Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3167 del 09/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3167 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CALAFIORE DANIELA

SENTENZA
sul ricorso 15094-2015 proposto da:
RINDONE SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA ANTONIO CANTORE 5, presso lo studio
dell’avvocato MATTIA RUSSO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DANIELE OSNATO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 09/02/2018

- con troricorrente –

avverso

la
Ilat44

sentenza

n.

3904/2014

della

CA ht

COMM.TRIB.REGISEZ.DIST. di CALTANISSETTA, depositata
il 15/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA

n. 15094/2015

Fatti di causa
La società Rindone s.r.l. propose ricorso avverso l’avviso di accertamento
con il quale l’Agenzia aveva appurato per l’annualità 2006 una presunta
emissione di fattura per operazioni inesistenti per un importo pari ad Euro
50.000 in favore della ditta Alfio Moschetto relativamente ad un contratto di
consulenza non esibito in giudizio.

47.3.2011 rigettò il ricorso e la Commissione tributaria della regione Sicilia
confermò la decisione con sentenza del 15.12.2015.
I giudici d’appello fondarono la propria decisione sulla considerazione che la
Società non avesse provato l’effettività della prestazione e che il contratto
che avrebbe dovuto giustificarla non era stato esibito.
Avverso tale sentenza, la Rindone s.r.l. in liquidazione propone ricorso per
cassazione con due motivi.
L’ Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1.

Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’ art. 360 primo comma n.

5 cod. proc. civ., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto
di discussione tra le parti che si ravvisano nella circostanza che la
motivazione della sentenza impugnata non aveva tenuto in considerazione
che il contratto sotteso alla fattura n. 1/2006 era stato acquisito agli atti, in
quanto allegato al processo verbale di constatazione della GDF, e che esso
non prevedeva che le ricerche di mercato affidate al geom. Alfio Moschetto
andassero fatte in Ucraina ma prevalentemente nel nord Italia.
2. Il motivo è inammissibile. Questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8053
del 07/04/2014) ha infatti precisato che la riformulazione dell’art. 360,
primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla sentenza
impugnata depositata 15.12.2014, deve essere interpretata, alla luce dei
canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si
tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto

1

La commissione tributaria provinciale di Caltanissetta con decisione n.

n. 15094/2015

attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo
della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze
processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza

2. Tali vizi non possono ravvisarsi nelle ragioni prospettate nel motivo in
esame, posto che esso, lungi dall’allegare l’assenza di motivazione o la sua
mera apparenza,

si limita in concreto a ravvisare una presunta

contraddizione fra quanto asserito in sentenza, a proposito degli indizi
raccolti dal primo giudice a proposito dell’inesistenza dell’operazione
riconducibile alla fattura 1/2006 emessa dalla s.r.I Rindone in favore della
ditta Antonino Alfio Moschetto, e le risultanze del contratto asseritamente
sotteso alla fattura contestata.
3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
39 comma 1 lett. d) del d.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 54 comma 2 del d.p.r.
n. 633 del 1972 in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. in relazione
all’art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ. Si deduce, in particolare, che la
sentenza non aveva considerato che era stato provato il pagamento del
corrispettivo previsto per il contratto intercorso con la ditta Moschetto e la
correlativa assenza di prova che la ricerca di mercato dovesse essere
condotta in Ucraina, per cui non poteva dirsi che l’Amministrazione
finanziaria avesse adempiuto al proprio onere probatorio.
4. Il motivo è in parte inammissibile, in quanto pur essendo intitolato a
plurime violazioni di legge, attacca la motivazione della sentenza in punto di
affermate carenze di valutazione del materiale probatorio, ed in parte
infondato laddove non rivendica la corretta applicazione della regola del
riparto dell’onere probatorio.
5. Va ricordato che questa Corte di cassazione ha da tempo espresso
l’orientamento secondo cui, in tema di operazioni ritenute (come nella
specie) in tutto o in parte oggettivamente inesistenti – in relazione alle quali
la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di

2

del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

n. 15094/2015

operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno – l’Agenzia ha l’onere
di fornire elementi probatori, seppur in forma meramente indiziaria o
presuntiva ( vd. Cass. Sez. 5 del 09/09/2016 n. 17818 ; n. 21953 del 2007,
n. 9784 del 2010, n. 9108 del 2012, n. 15741 del 2012, n. 23560 del 2012,
n. 27718 del 2013, n. 20059 del 2014, n. 26486 del 2014, n. 9363 del
2015; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006 C-439/04; 21 febbraio

novembre 2013, C-642/11), del fatto che l’operazione fatturata non è stata
mai effettuata (o lo è stata solo parzialmente), dopo di che spetta al
contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni
contestate; con la puntualizzazione che tale prova non può consistere nella
mera esibizione della fattura o nell’attestazione della regolarità formale delle
scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché la regolarità dei suoi
profili formali è, normalmente, funzionale proprio allo scopo di far apparire
reale un’operazione fittizia (Cass. nn. 5406/16; 28683/15, 428/15,
12802/11, 15228/01).
6.

Risulta, d’altro canto, altresì

reiteratamente affermato

nella

giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21980 del 2015, n. 21446 del
2014, n. 24426 del 2013, n. 9108 del 2012, n. 5748 del 2010) che, sia in
tema di imposizione diretta sia in tema di Iva, la fattura costituisce
elemento probatorio a favore dell’impresa, solo se redatta in conformità ai
requisiti di forma e contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre
1972 n. 633 (v.,anche, art. 226 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio
del 28 novembre 2006).
7. Da tali criteri la decisione impugnata non si è discostata e quindi non
incorre nelle denunziate violazioni di legge, avendo correttamente
segnalato le circostanze indiziarie addotte dall’Agenzia a sostegno della
denunziata insussistenza dell’ operazione fatturata. L’Amministrazione
finanziaria ha, invero, fornito idonei elementi probatori derivanti da controlli
incrociati tra la società ricorrente e la ditta Moschetto Aldo, esercente
l’attività di generico servizio alle imprese, dai quali era emerso che le
somme corrisposte a seguito di rapporto contrattuale intercorso con la

3

2006 C- 255/02; 21 giugno 2012 C-80/11; 6 dicembre 2012 C-285/11; 31

n. 15094/2015

ricorrente non avevano trovato riscontro nei documenti contabili della ditta,
né tale contratto era stato esibito.
11. La natura di “cartiera” della ditta Moschetto è stata tratta dall’assenza di
riscontri contabili riferibili alla stessa ditta con la conseguenza che spettava
alla società contribuente, che con tale impresa aveva intrattenuto rapporti
commerciali, fornire la prova di aver svolto tali trattative in buona fede,

12. In definitiva il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3300,00 per compensi oltre alle
spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1- bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
22 novembre 2017.
Il Consigliere est.
Dniela Calafiore

Il Presidente
Aurelio C ppabianca

ritenendo incolpevolmente che si trattasse di soggetto realmente operativo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA