Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31670 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. I, 06/12/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 06/12/2018), n.31670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25672/2017 proposto da:

S.R., già E.S.R., domiciliato in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Megna Vincenzo,

Zahora Vincenzo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA, che ha concluso per l’inammissibilità o comunque per

il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Vincenzo Megna che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto del 12 ottobre 2017 il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso proposto da S.R. nei confronti del Ministero dell’Interno e del Pubblico Ministero contro il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari gli aveva negato la protezione internazionale e sussidiaria per manifesta infondatezza, neppure riconoscendogli il permesso per motivi umanitari.

Ha in breve ritenuto il Tribunale che lo stesso S.R. avesse riconosciuto di aver lasciato il proprio Paese per ragioni economiche ed avesse inoltre fatto riferimento a condizioni socio-politiche di una zona del Bangladesh diversa da quella da cui proveniva.

2. – Per la cassazione del decreto S.R. ha proposto ricorso per tre motivi.

Gli intimati non hanno spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento con modalità semplificata.

2. – Il ricorso contiene tre motivi con cui il ricorrente ha denunciato: -) nullità del decreto e/o del procedimento per violazione del contraddittorio, non avendo egli ricevuto comunicazione in alcuna forma dell’udienza camerale;

-) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, ull’assunto che il decreto impugnato avrebbe omesso ogni valutazione sui motivi di ricorso;

-) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dell’art. 19, commi 1 e 2 cit. D.Lgs. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sull’assunto che i motivi umanitari richiamati dalle disposizioni menzionate in rubrica sarebbero il riflesso del diritto ad un’esistenza dignitosa, sia sotto il profilo della sicurezza, sia sotto quello del bisogno economico.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Ed infatti il ricorrente si lamenta di non aver avuto comunicazione della fissazione di un’udienza camerale che non poteva essergli comunicata, per il semplice fatto che essa non si è tenuta, avendo il tribunale ritenuto di disattendere la relativa istanza avanzata dallo S.R., come ampiamente emerge alle pagine 2-3 del provvedimento impugnato.

Sicchè la censura come formulata non coglie nel segno.

3.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, infatti, il giudice del merito, dopo un’ampia premessa di carattere generale sulla disciplina giuridica applicabile, ha rigettato le domande avanzate dallo S.R. per avere egli stesso riconosciuto di aver lasciato il proprio Paese per ragioni economiche e per aver fatto riferimento a condizioni socio-politiche di una zona del Bangladesh diversa da quella da cui egli proveniva.

A fronte di ciò, non resta se non constatare che la motivazione addotta supera la soglia del “minimo costituzionale”, e che, d’altro canto, il motivo non denuncia un circostanziato fatto, inteso quale preciso accadimento storico, come richiesto dall’attuale art. 360 c.p.c., n. 5 di cui il giudice non abbia tenuto conto: al contrario, il Tribunale ha considerato le asserite condizioni di povertà del ricorrente, e quelle attinenti alla sua sicurezza, ed ha ritenuto che esse non giustificassero l’accoglimento della domanda spiegata.

Va da sè che la censura tende a rimettere in discussione siffatto giudizio di merito che è invece insindacabile in questa sede di legittimità.

3.3. – Il terzo motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che tra i motivi per i quali è possibile accordare la protezione umanitaria non rientrano di per sè l’integrazione sociale e lavorativa in Italia (Cass. 23 ottobre 2017, n. 25075), nè il versare in condizioni di indigenza o con problemi di salute, “necessitando, invece, che tale condizione sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza, in conformità al disposto degli artt. 2, 3 e 4 della CEDU” (Cass. 23 novembre 2017, n. 28015; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26641). In tale prospettiva è stato ulteriormente chiarito che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Emerge con chiarezza da tali pronunce che il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di “seri motivi”, non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicchè essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può cioè essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, “perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. 286 cit., art. 5, comma 6” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455). Di guisa che la sproporzione tra i due contesti di vita non possiede di per sè alcun rilievo, salvo emerga che essa ha prodotto specifiche ricadute individuali, distinte da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale.

Va da sè, nel caso di specie, in disparte l’applicabilità del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, che, mentre la decisione del giudice di merito, laddove ha escluso la sussistenza di individualizzate ragioni ostative al rimpatrio, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, l’esame dei motivi non offre elemento alcuno per mutare l’orientamento medesimo. E’ cioè evidente che le generiche condizioni di povertà del soggetto, rapportate alla situazione di povertà del paese di provenienza, non rientrano nel numero delle circostanze che giustificano la protezione umanitaria, in assenza delle condizioni di vulnerabilità, nel caso di specie neppure specificamente allegate, contemplate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19.

4. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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