Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31673 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. I, 04/12/2019, (ud. 23/09/2019, dep. 04/12/2019), n.31673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34600/2018 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana

n. 32, presso lo studio dell’avvocato Passarini Fabrizio Alessandro,

rappresentato e difeso dall’avvocato Regni Roberto, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., e Procura Generale presso la Corte Appello di

Ancona;

– intimati –

contro

L.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Nostra

Signora di Lourdes n. 25, presso lo studio dell’avvocato Farrell

Peter, rappresentata e difesa dall’avvocato Magistrelli Marina,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto in data 13/22 giugno 2018 il Tribunale per i Minorenni delle Marche revocava la sospensione dalla responsabilità genitoriale sulla figlia P., nata il (OMISSIS), disposta nei confronti dei genitori L.M. e L.L., nominava un curatore speciale alla minore, disponendo le sue dimissioni dalla struttura nella quale era ospitata con la madre e il collocamento presso l’abitazione reperita dalla madre, con la madre stessa. Il Tribunale per i Minorenni delle Marche disponeva altresì la prosecuzione dell’affido della minore al Servizio Sociale del Comune di Falconara Marittima per la predisposizione di ogni intervento utile a sua tutela, compreso un intervento di educativa domiciliare, regolamentava il diritto del padre di vedere ed avere con sè la figlia, incaricava il Consultorio familiare di Falconara Marittima di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori ed incaricava, con riferimento alla prima fase di uscita della minore dalla Comunità, il Servizio affidatario di regolamentare le visite e gli incontri nonni-nipote.

2. Con decreto n. 325/2018 depositato il 25-9-2018, la Corte d’appello di Ancona, sezione minori, in parziale accoglimento del reclamo proposto da L.M., disponeva che, una volta esaurite le prime due fasi previste, con riguardo agli incontri padre – figlia, nel provvedimento impugnato, il reclamante potesse tenere con sè la minore, oltre che nei due pomeriggi alla settimana, dalle ore 14.00 alle ore 21.00, compresa la cena – nelle due settimane alterne già previste nel decreto dalle ore 16.00 dei sabato alle ore 21.00 della domenica, compresa la cena, anzichè nella sola domenica dalle ore 9.00 alle ore 21.00, compresa la cena, salva l’emersione di profili di criticità che vengano eventualmente segnalati dai Servizi Sociali al T.M., confermando nel resto il decreto reclamato.

3. Avverso questo decreto L.M. propone ricorso, affidato ad un solo motivo, resistito con controricorso da Lu.La.. E’ rimasta intimata l’avv. P.F., in qualità di curatore speciale della minore L.P..

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con un solo articolato motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la “mancata valutazione delle criticità evidenziate dalla c.t.u. del Dott. S.L., decisive per la definizione della controversia, degli errori commessi dalla ctu della Dott.ssa Sc.Fr. anche in relazione alle sue competenze professionali, mancata valutazione delle criticità evidenziate dal. ctp prof. M.M.R., nonchè della omessa perizia grafologica. Omessa ed insufficiente motivazione del provvedimento impugnato. Futuri rischi per la minore”. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale ha omesso di valutare e motivare alcuni fondamentali aspetti decisivi per la definizione della controversia, riguardanti entrambe le consulenze tecniche d’ufficio disposte dal Tribunale per i Minorenni delle Marche, e non ha adeguatamente motivato le ragioni poste alla base del ragionamento logico-giuridico che ha condotto alla decisione impugnata. In particolare deduce che: A) la Dott.ssa Sc. non è una psichiatra ma una psicologa, ha effettuato una diagnosi sul padre, che ha ritenuto affetto da “disturbo paranoide”, senza averne le competenze ed ha commesso numerosi errori, evidenziati dal CT del ricorrente; B) la Corte territoriale ha omesso di valutare con attenzione le risultanze della seconda CTU del Dott. S., dalla quale erano emerse rilevanti criticità relative alla Lu., affetta da disturbo di personalità mitomanico isterico, mentre è stata esclusa la sussistenza di disturbi psichiatrici del sig. L.; C) la Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che, anche all’esito della seconda CTU, non sono particolarmente mutati i presupposti che nel novembre 2016 avevano condotto il Tribunale per i Minorenni delle Marche a sospendere la responsabilità genitoriale della Lu. e a collocare la minore presso il padre, considerato che, secondo il Dott. S., permangono aspetti di iper-reattività e vulnerabilità a carico della donna e va mantenuta attenzione agli eventi stressogeni; D) la Corte territoriale non ha tenuto in considerazione la richiesta di perizia grafologica sulle firme a nome “avv. Lu.La.” contenute nei documenti riguardanti l’attività professionale della Lu., che era segretaria in uno studio legale, e non esercitava la professione di avvocato; E) i report della Comunità esaminati e richiamati nel decreto impugnato erano stati redatti solo dalla coordinatrice della Comunità, e non dai singoli operatori presenti agli incontri; in detti report non era stato scritto quanto realmente avvenuto negli incontri dell’8/12/2017, 27-12-2017 e 20-1-2018, durante i quali la minore aveva chiaramente manifestato la volontà di andare a casa con il padre; nella relazione del Consultorio del 6-9-2017 si dava infatti atto che in tutti gli incontri P. aveva mostrato un profondo attaccamento alla figura paterna e che il padre era riuscito ad entrare in sintonia con i bisogni e le emozioni della figlia.

Ad avviso del ricorrente l’inadeguata valutazione di tutti i suindicati elementi, ed in particolare delle risultanze della seconda CTU, ha comportato il determinarsi di una situazione foriera di rischi per la minore, in ragione del suo collocamento presso la madre, mentre sono del tutto insussistenti lacune genitoriali del padre.

2. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia”(Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018).

Premesso che nella fattispecie in esame trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come novellato nel 2012- il decreto impugnato è stato depositato il 25/9/2018 -, la censura è inammissibile, nella parte in cui il ricorrente si duole dell’insufficiente motivazione, in quanto formulata secondo il paradigma previgente del vizio motivazionale.

2.2. Le restanti doglianze sono infondate.

La Corte territoriale, con motivazione adeguata secondo i parametri individuati dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014 citata), ha chiaramente esplicitato il percorso logico-argomentativo del proprio convincimento ed ha dato conto delle risultanze peritali e di ogni fatto ritenuto, insindacabilmente, di rilevanza ai fini del decidere.

In particolare la Corte d’appello, pur evidenziando le criticità persistenti in relazione alle capacità genitoriali sia del ricorrente sia della madre della minore, ha valorizzato il forte legame di attaccamento della bambina alla madre ed ha escluso la sussistenza di condizioni di problematicità nella gestione della figlia da parte della madre, con un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio motivazionale di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie insussistente, per quanto detto.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni in virtù della delicatezza e della difficoltà di accertamento dei fatti in contestazione.

5. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA