Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3167 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3167 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 24419-2007 proposto da:
TELLATIN

MARILISA

(c.f.

TLLMLS56P53H556H),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI TRE
OROLOGI 14A, presso l’avvocato AGOSTINO GAMBINO,

Data pubblicazione: 12/02/2014

che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIORGIO MASSAROTTO, giusta procura a
2013
1943

margine del ricorso;
COMPANY MEAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Curatore dott. XAUSA PIERPAOLO, domiciliata in
ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

1

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROBERTI ROBERTO, giusta procura
speciale per Notaio dott. CARRARO GIULIO di SCHIO
(BASSANO DEL GRAPPA) – Rep.n. 185448 del 27.3.2012;
– ricorrenti –

EUROPE MEAT S.P.A.;
– intimata –

sul ricorso 28677-2007 proposto da:
EUROPE MEAT S.P.A.

(c.f./p.i.

02503460269),

in

persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE
98/G, presso l’avvocato GUIDI BUFFARINI GUIDt, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PASQUALIN ANDREA, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

TELLATIN

MARILISA

(c.f.

TLLMLS56P53H556H),

contro

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI TRE
OROLOGI 14A, presso l’avvocato AGOSTINO GAMBINO,
che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIORGIO MASSAROTTO, giusta procura a
margine del ricorso principale;
COMPANY MEAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

2

Curatore dott. XAUSA PIERPAOLO, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROBERTI ROBERTO, giusta procura
speciale per Notaio dott. CARRARO GIULIO di SCHIO

– controricorrenti al ricorso incidentale-

avverso la sentenza n. 380/2007 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/12/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente Società, l’Avvocato R.
ROSATI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito,

per

incidentale,

la controricorrente e ricorrente
l’Avvocato A.

PASQUALIN

(in via

preliminare si oppone al deposito della procura non
notarile dell’avvocato MARINELLI, il P.G. si

(BASSANO DEL GRAPPA) – Rep.n. 185448 del 27.3.2012;

associa) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
incidentale, rigetto del ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale.

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Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Con la sentenza impugnata (depositata 4.4.2007) la
Corte di appello di Venezia ha accertato che Marilisa
Tellatin, con atto del 31.5.2000, ha ceduto alla s.r.l.

Europe Meat, rappresentata da Sacchelli Umberto Bastas, il
brevetto europeo di confezionamento delle carni di cui era
titolare. Il negozio era collegato al contratto di
cessione delle quote societarie da Giovanni Milani (marito
della Tellatin) al Sacchelli e il corrispettivo della
compravendita del brevetto era ricompreso nel
corrispettivo complessivamente concordato per la cessione
delle quote, regolarmente pagato dal Sacchelli. Pertanto,
in riforma della decisione del tribunale, ha rigettato la
domanda di dichiarazione di nullità (per mancata
indicazione del prezzo) della cessione del brevetto del
31.5.2000 proposta dalla Tellatin e dalla s.r.l. Company
Meat, cessionaria del brevetto in virtù di atto
successivo.
1.1.- Contro la sentenza della Corte di appello
Tellatin Marilisa e la s.r.l. Company Meat hanno proposto
ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Ha resistito con controricorso la s.p.a. Europe Meat,
la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per
violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e ha proposto,
altresì, ricorso incidentale condizionale affidato a un
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solo motivo, resistito con controricorso dai ricorrenti
principali.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. le parti hanno
depositato memoria.

2.1.- Con il primo motivo le ricorrenti principali
denunciano omessa motivazione sul collegamento tra la
cessione delle quote e la cessione del brevetto senza
formulare la sintesi del fatto controverso.
Il motivo, dunque, è inammissibile per violazione
dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
2.2.- Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano
violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1346,
1418, 1470 e 1474 c.c. Deducono la nullità della
convenzione relativa alla cessione del brevetto per
mancata determinazione e indeterminabilità del prezzo di
cessione del brevetto.
Formulano, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., i
seguenti quesiti:
a) <>;
e) «se, in caso di collegamento negoziale tra due
contratti traslativi stipulati da parti diverse, sia
possibile che il prezzo stabilito in uno di essi
(contratto di cessione delle quote sociali) possa essere
comprensivo del corrispettivo per la cessione operata con
l’altro negozio (convenzione del 31/05/2000 avente per
oggetto la cessione di una domanda di brevetto) in
mancanza di espressa volontà in tal senso di tutte le
parti contraenti>>;
f) «se, nel caso di specie, la mancata indicazione
del prezzo di cessione della domanda di brevetto nella
convenzione datata 31/05/2000 importi o meno la nullità o,
comunque, l’invalidità del negozio stesso>>.
2.2.1.- Il motivo è inammissibile nella parte in cui
veicola censure in fatto dirette ad ottenere una
interpretazione del contratto diversa da quella fatta
propria dalla Corte territoriale, con motivazione congrua
e logica non ritualmente censurata (v. primo motivo) ed è
infondato là dove denuncia inesistenti violazioni di norme
di diritto.
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La società resistente, nella parte narrativa del
controricorso (v. pag. 3), ha trascritto (e tale
trascrizione non è stata neppure genericamente contestata
dalle ricorrenti) il contenuto dell’atto di citazione là
dove riporta il testo della scrittura del 31.5.2000:

