Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3167 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29506/2015 proposto da:

C.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEA PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

C.A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1909/2014 della CORTE D’APPELLO di Firenze,

depositata il 14/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere relatore Dott. Enrico Scoditti ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con atto di citazione C.A.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università degli Studi di Firenze, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al pagamento degli emolumenti previsti dalle direttive comunitarie in materia di medici specializzandi, cui lo Stato italiano aveva dato tardiva attuazione. Si costituirono le parti convenute eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito condannò il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica al pagamento della complessiva somma di Euro 20.141,82, oltre rivalutazione e interessi. Avverso detta sentenza propose appello il Ministero soccombente. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 14 novembre 2014 la Corte d’appello di Firenze accolse l’appello, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Ministero. Motivò il giudice di appello nel senso che legittimata passiva era la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non potendosi attribuire al Ministero il tardivo recepimento della direttiva comunitaria, e che inoltre non trovava applicazione la L. n. 269 del 1958, art. 4, per non avere l’Avvocatura dello Stato indicato la Presidenza del Consiglio quale soggetto cui doveva essere notificato l’atto. Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi il C. e resiste con controricorso la parte intimata, che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo.

Muovendo dal ricorso principale, il primo motivo di ricorso è stato proposto per violazione della L. n. 370 del 1990, art. 11 e D.Lgs. n. 527 del 1991, art. 6, commi 2 e 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, alla stregua degli indirizzi della giurisprudenza di legittimità e di merito, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1958, art. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente, richiamando pronunce di questa Corte, che l’Avvocatura dello Stato, anzichè richiedere l’applicazione della L. n. 260 del 1958, art. 4, ha infondatamente eccepito il difetto di legittimazione passiva.

I motivi, da valutare unitariamente stante il vincolo di connessione, sono manifestamente fondati. Come si evince da Cass. n. 765 del 2016, n. 6029 del 2015, n. 5230 del 2015, n. 2687 del 2014, n. 3442 del 2012 e n. 10813 del 2011, l’orientamento della Corte è nel senso che la questione si pone in termini non di legittimazione passiva, ma di applicazione della L. n. 260 del 1958, art. 4. Posto che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca è un’articolazione del Governo, il cui vertice è la Presidenza del Consiglio dei ministri, la legittimazione del detto Ministero non può essere negata adducendo, come ha fatto la Corte territoriale, che la legittimazione passiva all’azione di risarcimento danni competeva, essendo detto inadempimento conseguente ad un inadempimento statuale delle direttive e, quindi, imputabile alla Repubblica Italiana, alla Presidenza del Consiglio di ministri, quale articolazione dell’apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà. La difesa erariale, di fronte alla evocazione dello Stato non nell’articolazione del Governo con la Presidenza del Consiglio, avrebbe potuto porre, con riferimento a tutte le amministrazioni inizialmente convenute, non già una questione di legittimazione passiva, bensì una questione ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4, con eccezione da sollevare nella prima udienza, e rivendicare che l’articolazione statale legittimata era la Presidenza del Consiglio dei ministri. E’ dunque la difesa erariale, costituitasi per l’articolazione evocata erroneamente, che deve invocare l’applicazione dell’art. 4 e adempiere al dovere di segnalare il soggetto da evocare in giudizio, il quale dopo avere tenuto tale comportamento, è legittimato a chiedere una rimessione in termini. In mancanza, non emergendo un vero e proprio problema di legittimazione, il soggetto evocato erroneamente in giudizio vi deve rimanere senza poter pretendere che la relativa questione sia trattata come difetto di legittimazione. Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, è da ritenere quindi in giudizio quale organo rappresentate lo Stato, stante la preclusione, secondo quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata, del possibile rilievo della spettanza della lite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, questione non di legittimazione passiva, bensì di individuazione dell’articolazione statuale corretta. L’impugnata sentenza va quindi cassata.

Passando al ricorso incidentale condizionato, si denuncia violazione dell’art. 16 direttiva CEE 82/76 nonchè artt. 5 e 7 direttiva 75/362, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva il ricorrente in via incidentale che il diploma di specializzazione conseguito dal C. in neurofisiopatologia non rientra fra quelli indicati nelle direttive comunitarie e che la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la carenza del fatto costitutivo della pretesa. Il motivo è inammissibile. La questione del difetto di legittimazione rilevata dalla corte territoriale costituisce questione pregiudiziale di rito, mentre con l’appello incidentale si solleva questione attinente al merito. La parte vittoriosa in appello non ha l’onere di proporre ricorso incidentale per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non accolte dal giudice di merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate con il ricorso principale, in quanto, in mancanza di una norma analoga a quella di cui all’art. 346 c.p.c., l’accoglimento di quest’ultimo ricorso, ancorchè in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità che tali domande o eccezioni siamo riproposte nel giudizio di rinvio (Cass. n. 12728 del 2010; 25821 del 2009; n. 11523 del 2008)”;

che sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore;

che pertanto il ricorso deve essere accolto, mentre va dichiarato inammissibile quello proposto in via incidentale (non si deve provvedere per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo trattandosi di Amministrazione dello Stato).

PQM

la Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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