Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31673 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. I, 06/12/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20583/2017 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresento

e difeso dall’avvocato Palermo Giovanni, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania – Sezione

Enna;

– intimato –

avverso la sentenza n. 196/2017 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2018 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 1 agosto 2017 la Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto l’appello proposto da C.M. nei confronti del Ministero dell’interno contro l’ordinanza con cui il locale Tribunale aveva rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

Ha ritenuto la Corte territoriale:

-) che fossero inammissibili perchè nuovi i motivi concernenti la forma del provvedimento della Commissione territoriale;

-) che l’allontanamento del C.M. dal suo Paese di origine, la Guinea, era stato determinato da ragioni personali;

-) che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria non essendovi in Guinea una situazione di violenza indiscriminata ovvero alcuna delle condizioni per la sussistenza del relativo diritto;

-) che mancavano altresì i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. – Per la cassazione della sentenza C.M. ha proposto ricorso per due mezzi.

L’amministrazione intimata non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 6 della Cedu, art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione “all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. c)”, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di provvedere sul primo motivo d’appello che concerneva la mancanza di sottoscrizione del provvedimento della Commissione, la composizione di detto organo, la mancata traduzione del provvedimento da essa pronunciato.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 25 del 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata sul rilievo che le dichiarazioni del C. sarebbero state ritenute credibili già dalla Commissione e che la situazione di grave pericolo ed elevata conflittualità del Paese di provenienza sarebbe stata anch’essa accertata, mentre la Corte territoriale che non avrebbe correttamente valutato il materiale disponibile ed avrebbe errato anche nel negare la protezione umanitaria.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – L’inammissibilità discende innanzitutto dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Stabilisce tale norma che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.

Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che detta disposizione, oltre a richiedere l’indicazione degli atti e dei documenti, nonchè dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il precetto di cui al combinato disposto delle richiamate norme deve allora ritenersi soddisfatto:

a) qualora l’atto o il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;

b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non partecipi al giudizio di legittimità o non depositi il fascicolo o lo depositi senza quell’atto o documento (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475; Cass. 11 gennaio, n. 195, chiarisce altresì che, ove si tratti di atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, il requisito di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è soddisfatto mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma, beninteso, l’esigenza di specifica indicazione degli atti e documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).

In tale prospettiva va altresì ribadito che l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23452).

In breve, il ricorrente per cassazione, nel fondare uno o più motivi di ricorso su determinati atti o documenti, deve porre la Corte di cassazione in condizione di individuare ciascun atto o documento, senza effettuare soverchie ricerche.

Nel caso in esame il ricorso si fonda sul contenuto del provvedimento della Commissione territoriale, della decisione del Tribunale e dell’atto d’appello, oltre che della documentazione acquisita a fini probatori, ma nessuno di detti atti è localizzato.

2.2. – Il ricorso è altresì inammissibile per violazione del numero 3 dell’art. 366 c.p.c..

Tale norma stabilisce che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Si tratta, com’è noto, dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, i quali vanno esposti, tuttavia, solo in quanto rilevanti per la decisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossia riassuntivo. Vanno narrate, dunque, ma con congrua sintesi, le domande introduttive, le vicende del primo grado e della decisione d’appello: il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso. E, come si è detto, secondo quanto stabilisce la norma, la mancanza dell’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, il ricorso è inammissibile (Cass. S.U., n. 11308/2014; Cass. n. 18421/2009; Cass. n. 15808/2008).

Nel caso in esame non è detto nella premessa del ricorso nè quali siano le ragioni che hanno spinto il ricorrente a proporre la domanda di protezione internazionale (e solo qualche nebuloso moncone del racconto si intende dalla lettura del secondo motivo), nè quali siano state le ragioni del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale, nè quali siano state le ragioni della decisione pronunciata dal Tribunale.

Sicchè la Corte di Cassazione non è in grado di ricostruire attraverso il ricorso i termini della controversia sottoposta al suo esame.

2.3. – In ogni caso il primo motivo è palesemente inammissibile dal momento che il ricorrente ha totalmente trascurato di considerare la pur evidente ratio decidendi del rigetto del primo motivo di appello: e cioè, la Corte d’appello non ha affatto omesso di pronunciare sugli asseriti vizi formali del provvedimento della Commissione territoriale, ma invece detto che si trattava di questioni nuove, cioè non dedotte dinanzi al Tribunale e che, come tali, non potevano essere fatte valere in sede di giudizio di appello.

Orbene, tale chiarissima ratio decidendi non è neppure sfiorata dal motivo di ricorso per cassazione, sicchè la decisione impugnata non può che sol per questo rimane ferma.

2.4. – E’ parimenti inammissibile il secondo motivo.

Esso è difatti diretto a rimettere in discussione la compiuta valutazione di merito svolta dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto, con motivazione non sindacabile in questa sede, che C.M. si fosse allontanato dal Gambia per ragioni esclusivamente personali legate a pretese creditorie fatte valere nei riguardi della sua famiglia, che in Gambia non vi fosse una situazione tale da giustificare l’applicazione della protezione sussidiaria, che non sussistessero le ragioni per il riconoscimento al ricorrente della protezione umanitaria.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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