Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3167 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 11/02/2010), n.3167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in

Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia;

– ricorrente –

contro

P.M., rappresentato e difeso, giusta procura notarile in

atti, dall’Avv. Ursini Giuseppe presso con domicilio in Roma Piazza

Prati degli Strozzi n. 3 presso lo studio dell’Avv. Gabriella Arcuri;

avverso la sentenza della 5A sezione della Commissione Tributaria

Regionale di Milano n. 120/5/2005 depositata il 6.12.2005 notificata

il 26.1.2006;

udita la relazione la relazione del Consigliere Dott. POLICHETTI

Renato;

lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso in quanto manifestamente infondato;

Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha

riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP

corrisposto con riferimento al periodo di cui e’ causa.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il ricorso e’ manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nel testo vigente fino al 31/12/2003) e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1 (nel testo vigente dal 1/1/2004) e’ soggetto all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti di attivita’ autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la sentenza impugnata e’ fondata sull’accertamento, congruamente motivato e non adeguatamente censurato, nel difetto di tale requisito il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

Causa il decesso del (OMISSIS) P.G. purtroppo intervenuto dopo la decisione adottata in Camera di consiglio il ricorso verra’ sottoscritto dal consigliere di maggiore anzianita’ de Collegio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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