Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31669 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. I, 04/12/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 04/12/2019), n.31669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 14610-2015 r.g. proposto da:

BANCA FIDEURAM, (cod. fisc. e p. IVA (OMISSIS)), con sede legale a

Roma, Piazzale Douhet n. 31, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta

in calce al ricorso, dagli Avvocati Lorenzo Romanelli, Fabrizio

Barbieri e Marce Grosso, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Pacuvio n. 34, presso lo studio dell’Avvocato Romanelli;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

contro

I.S., (cod. fisc. (OMISSIS)) e I.M. (cod.

fisc. (OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura speciale

apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Paola Stevenazzi,

elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Adriana n. 20, presso lo

studio dell’Avvocato Emanuele Pagliaro;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

C.F.E.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in

data 14.4.2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano – decidendo sull’appello proposto da BANCA FEDEURAM s.p.a. nei confronti di I.S. e I.M. contro la sentenza emessa in data 1211-2008 dal Tribunale di Milano (con la quale, in parziale accoglimento delle pretese attoree, erano stati condannati i convenuti BANCA FEDEURAM s.p.a e C.F.E., quale promotore finanziario, al pagamento, a titolo risarcitorio, della complessiva somma pari ad Euro 133.964,49) – ha accolto il secondo motivo di appello (in punto di contestazione del giudizio di tempestività del disconoscimento della documentazione versata in atti), riducendo la condanna ad Euro 131.797,48 e compensando, parzialmente, le spese del doppio grado di giudizio.

La corte del merito ha ritenuto, in primo luogo, infondata la doglianza sollevata nel primo motivo di appello ove si lamentava “il malgoverno delle carte processuali” in riferimento alle operazioni “in divisa” datate 19.3.1999. Il giudice di appello ha evidenziato che la stessa banca appellante aveva affermato, nella comparsa di costituzione del primo grado, l’intervenuto disconoscimento da parte dei clienti della banca delle sottoscrizioni apposte sulle disposizioni di trasferimento all’estero da parte dello I., come testimoniato dalla documentazione allegata dalla banca per dimostrare che il trasferimento all’estero di valuta era avvenuta su ordine dei clienti ed aveva rappresentato una mera operazione di giro conto senza alcuna perdita economica da parte dei clienti stessi: tale convinzione giudiziale era maturata sulla base dell’analisi della predetta affermazione che, essendo stata espressa in termini concessivi e non ipotetici (“Ancorchè le firme in calce alle disposizioni siano state disconosciute…”), evidenziava la confessione da parte della banca dell’intervenuto disconoscimento delle scritture prodotte in giudizio con la conseguente inutilizzabilità probatoria del contenuto delle stesse. La corte territoriale ha, inoltre, evidenziato la infondatezza delle doglianze sollevate in merito al mancato accoglimento delle istanze istruttorie articolate dalla banca per dimostrare un concorso colposo dei clienti nella causazione del danno risarcibile, e ciò in ragione del fatto che la banca non aveva in alcun modo provato che, a far tempo dal mese di gennaio 1997, i clienti avessero effettivamente e regolarmente ricevuto gli estratti conto e le note informative: l’unica comunicazione che i clienti avevano infatti ricevuto, ossia la raccomandata del mese di agosto 2001, non era nè chiara nè trasparente, in quanto non comunicava ai clienti la circostanza della revoca del mancato la C., circostanza quest’ultima che avrebbe potuto mettere sull’avviso gli odierni controricorrenti della pericolosità dello svolgimento del mandato conferito al promotore finanziario, per il tramite della banca stessa. La corte distrettuale ha, dunque, ritenuto che, tramite la richiesta prova testimoniale, la banca non volesse neanche fornire la prova diretta della ricezione da parte dei clienti della menzionata documentazione, ma solo una prova presuntiva inidonea, ai sensi dell’art. 2729 c.c., a dimostrare la ricezione degli estratti conto e dell’ulteriore documentazione indicata. Il giudice del gravame ha invece ritenuto fondato il secondo motivo di appello articolato sulla questione della tempestività del disconoscimento della documentazione di cui ai nn. 13.1, 13.5,13.7, 13.11 e 13.15, non essendo prospettabile – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale – un onere della banca di contestare la circostanza che il fascicolo di causa, comprensivo dei documenti del cui disconoscimento qui si discute, fosse rimasto nello studio del giudice e dunque indisponibile alle parti anche per le necessarie attività processuali da ultimo descritte.

2. La sentenza, pubblicata il 14.4.2014, è stata impugnata da BANCA FEDEURAM s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo di doglianza, cui I.S. e I.M. hanno resistito con controricorso, presentando altresì ricorso incidentale articolato su due motivi.

La BANCA FEDEURAM s.p.a. ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 125,214,215,228 e 229 c.p.c., degli artt. 2702, 2730 e 2733 c.c. – si duole dell’affermata confessione della banca e del conseguente tempestivo disconoscimento delle firme apposte “sulle disposizioni di pagamento all’estero”, datate 15 marzo 1999 (docc. 18.1 e 18.3 delle produzioni della BANCA FEDEURAM s.p.a.). Si osserva che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, in quanto atto sì di parte ma sottoscritto solo dal difensore e non dalla parte personalmente, non possono avere valenza di confessione giudiziale spontanea a norma dell’art. 229 c.p.c., di talchè anche la enunciazione contenuta nella comparsa di risposta del 12 ottobre 2004, per come richiamata anche nella sentenza di secondo grado, non possedeva i requisiti formali per la sua equiparazione ad una confessione giudiziale. Si evidenzia inoltre che – anche al di là di tale assorbente profilo preliminare di doglianza – la enunciazione sopra ricordata non rivestiva in alcun modo, nel suo contenuto, la valenza di confessione sia in ragione dell’assenza di specificità e determinatezza del contenuto stesso dell’enunciato e sia perchè effettivamente lo I. non aveva mai disconosciuto nel corso del processo le firme apposte in calce ai documenti, e ciò neanche dopo la produzione in giudizio di quest’ultimi. Si osserva ancora come i clienti della banca si fossero solo limitati a richiedere l’esibizione degli originali per un eventuale e successivo disconoscimento, mai effettivamente avvenuto.

2. Con il ricorso incidentale i controricorrenti denunciano: 2.1) violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., in relazione alla valutazione di non tempestività del disconoscimento, in quanto gli attori non avevano avuto modo di esaminare e dunque disconoscere i documenti ex adverso prodotti, in quanto non nella loro disponibilità e perchè il disconoscimento (così avvenuto con la memoria di riassunzione del giudizio celebrato nelle forme del rito societario) doveva ritenersi dunque tempestivo, ai sensi dell’art. 215 c.p.c.; 2.2) violazione e falsa applicazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41 relativamente alle spese del giudizio liquidate in primo grado.

3. Il ricorso principale è fondato.

3.1 La questione fondamentale – ai fini dell’accoglimento dell’unico motivo di censura avanzato dal ricorrente principale – non si incentra sul profilo dell’efficacia confessoria o meno delle ammissioni del difensore contenute negli atti processuali di parte, quanto, piuttosto, sul diverso profilo (pur denunciato nel ricorso) dell’eventuale disconoscimento da parte degli attori, intervenuto in maniera specifica e univoca, circa la conformità all’originale delle fotocopie dei documenti prodotti dalla banca convenuta ed in ordine alla sottoscrizione dei medesimi documenti.

Si tratta, con tutta evidenza, di una questione processuale, che la corte di merito avrebbe dovuto risolvere sulla base del diretto esame degli atti, verificando se tale disconoscimento fosse intervenuto o meno.

Ciò detto, non può non rilevarsi come il giudice dell’appello non abbia proceduto a tale verifica diretta, ma sisia fermata, per la sua decisione, al riscontro di un’asserita ammissione del disconoscimento da parte del difensore dell’istituto di credito, che – nella comparsa di risposta – aveva discusso dei documenti in questione con la locuzione “ancorchè le firme in calce… siano state disconosciute”, dunque ammettendo – secondo la corte territoriale – l’avvenuto disconoscimento da parte degli attori.

Ne consegue che il percorso argomentativo seguito dalla corte ambrosiana sia affetto dalla denunziata violazione di legge. Ed invero, la confessione (ovvero, anche la mera non contestazione), rileva con riguardo ai fatti sostanziali, non ai fatti processuali: questi ultimi, infatti, sono documentati dagli atti del processo e non richiedono, nè ammettono, altre fonti di prova, quali le ammissioni delle parti.

Occorreva, dunque, verificare, in base agli atti, se un disconoscimento specifico e non equivoco fosse intervenuto da parte degli attori. E la risposta al detto quesito non può che essere negativa, posto che risulta circostanza pacifica quella secondo cui l’unica contestazione articolata dagli attori avverso i documenti di cui si tratta fu la richiesta “che vengano esibiti gli originali ai fini dell’eventuale disconoscimento formale delle sottoscrizioni” (v. controricorso, pag. 11).

Tale richiesta non integra, invero, gli estremi nè del disconoscimento della sottoscrizione, espressamente indicato come soltanto eventuale; nè di un chiaro e non equivoco disconoscimento della conformità della fotocopia all’originale.

Conseguentemente, non essendovi stato idoneo disconoscimento di tale conformità, neppure si poneva il problema della verifica della conformità stessa mediante produzione degli originali, da parte della banca, o altrimenti.

Per completezza, può osservarsi che la ragione per la quale il difensore della banca convenuta aveva parlato, nella comparsa di risposta, del disconoscimento delle firme da parte dei clienti, è, in effetti, rivelata nello stesso controricorso, ove si fa riferimento al disconoscimento in questione operato dai clienti nella fase antecedente all’introduzione del giudizio.

Tuttavia, è evidente che tale disconoscimento, proprio in quanto avvenuto fuori dal giudizio, non ha alcun rilievo, ai fini di cui all’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2.

L’accoglimento dell’unico motivo di ricorso determina la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Milano.

4. Il ricorso incidentale è invece infondato.

4.1 Il primo motivo di doglianza è infondato sia perchè è rimasto indimostrato il presupposto da cui muovono i ricorrenti incidentali per dimostrare la tempestività del disconoscimento dei documenti di cui si era dedotta l’indisponibilità nel fascicolo processuale, e cioè proprio quest’ultima circostanza per come legata al profilo della presenza del fascicolo processuale nello studio del magistrato tra la prima e la secondo udienza di comparizione, e sia perchè correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che rientrasse nell’onere probatorio della parte – che aveva allegato tale impedimento – dimostrare la circostanza della non disponibilità del fascicolo.

4.2 Il secondo motivo, articolato sulle spese del doppio grado di giudizio, deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del ricorso principale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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