Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3167 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6091-2019 proposto da:

TECHNICAL DIDATIC SPECIALIST PRESS B.V., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO BAGATTINI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DI (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore fallimentare,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO ALBERTO RACCHIA 2,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA CANTONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO DAL PIAZ;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 9721/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE,

depositato l’11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Technical Didatic Specialist Press B.V. ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, contro il decreto del Tribunale di Firenze dell’11 gennaio 2019, comunicatole il successivo 14 gennaio, reiettivo dell’opposizione L. Fall., ex art. 98, dalla stessa promossa in relazione alla mancata ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. di parte (Euro 952.987,70) del proprio complessivo credito (Euro 1.523.561,40, oltre interessi) derivante da forniture effettuate in favore di quest’ultima società in bonis. Resiste, con controricorso, la curatela fallimentare. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

1.1. In estrema sintesi, e per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale ha premesso che l’importo non ammesso riguardava fatture risalenti al biennio 2004/2005, per le quali era spirato il termine decennale di prescrizione del corrispondente pagamento al momento del deposito dell’istanza L. Fall., ex art. 93. Ha poi ritenuto: i) privo di data certa e, quindi, inopponibile al fallimento, il piano di rientro del 15.2.2010, prodotto dall’opponente, recante una ricognizione di quel debito della (OMISSIS) s.r.l. in bonis; iii) inammissibile la prova testimoniale articolata dalla prima, vertendo direttamente sulla data di quell’atto piuttosto che su fatti idonei a stabilirne con certezza il suo momento di redazione; inammissibile, per contrasto con l’art. 2726 c.c., la richiesta di provare con testimoni i pagamenti eseguiti in esecuzione di quel piano; iv) insussistenti i presupposti per un accertamento tramite presunzioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico formulato motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2704,2710,2726 e 2729 c.c., ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, ascrive al tribunale fiorentino di aver “fornito una motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla richiesta di ammissione della prova testimoniale, dando così luogo ad un difetto assoluto di motivazione”.

2. Una doglianza siffatta è complessivamente insuscettibile di accoglimento.

2.1. Giova premettere, infatti, che: i) la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio reso l’11 gennaio 2019), ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Dott. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017); ii) il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); iii) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006); iv) infine, “nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostante dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell’eccezione), non può ritenersi sussistente la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, nè la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia; ove, invece, si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e, dunque, per violazione della norma sostanziale, oppure, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di una o più di tali circostante la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata” (cfr. Cass. n. 26764 del 2019).

2.2. Nella specie, il tribunale fiorentino ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale invocata, in quella sede, dalla opponente, perchè: i) il capo 1, vertente direttamente sulla data dell’asserito atto ricognitivo di debito del 15 febbraio 2010, piuttosto che su fatti idonei a stabilirne con certezza il suo momento di redazione; ii) il capo 2, in contrasto con l’art. 2726 c.c., precisandosi che “sarebbe stato agevole per la ricorrente documentare tali pagamenti producendo la documentazione bancaria (già in suo possesso, o comunque certamente ottenibile dal proprio istituto di credito), per pagamenti che si deducono nei capitoli di prova essere avvenuti per importi di 12.500 ciascuno attraverso bonifici bancari dall’aprile del 2010 al marzo 2011”. Il medesimo tribunale, inoltre, ha considerato insussistenti “i presupposti per un accertamento tramite presunzioni, in difetto di prova adeguata nella disponibilità della parte onerata, che non l’ha offerta”.

2.2.1. Pertanto, una motivazione giustificativa dell’inammissibilità dell’articolata prova testimoniale e dell’impossibilità di avvalersi della prova presuntiva esiste, così come sono ben comprensibili le argomentazioni offerte per far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, che non necessitano di alcuna integrazione ad opera dell’interprete (cfr. Cass., SU., n. 22232 del 2016), sicchè non è configurabile, in parte qua, una mancanza di motivazione, nè una motivazione apparente.

2.3. A tanto deve soltanto aggiungersi, quanto alla suddetta prova testimoniale, che i suoi due capitoli (riprodotti nell’odierno ricorso), miravano ad ottenere la conferma, il primo, della circostanza che le specifiche fatture ivi indicate erano state inserite nel predetto atto ricognitivo del 15 febbraio 2010; il secondo, dell’esecuzione dei pagamenti previsti in quell’atto piano.

2.3.1. Si tratta, dunque, di circostanze entrambe non decisive rispetto alla questione controversa, ossia la data certa della scrittura del 15 febbraio 2010.

2.3.2. In ogni caso: a) l’inclusione in quest’ultima delle fatture menzionate nel capitolo 1, non dimostrerebbe la certezza di quella data, che, peraltro, nemmeno poteva essere oggetto diretto della prova stessa (cfr. Cass. n. 23425 del 2016). In altri termini, il medesimo capitolo, lungi dal riguardare fatti idonei a stabilire con certezza il momento di redazione della scrittura predetta, al più avrebbe investito l’inserimento di alcune fatture all’interno di un accordo di dilazione di pagamento che, sulla base dei documenti e delle prove dedotte nel corso del giudizio, è rimasto affatto carente di data certa, sicchè irrimediabilmente inopponibile al fallimento; b) l’avvenuta esecuzione di pagamenti, tramite ripetuti bonifici bancari, di importi di 12.500,00 ciascuno, comunque non poteva essere dimostrata per testimoni, attesi i limiti sanciti per i pagamenti dal combinato disposto degli artt. 2726 e 2721 c.c.. L’opponente, poi, non può che imputare a se stessa il non avere prodotto in quella sede (rivelandosene del tutto inammissibile, invece, l’auspicato corrispondente deposito in questa sede di legittimità, giusta quanto sancito dall’art. 372 c.p.c.), la documentazione bancaria attestante quei pagamenti, oppure il non aver invocato ivi il ricorrere di una delle ipotesi di cui all’art. 2724 c.c., nn. 2 e 3, (inconfigurabile risultando quella di cui al suo n. 1, attesa la già descritta carenza di prova scritta opponibile al fallimento del principio di prova scritta pure eventualmente a ravvisarsi nella scrittura predetta).

2.4. Infine, va ricordato che l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla prova presuntiva ed alla valutazione della esistenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzarne gli elementi fattuali, sono incensurabili in Cassazione, l’unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 3845 del 20189, in motivazione; Cass. n. 2431 del 2004).

2.4.1. Nella specie, il tribunale fiorentino, laddove ha opinato che la documentazione prodotta dall’opponente (la scrittura del 15 febbraio 2010 e la lettera del 2004) era assolutamente inidonea, in carenza di data certa ex art. 2704 c.c., ai fini della dimostrazione della residua parte del credito invocato da quest’ultima, ha evidentemente riferito tale valutazione anche ai più limitati effetti di cui all’art. 2729 c.c..

3. Il ricorso, dunque, va respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Technical Didatic Specialist Press B.V. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal fallimento controricorrente, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusto il cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

 

 

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