Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31675 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. I, 06/12/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7153/2018 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Sanguin Andrea, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, del 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/10/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto del 19 gennaio 2018 il Tribunale di Trento ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale avanzata da F.M. nei confronti del Ministero dell’interno mediante ricorso avverso il diniego di riconoscimento di detta protezione da parte della Commissione territoriale.

Ha affermato il Tribunale che, essendo il ricorrente entrato nell’Unione Europea varcando il confine della Grecia, ed essendosi quindi spostato in Italia “perchè qui è più facile” ottenere la protezione richiesta, come dal medesimo dichiarato, la domanda doveva essere dichiarata inammissibile poichè avrebbe dovuto essere proposta non in Italia ma in Grecia.

2. – Per la cassazione del decreto F.M. ha proposto ricorso per quattro mezzi.

L’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene quattro motivi.

Il primo motivo è così testualmente rubricato: “violazione dell’art. 13 Reg. UE n. 604/2013 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, e di “illegittima ed errata declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto per incompetenza del tribunale adito”. Esso censura il decreto impugnato sul rilievo che “la declaratoria di inammissibilità della domanda di protezione internazionale non doveva essere dichiarata dal Tribunale bensì, eventualmente, sarebbe dovuta essere rilevata dall’Organismo, denominato “(OMISSIS)”, allo scopo individuato dalla normativa di riferimento”, mentre “nessuna competenza in materia di verifica della “competenza territoriale” spetta, quindi, al Tribunale, poichè ciò non è normativamente previsto, con la conseguenza che il Tribunale di Trento, con la pronuncia impugnata, ha travalicato i poteri conferiti”.

Il secondo motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 50 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e di “omessa concessione del termine per la riassunzione innanzi al Tribunale dichiarato competente””, censurando il decreto impugnato giacchè, a dire del ricorrente, il Tribunale adito avrebbe dovuto fissare un termine per la riassunzione dinanzi al giudice competente.

Il terzo motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 135 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e di “omessa motivazione del provvedimento””, censurando il decreto impugnato perchè avrebbe omesso di motivare sulla domanda di protezione umanitaria, a dire del ricorrente ammissibile in ogni caso, e cioè anche in caso di inammissibilità della domanda di protezione internazionale.

Il quarto motivo denuncia: “violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, censurando il decreto impugnato nuovamente perchè il Tribunale non avrebbe valutato la sussistenza delle ragioni per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. – Il ricorso è fondato.

2.1. – E’ fondato il primo motivo.

Il Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, regolamento che fissa i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, nel complesso diretto, da un lato, ad impedire che ciascuno Stato appartenente all’Unione Europea possa dichiararsi incompetente ad esaminare la domanda, dall’altro ad impedire movimenti interni dei richiedenti protezione, dando agli Stati e non alle persone la facoltà di decidere dove il richiedente abbia diritto di veder esaminata la domanda medesima, dispone all’art. 13 che: “Quando è accertato… che il richiedente ha varcato illegalmente… in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale…”.

La competenza in questione spetta dunque in linea di principio al paese di primo ingresso.

La previsione va letta in combinato disposto con quella dell’articolo 3 dello stesso Regolamento, laddove stabilisce che: “Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III”, capo nel quale è compreso il citato art. 13.

Il Regolamento detta poi, al Capo VI, “procedure di presa in carico e ripresa in carico”, ed istituisce un sistema Europeo di scambio di informazioni sui richiedenti asilo, nonchè volto ad individuare lo Stato membro responsabile della valutazione della domanda di protezione internazionale, e ad organizzare i relativi trasferimenti. Sulla scia di tale disposizione, il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 3, stabilisce che: “L’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 è l'(OMISSIS), operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno”.

Tale complessiva previsione, dunque, fissando le regole per la gestione dei flussi migratori, da parte degli Stati, in ambito Europeo, affida in Italia alla pubblica amministrazione, ed in particolare all'(OMISSIS), la verifica della competenza, tra i diversi Stati membri, ad esaminare la domanda di protezione internazionale. In tale prospettiva, l’art. 17 del citato Regolamento, consente a ciascuno Stato membro di decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel Regolamento medesimo.

Ne discende che non spetta al giudice, ma all’amministrazione, il cui provvedimento è poi sottoposto al controllo del giudice ordinario (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 bis, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13), determinare quale sia lo Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale. Ed invero, “la determinazione dello Stato competente ai sensi del Reg. 604/2013 costituisce… una fase, necessariamente preliminare, all’interno del procedimento di riconoscimento dello status di protezione internazionale. Ne deriva che l’accertamento della competenza all’esame della domanda e la decisione sulla domanda medesima, pur costituendo fasi distinte, sono inserite in un procedimento unitario attivato dalla manifestazione di volontà del cittadino straniero o apolide alle autorità competenti, ovvero, nel nostro ordinamento, alle questure, che ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 26, comma 3, hanno il compito di avviare la procedura di cui al Reg. n. 604/2013” (Cass., Sez. Un., 30 marzo 2018, n. 8044).

Sicchè il Tribunale di Trento non poteva, sostituendosi all'(OMISSIS), dichiarare inammissibile la domanda di protezione internazionale, essendo competente al suo esame la Grecia, quale paese di primo ingresso.

Il decreto impugnato va pertanto cassato e la causa rinviata allo stesso Tribunale di Trento in diversa composizione, che provvederà ad esaminare la domanda del F.M., decidendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

2.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Trento in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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