Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31676 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 04/12/2019), n.31676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18311-2017 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANGELO MAZZONE;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati LUCIA PUGLISI, LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5911/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte d’appello di Napoli con la sentenza n. 5911/2016 rigettava il gravame proposto da B.D. aderendo alle conclusioni rassegnate dal secondo CTU nominato nello stesso giudizio d’appello e confermava pertanto il rigetto della domanda dell’appellante, volta al riconoscimento di un danno biologico permanente, per difetto del nesso di causalità tra l’infortunio subito dal lavoratore e la patologia psichiatrica da cui era affetto.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.D. con due motivi. L’Inail ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.- con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 79 del testo unico n. 1124 del 1965; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa ed insufficiente motivazione per avere la Corte d’appello escluso che vi fosse una relazione tra l’evento infortunistico capitato al ricorrente e la successiva patologia psichiatrica di cui egli è risultato affetto, ancorchè prima che si verificasse la caduta sul luogo di lavoro egli non risultava affetto da alcunchè di interessante, dal che discendeva che evidentemente la caduta a terra con la testa fosse stata occasione scatenante della patologia poi accertata dal CTU e ciò quand’anche non fosse stata la causa esclusiva e diretta.

2. – Col secondo motivo il ricorrente lamenta errores in procedendo, violazione o falsa applicazione di norme in contrasto con i principi enunciati e consolidati di questa Corte in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e insufficiente motivazione, in quanto il giudice d’appello aveva fondato la sua decisione tenendo unicamente conto della seconda CTU, quella a firma del dottor P.A., senza menzionare minimamente nella sua decisione la prima CTU quella a firma del dottor G.C.; la stessa decisione taceva inoltre del tutto delle osservazioni proposte da parte ricorrente alla relazione medico-legale.

3. – Il secondo motivo di ricorso, avente carattere assorbente, è fondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte “In tema di consulenza tecnica di ufficio, se lo svolgimento di una prima consulenza non preclude l’affidamento di un’ulteriore indagine a professionista qualificato nella materia al fine di fornire al giudice un ulteriore mezzo volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, è tuttavia necessario che il giudice che intenda uniformarsi alle risultanze della seconda consulenza tecnica di ufficio non si limiti ad un’adesione acritica ad esse ma giustifichi la propria preferenza, specificando la ragione per la quale ritiene di discostarsi dalle conclusioni del primo consulente, salvo che queste abbiano formato oggetto di esame critico nell’ambito della nuova relazione peritale con considerazioni non specificamente contestaste dalle parti” (Cass. 19572/2013, cui adde Cass. nn. 20125/2015, 23063/2009).

Nel caso in esame, invece, non solo la sentenza d’appello non dal conto dei motivi della preferenza accordata alla seconda ctu, ma neppure questa, assunta a fondamento della causa (e dal ricorrente riprodotta nel ricorso per cassazione) si confronta con le diverse conclusioni e premesse prese nella prima ctu espletata nel medesimo giudizio di appello; fondando la propria conclusione essenzialmente sulla lieve entità del traumatismo (sostenendo cioè che nel traumatismo lieve il coinvolgimento psichico dovrebbe essere analogamente lieve o addirittura inesistente); laddove, invece, la prima ctu oltre ad evidenziare l’esistenza del criterio cronologico, della continuità fenomenica, del criterio topografico e dell’esclusione di altra causa, osservava che ai fini della idoneità quali-quantitativa del fattore causale andasse rilevato come il disturbo psichico non sia in rapporto soltanto con l’entità del trauma cranico, ma dipenda soprattutto dal vissuto psicopatologico personale del soggetto e della rielaborazione dei vissuti.

Un’affermazione questa che non ha avuto alcuna smentita nè nella seconda ctu, nè nella sentenza che ad essa si è del tutto acriticamente adeguata.

4. – La sentenza impugnata pertanto non rispetta i prefati principi. Il ricorso va quindi accolto in relazione al secondo motivo, assorbito il primo. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, la quale nella decisione della causa si conformerà al principio di diritto sopra indicato.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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