Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31675 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. I, 04/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 04/12/2019), n.31675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5581/2019 r.g. proposto da:

C.C., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa,

giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Arturo Bava, presso il cui studio elettivamente domicilia in Genova,

alla via Assarotti n. 7.

– ricorrente –

contro

Z.M., padre del minore Z.R.D.; L.M.,

padre del minore L.V.; PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA.

– intimati –

avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI GENOVA depositato il

24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 06/11/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto del 24 ottobre 2018, il Tribunale per i Minorenni di Genova, innanzi al quale era stato aperto un “procedimento a tutela del minore”, stabilì, dopo una lunga istruttoria: i) che i fratelli minorenni L.V. e Z.R.D. fossero collocati presso la medesima famiglia affidataria o in due famiglie affidatarie che permettessero il contatto fra gli stessi; ii) la sospensione dei contatti fra i figli e la madre, C.C., fino a che i Servizi Sociali, a seguito di un serio percorso di cura e di sostegno alla genitorialità fatto dalla C., non avessero accertato la sussistenza dei presupposti per degli incontri protetti fra madre e figli. Il tutto sul presupposto che, in base alle relazioni acquisite, le carenze di capacità genitoriali della C. erano state confermate e che era venuta meno la speranza di dare a quest’ultima tranquillità e capacità di concentrarsi in tempi compatibili con le esigenze di tutela dei minori.

1.1. Il reclamo promosso dalla C., in contraddittorio con L.M. (padre di L.V.) e Z.M. (genitore di Z.R.D.), contro il riportato provvedimento, è stato parzialmente accolto dalla Corte di appello di Genova, che, con decreto del 24 gennaio 2019, ha disposto che “vi siano degli incontri protetti tra la C.C. ed i due figli minori, L.V. e Z.R.D. prima possibile, con la frequenza e le modalità che risulteranno opportune secondo la valutazione dei Servizi Sociali”.

1.2. In particolare, quella corte, dopo aver condiviso le ragioni della scelta del giudice di prime cure di allontanare i minori dalla madre: i) ha ritenuto non esserci stata alcuna violazione dell’art. 336 c.c., così disattendendo la corrispondente doglianza della C., in quanto la reclamante era seguita e monitorata da anni ed era stata sentita personalmente in data 23 ottobre 2017 da uno dei giudici del Tribunale per i Minorenni di Genova; ii) ha riscontrato segnali positivi nell’interesse che la C. continua a manifestare per i propri figli, sicchè non sarebbe stato corretto interrompere completamente i rapporti tra questi e la madre, che dovevano, invece, continuare da subito mediante incontri protetti, con modalità e tempi da valutarsi dai Servizi Sociali.

2. Avverso questo decreto, ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., la C., affidandosi ad un motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e rubricato “Violazione di legge posta in essere nel provvedimento impugnato”, che ascrive alla corte distrettuale la violazione dell’art. 336 c.c., comma 2, laddove non aveva accolto la propria doglianza volta a censurare la sua mancata audizione prima dell’adozione, da parte del suddetto tribunale minorile, del menzionato decreto del 24 ottobre 2018. L.M., Z.M. e la Procura Generale presso la Corte di appello di Genova sono rimasti solo intimati.

3. Il ricorso, benchè ammissibile, – così ribadendosi il condiviso orientamento favorevole all’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione dei provvedimenti cd. de potestate, in ragione della loro attitudine al giudicato rebus sic stantibus (cfr. Cass., SU, n. 32359 del 2018; Cass. n. 23633 del 2016) – non merita accoglimento.

3.1. Invero, dalla lettura del decreto oggi impugnato, emerge che il Tribunale per i Minorenni di Genova, innanzi al quale era stato aperto, nel 2016, un “procedimento a tutela del minore” nei confronti della C., dopo una lunga istruttoria rese il decreto del 24 ottobre del 2018 recante il contenuto già descritto al precedente p. 1.

3.1.1. Nel corso di quel procedimento, peraltro, come specificamente riferito dalla corte distrettuale (cfr. pag. 8 del decreto impugnato), la C., già monitorata da anni, era stata sentita personalmente, in data 23 ottobre 2017, da uno dei giudici del menzionato tribunale minorile: circostanza, quest’ultima, confermata dalla stessa ricorrente, benchè ella lamenti, oggi, che quella audizione riguardò un diverso provvedimento, di differente contenuto, pure reso nel medesimo procedimento. Si assume, in altri termini, con la doglianza in esame, che, prima dell’adozione, da parte del medesimo tribunale, il 24 ottobre 2018, dell’ulteriore decreto precedentemente descritto, sarebbe stata necessaria una nuova audizione della C..

3.2. Ad avviso di questo Collegio una siffatta censura non può condividersi.

3.2.1. Da un lato, infatti, la sostanziale unitarietà del richiamato “procedimento a tutela del minore”, non imponeva la rinnovazione della già avvenuta audizione della odierna ricorrente; dall’altro, ed in ogni caso, il preteso vulnus al principio del contraddittorio non si lascia apprezzare perchè la C., una volta rappresentata l’esistenza dell’asserito error in procedendo ascritto ad entrambi i giudici di merito, non spiega, come, invece, sarebbe stato suo preciso onere (cfr. Cass. n. 2626 del 2018), quali sarebbero stati le ulteriori allegazioni e, soprattutto, gli elementi probatori ad essi prospettabili ove fosse stata nuovamente ascoltata, sicchè la sua doglianza si rivela come meramente assertiva.

4. Il ricorso va, dunque, respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità essendo rimasti solo intimati i destinatari della notifica del ricorso, altresì rilevandosi che, dagli atti, il processo risulta esente dal contributo unificato, sicchè non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

5. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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