Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31674 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. I, 04/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 04/12/2019), n.31674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACALONE Giovanni – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 27130/2017 r.g. proposto da:

S.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Guido Bomparola, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via

Giuseppe De Leva n. 39, sc. 1, presso lo studio dell’Avvocato

Luigina Tucci.

– ricorrente –

contro

SA.FO., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati Carlo

Bravetti e Livia Verrilli, presso il cui studio elettivamente

domicilia in Milano, al Corso di Porta Romana n. 123.

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI MILANO depositato il

17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 06/11/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo

dichiararsi inammissibile il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel corso del procedimento per separazione giudiziale dei coniugi Sa.Fo. e S.S., il Presidente f.f. del Tribunale di Milano, con ordinanza del 4 aprile 2017, resa “in via del tutto provvisoria ed istruttoria”: i) dispose una c.t.u. psicodiagnostica sui coniugi predetti e sulle loro figlie minorenni A. ed An.; ii) affidò queste ultime al Comune di Gorgonzola, stabilendo che l’ente affidatario le mantenesse collocate presso la madre nella casa coniugale, ivi ubicata, che assegnò alla Sa. con obbligo di rilascio da parte dello S. non oltre il 30 aprile 2017, autorizzando la prima ad avvalersi della Forza Pubblica; iii) demandò all’ente affidatario, nelle more degli accertamenti della c.t.u., di regolamentare le frequentazioni tra il padre e le figlie, inizialmente in spazio neutro e con modalità osservate, nel modo più opportuno e rispondente all’interesse delle minori in modo da favorire una ripresa serena ed equilibrata dei rapporti tra le stesse ed il padre, rimettendo, quindi, al c.t.u. l’individuazione di un calendario preciso con la specificazione delle modalità concrete da seguire e dei tempi effettivi; iv) incaricò il medesimo ente, tramite i Servizi Sociali ed in collaborazione con i servizi specialistici della ASL, di avviare – coordinandosi con il c.t.u. – gli interventi necessari ed opportuni di supporto socio-educativo e psicologico per le minori nonchè di sostegno alla genitorialità; v) obbligò lo S. a contribuire al mantenimento delle figlie predette con l’importo di Euro 1.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese scolastiche indicate ed al 50% delle spese mediche e dentistiche e per le attività sportive, come specificato nel provvedimento, nonchè al pagamento della intera rata del mutuo della casa; vi) respinse, allo stato, la richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie; vii) riservò ogni ulteriore determinazione nel subprocedimento con l’emissione dell’ordinanza ex art. 708 c.p.c.; viii) dispose, per il conferimento dell’incarico peritale, l’udienza innanzi a sè, all’esito della quale rinviò, per l’esame della relazione del c.t.u. e per la comparizione delle parti, all’udienza del 30 novembre 2017.

1.1. Il reclamo proposto dallo S., ex art. 708 c.p.c., comma 4, contro questa ordinanza è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Milano, Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia, la quale, con decreto del 17 ottobre 2017, ha ritenuto che, ai sensi della citata norma, “può essere impugnato il provvedimento che chiude la fase presidenziale, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione avanti a questi, a norma dell’art. 708 c.p.c., art. 3. Nel caso in esame, l’udienza presidenziale non si è conclusa, tanto è vero che il Presidente ha assunto provvedimenti del tutto provvisori, giacchè sono stati disposti anche accertamenti istruttori al fine di emettere l’ordinanza ex art. 708 c.p.c. disponendo di maggiori elementi di valutazione, con particolare riferimento alla situazione delle minori ed ai rapporti con i genitori, aspetti che hanno peraltro anche una ricaduta sugli aspetti economici, ed avendo il Presidente rinviato le parti avanti a sè. Non vi è dubbio, pertanto, che l’ordinanza presidenziale, impugnabile ai sensi dell’art. 708 c.p.c., verrà emessa all’esito dell’udienza fissata per la valutazione dell’elaborato peritale”.

2. Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., lo S., affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Sa., che, pregiudizialmente, eccepisce l’inammissibilità dell’avversa impugnazione perchè concernente un provvedimento sprovvisto, a suo dire, dei requisiti della definitività e decisorietà.