«Marilisa Tellatin cede e vende alla s.r.l. Europe Meat
rappresentata dal signor Sacchelli Umberto Bastos il
brevetto n.ro 093.1723 di confezionamento delle carni di
cui è titolare. La cessione è condizionata e differita ed
avrà effetto dal momento dell’integrale pagamento al
signor Giovanni Milani del prezzo di cessione delle quote
societarie rappresentato dalle cambiali sottoscritte da
Sacchelli Umberto Bastos e Nilson Alves Ribiero. Tale
pagamento costituisce la condizione unica e necessaria
alla cessione del brevetto che, intanto, sarà usato
gratuitamente da Europe Meat s.r.1., riservata alla
signora Tellatin Marilisa la revoca di tale concessione
nella ipotesi di mancato pagamento del prezzo di cessione
delle quote di Europe Meat s.r.1., come sopra detto. Il
trasferimento definitivo della proprietà verrà eseguito
dal notaio (spazio in bianco) al momento del pagamento
dell’ultima cambiale».
A fronte di tale chiaro tenore la ricostruzione
operata dalla Corte territoriale – secondo la quale «la
cessione del brevetto era necessariamente legata alla
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cessione delle quote (quindi trova causa in tale cessione)
e alla definizione dei rapporti esistenti tra le parti (i
due soci, la società che sfruttava il brevetto e il suo
titolare) mentre la non perfetta identità soggettiva non è
comunque di ostacolo alla individuazione di quel

collegamento negoziale che, nella specie, consente di
ricondurre il corrispettivo del brevetto al corrispettivo
complessivamente concordato>> – appare il risultato di un
accertamento in fatto non censurabile in sede di
legittimità. Né appare in contrasto con le norme indicate
dalle ricorrenti, posto che nessuna violazione dell’art.
1474 c.c. ha posto in essere la Corte territoriale, la
quale ha individuato nel prezzo di cessione delle quote il
corrispettivo complessivo anche per la cessione del
brevetto «posto che non avrebbe nemmeno avuto senso il
trasferimento delle quote della società se privata proprio
del brevetto che consentiva l’attività imprenditoriale>>
(sent. impugnata, pag. 13; in proposito cfr. anche Sez.
2, n. 13561/2008).
Peraltro, va evidenziato che la sentenza impugnata ha
correttamente applicato il principio per il quale affinché
possa configurarsi un collegamento negoziale in senso
tecnico, che impone la considerazione unitaria della
fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito
oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi,
9

volti alla regolamentazione degli interessi reciproci
delle parti nell’ambito di una finalità pratica
consistente in un assetto economico globale ed unitario,
sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento
pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico

dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche
il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un
fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che
assume una propria autonomia anche dal punto di vista
causale.
Conclusivamente, accertare la natura, l’entità, le
modalità e le conseguenze del collegamento negoziale
realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del
giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile
in sede di legittimità, se sorretto – come nella concreta
fattispecie – da motivazione congrua ed immune da vizi
logici e giuridici (Sez. 3, n. 11974/2010).
2.3.- Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano
vizio di motivazione per l’ingiustificata esclusione della
compensazione delle spese senza formulare la sintesi del
fatto controverso.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366
bis c.p.c.

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3.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale
condizionato la società resistente denuncia la violazione
dell’art. 345 c.p.c. lamentando che sia stata ritenuta
inammissibile la produzione in appello di documenti

Il ricorso è assorbito dal rigetto del ricorso
principale.
Le spese – nella misura determinata in dispositivo
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso
principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale
condizionato; condanna le ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità
determinate nella somma complessiva di euro 5.200,00 di
cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per
legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9
dicembre 2013

indispensabili.

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