Paese, il Gambia, per contrasti con lo zio paterno per il possesso dei terreni della famiglia; di avere provato a lavorare per altre persone senza riuscire a mantenere la sua famiglia; ha riferito delle difficili condizioni economiche esistenti in quel Paese, per la diffusa povertà e la difficoltà della popolazione di avere accesso ai beni primari.

La Corte ha ritenuto che le vicende descritte non fossero sussumibili in nessuna ipotesi di protezione prevista dal legislatore, trattandosi di fatti di natura privata ed economica e non ravvisando atti persecutori e di danno grave nei suoi confronti, nell’accezione normativa del D.Lgs. n. 251 del 2007, nè una condizione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria; ha inoltre ritenuto “rassicuranti” le condizioni generali del Gambia, sulla base di informazioni acquisite da fonti attendibili e aggiornate, che facevano escludere anche l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata.

Il Ministero dell’interno ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia motivazione insufficiente, quanto al rigetto della domanda di protezione per ragioni umanitarie, tenuto conto del suo inserimento nella società italiana, e omesso esame di fatti decisivi che dimostravano le gravi condizioni di povertà del suo Paese dove era a rischio la possibilità di vivere una vita dignitosa.

Il motivo è inammissibile dove denuncia motivazione insufficiente, al di là di quanto consentito dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 e vorrebbe indurre questa Corte a compiere una diretta rivalutazione del materiale probatorio, al fine di sovvertire l’incensurabile apprezzamento di fatto che i giudici di merito hanno posto a fondamento del rigetto della domanda di protezione umanitaria, avendo escluso la sussistenza di particolari condizioni di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, nè a soluzione diversa – deve aggiungersi potrebbe pervenirsi alla luce del D.L. n. 113 del 2018.

Con il secondo motivo il ricorrente ha imputato ai giudici di merito violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per non avere indagato sulle condizioni di sicurezza del Gambia e per non averlo ascoltato nel giudizio, pur avendo egli riferito alla Commissione territoriale le ragioni che gli impedivano di ritornare nel suo Paese, a causa del mancato rispetto delle norme a tutela dei diritti umani ed economici anche nel paese di transito (la Libia).

Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, nella parte in cui, nel regime processuale vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017, il richiedente censura astrattamente di non essere stato ascoltato, senza tuttavia specificare quali dichiarazioni ulteriori avrebbe potuto rendere in giudizio rispetto a quelle esposte dinanzi alla Commissione territoriale, e nella parte in cui accenna genericamente alla questione della violazione dei diritti umani nel paese di transito (la Libia). A quest’ultimo riguardo è irrilevante, ai fini della decisione, l’allegazione che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda (Cass. n. 2861/2018). Agli effetti della protezione richiesta, l’indagine del rischio persecutorio e di danno grave in caso di rimpatrio (v. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e-g) va effettuata con riferimento al “paese di origine” che è “il paese o i paesi in cui il richiedente è cittadino”, mentre solo per gli apolidi va effettuata con riferimento al paese in cui egli “aveva precedentemente la dimora abituale” (dir. CE n. 83 del 2004, art. 2, lett. k; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. n). Una conferma della necessità di avere riguardo al “paese di origine” viene anche dalla dir. UE n. 115 del 2008 che prevede la possibilità del ritorno del richiedente nel “paese di transito” solo in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese (art. 3, n. 3). Nel resto il motivo è infondato, avendo i giudici di merito accertato le condizioni socio-politiche del Gambia e, con incensurabile accertamento di fatto, escluso la sussistenza in concreto dei presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Non sussistono le condizioni per porre a carico del ricorrente il raddoppio del contributo, essendo egli stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1800,00, oltre spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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