Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31672 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. I, 06/12/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19779/2017 proposto da:

M.M.H., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Robotti Emilio, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 290/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2018 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza dell’8 febbraio 2017 la Corte d’appello di Torino ha respinto l’impugnazione proposta da M.M.H. nei confronti del Ministero dell’interno contro il rigetto, da parte del locale Tribunale, del suo ricorso finalizzato al riconoscimento dello status di rifugiato politico o del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al riconoscimento della protezione umanitaria.

Ha in particolare ritenuto la Corte territoriale:

-) che la causa fosse suscettibile di essere decisa sulla base delle allegazioni di parte e della documentazione prodotta e non ricorresse pertanto l’esigenza di disporre l’audizione personale del richiedente;

-) che il racconto concernente i fatti che avevano determinato il suo allontanamento dal Paese di origine, esposto in tre progressive versioni fattuali, presentasse contraddizioni;

-) che ciò conducesse a confermare il responso di non credibilità già formulato dal Tribunale, unitamente a tutte le argomentazioni da quest’ultimo svolte.

2. – Per la cassazione della sentenza M.M.H. ha proposto ricorso per due mezzi illustrati da memoria.

Il Ministero intimato non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi.

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 10 Cost., art. 47 Cfue, artt. 2, 3, 6, 8 e 13 Cedu, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,5,7 e 14, in relazione all’art. 360, nn. 2, 3 e 5, nonchè artt. 112,113 e 132 c.p.c., lamentando omesso esame su fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla mancata assunzione anche d’ufficio di c.o.i. relativi alla situazione aggiornata del Bangladesh, per avere la Corte d’appello omesso di esercitare il doveroso approfondimento della situazione del paese nonchè di sentire ad interrogatorio libero il ricorrente.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3,10 e 35 Cost., art. 47 Cfue, artt. 2, 3, 6, 8 e 13 Cedu, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e artt. 19-32, in relazione all’art. 360, nn. 2, 3 e 5 nonchè artt. 112,113 e 132 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non abbia concesso in via subordinata nemmeno la protezione umanitaria, omettendo di vagliare l’avvenuta integrazione ed inclusione sociale in Italia del richiedente.

2. – Il ricorso va respinto.

2.1. – Il primo motivo, pletoricamente svolto sulla base di considerazioni generali che perlopiù non hanno nulla a che vedere con la concreta fattispecie dedotta in giudizio, nonchè con il richiamo ad una pluralità assortita di norme la cui pertinenza al caso risulta sovente oscura, mira in buona sostanza a lamentare che la Corte territoriale non avrebbe ottemperato al proprio dovere di “cooperazione istruttoria”.

Siffatta doglianza è totalmente fuori bersaglio.

Questa Corte è già reiteratamente intervenuta a chiarire quali sia il riparto degli oneri di allegazione e prova, ed in qual senso debba essere intesa la nozione di “cooperazione istruttoria” invocata dal ricorrente, ricondotta alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in particolare comma 5.

Anzitutto, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la “cooperazione istruttoria” consiste si colloca non dal versante dell’allegazione, ma esclusivamente da quello della prova: chè, anzi, l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, dovendo il richiedente presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacchè, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerati veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 5).

Sicchè, come ribadito anche di recente, solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 28 giugno 2018, n. 17069). Per converso, se l’allegazione manca, l’esito della domanda è segnato, in applicazione del principio secondo cui la domanda di protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197).

Ciò detto, una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria – i.e. di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari – è circoscritto alla verifica della situazione obbiettiva del paese di origine, e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente. In particolare (v. Cass. 31 maggio 2018, n. 14006; Cass. 31 maggio 2018, n. 13858), è stato chiarito che la domanda di protezione dello straniero implica, alternativamente:

-) o una contestualizzazione della minaccia normativamente prevista, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale;

-) ovvero la dimostrazione dell’esistenza di una situazione di livello talmente grave da far ritenere sussistenti fondati motivi che un civile, rientrato nel paese in questione possa correre, perciò stesso, un rischio effettivo.

Orbene, è allora di tutta evidenza che, mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare – elettivamente, ma non esclusivamente, attraverso lo scrutinio dei c.d. c.o.i., country of origin informations – se nel paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso del già citato art. 3, comma 5.

Nel caso in esame M.M.H. non risultava aver neppure ab origine dedotto che la situazione complessiva del Bangladesh impedirebbe di farvi rientro, ma ha viceversa sostenuto di essere stato fatto segno a minacce da parte di alcuni abitanti del suo villaggio, appartenenti ad un certo partito politico, sia perchè, nella sua veste di esponente di una locale ONG, aveva rifiutato un prestito ad alcuni di loro, sia perchè aveva denunciato un furto commesso nell’abitazione della madre, denuncia a seguito della quale un appartenente allo stesso partito era stato ucciso dalla polizia.

Il ricorrente ha cioè esposto una vicenda totalmente personale, riguardo alla quale, evidentemente, non v’era alcun dovere di cooperazione istruttoria e che doveva e poteva essere scrutinata soltanto sulla base della sua intrinseca credibilità, credibilità che i giudici di merito hanno concordemente escluso con giudizio la cui sindacabilità in questa sede, sia pur nei limiti del vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è esclusa ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., norma senz’altro applicabile al giudizio di impugnazione di cui all’allora vigente del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19.

Quanto alla mancata audizione del richiedente, la Corte d’appello l’ha ritenuta superflua, e neppure tale valutazione discrezionale è suscettibile di sindacato in questa sede.

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Il Tribunale, dopo aver affermato che la non credibilità del ricorrente era da escludersi, ha aggiunto che, in ogni caso, egli non aveva dedotto alcun personale elemento di carattere umanitario rilevante ai fini del riconoscimento della relativa tutela. E la Corte d’appello ha in pieno confermato tale statuizione.

In questa sede il ricorrente, oltre a svolgere considerazioni nuovamente generali e generiche sulla protezione umanitaria, ha sostenuto che “nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente risultava, da documenti in atti, titolare di contratto di lavoro a termine”, ma, in disparte la questione del rilievo di siffatta circostanza di per sè considerata (anche alla luce del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, la cui immediata applicabilità alla vicenda in discorso non v’è ragione di scrutinare), non ha neppur dedotto di aver posto la medesima circostanza a fondamento di una doglianza rivolta al giudice dell’impugnazione, sicchè il motivo è totalmente privo del requisito dell’autosufficienza ed è comunque aspecifico.

3. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato trattandosi di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello stato (Cass. 5 giugno 2017, n. 13935).

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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