2.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 19 giugno 2019, n. 16430, ha ritenuto opportuno disporre, in relazione a quanto denunciato con il primo motivo, la rimessione della causa alla pubblica udienza della Prima sezione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione dell’art. 708 c.p.c., commi 3 e 4, per non essersi la corte d’appello pronunciata in merito al reclamo proposto contro l’ordinanza presidenziale”, giudicandosi del tutto destituita di fondamento, oltre che lesiva dei diritti dell’odierno ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato;

II) “Violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la corte di appello condannato il ricorrente alle spese di lite della fase di reclamo”.

3. Il ricorso è inammissibile, quanto al suo primo motivo, atteso che l’impugnazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost., penultimo comma, è prevista contro tutti i provvedimenti giurisdizionali, anche se resi sotto forma di ordinanza o decreto, ove essi siano decisori, incidenti su diritti soggettivi e con piena attitudine a produrre effetti definitivi di diritto sostanziale e processuale (cfr., ex multis, Cass. n. 212 del 2019, in motivazione; Cass. n. 14878 del 2017; Cass., SU n. 27073 del 2016, in motivazione; Cass. n. 11218 del 2013; Cass., SU, n. 9042 del 2008; Cass. n. 184 del 2003).

3.1. Nella specie, l’inammissibilità deriva dalla natura non definitiva dell’ordinanza ex art. 708 c.p.c., comma 3, che, anche laddove incide in via temporanea e provvisoria su diritti soggettivi, è inidonea a divenire definitiva e ad acquisire autorità di giudicato sostanziale tra le parti, per il carattere interinale e provvisorio dei “provvedimenti temporanei e urgenti” dati dal Presidente del Tribunale con l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 3, che restano tali anche dopo la previsione normativa della loro impugnabilità con reclamo innanzi alla corte di appello (cfr. Cass. n. 14141 del 2014; Cass. n. 12177 del 2011; Cass. n. 23909 del 2009; Cass. n. 26631 del 2008. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche quanto sancito dalla più recente Cass. n. 11788 del 2018, sebbene resa in tema di divorzio).

3.1.1. Il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, nel contraddittorio tra i coniugi ed i loro difensori, dà, con ordinanza, le disposizioni temporanee ed urgenti da lui reputate opportune nell’interesse dei figli o dei coniugi, all’udienza di comparizione dinanzi a lui per il tentativo di conciliazione di cui all’art. 708 c.p.c., comma 3, anche se divenuto reclamabile nei procedimenti di separazione instaurati dopo l’1 marzo 2006 nel termine di cui al comma 4 cit. norma, resta modificabile e revocabile dal giudice istruttore ed inidoneo a divenire giudicato, ed altrettanto dicasi per le statuizioni rese dalla corte di appello in sede di reclamo ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 4, che restano temporanee e comunque non acquistano il carattere della definitività se non dopo essere state eventualmente trasfuse nella sentenza che conclude il procedimento in cui furono emesse (che è qualificata, comunque, a stabilità provvisoria essendone possibile la modifica ai sensi dell’art. 710 c.p.c.).

3.1.2. A tanto deve, peraltro, aggiungersi che l’ordinanza del 4 aprile 2017 del Presidente f.f. del Tribunale di Milano, oggetto del reclamo poi dichiarato inammissibile dalla corte distrettuale, fu resa “in via del tutto provvisoria ed istruttoria”, giacchè furono contestualmente disposti anche accertamenti istruttori al fine di emettere, poi, all’esito di una ulteriore comparizione delle parti fissata innanzi al medesimo presidente, l’ordinanza ex art. 708 c.p.c. (questa sicuramente reclamabile alla stregua del medesimo art. 708 c.p.c., comma 4) sulla base di maggiori elementi di valutazione, con particolare riferimento alla situazione delle minori ed ai rapporti con i genitori, profili aventi, peraltro, anche una ricaduta sugli aspetti economici. Nessuna definitività, dunque, poteva ad essa riconoscersi.

4. Il secondo motivo di ricorso, investendo la pronuncia sulle spese resa da quella stessa corte, come tale idonea a divenire definitiva, non estendendosi la revocabilità e modificabilità dei provvedimenti nell’interesse del coniuge e dei figli alla disciplina delle spese di causa, va dichiarato comunque inammissibile, perchè proposto come consequenziale all’accoglimento del primo motivo e considerato che in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che risulti rispettato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 24502 del 2017).

4.1. La doglianza, peraltro, nemmeno critica specificamente l’evidente avvenuta (ed affatto corretta) applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., nè l’entità dell’avvenuta liquidazione delle spese suddette.

5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, altresì rilevandosi che, dagli atti, il processo risulta esente dal contributo unificato, sicchè non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

6. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna S.S. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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