Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31666 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18639-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente –

contro

G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1833/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

emessa il 24/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 6 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Crotone, accoglieva l’opposizione proposta da G.P. nei confronti dell’INPS che aveva agito in sede monitoria ottenendo il richiesto decreto ingiuntivo per il recupero della somma indebitamente percepita dal G. a titolo di indennità di disoccupazione per il secondo semestre periodo del 2005 (in particolare luglio/agosto), revocando il predetto decreto ingiuntivo;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’applicabilità nella specie del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4, (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 5, in quanto legge successiva destinata a prevalere sulla norma anteriore incompatibile di cui al R.D. n. 2270 del 1924, art. 55, e, pertanto, in ragione della percezione da parte del G. di un reddito annuale non superiore a 7.500,00 Euro, la conservazione da parte del medesimo dello stato di disoccupazione ed il diritto alla relativa indennità;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l‘INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 181 del 2000, e successive modificazioni, art. 4, lett. a) e d) e art. 5, comma 1, con riferimento al R.D.L. n. 1827 del 1935, artt. 45 e 77,conv. in L. n. 1155 del 1936 e del R.D. n. 2270 del 1924, art. 52 lett. b), art. 54, comma 1, lett. a) e comma 2, e art. 55, lett. b) deduce la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla corte territoriale per risultare nella specie applicabile non la disposizione invocata di cui al D.Lgs n. 181 del 2000, art. 4, lett. a), bensì la disposizione recata dal medesimo articolo, successiva lett. d), nella versione vigente ratione temporis (luglio/agosto 2005), secondo cui in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani, si ha sospensione dello stato di disoccupazione con conseguente venir meno del diritto alla relativa indennità;

che, valutata la novità della questione posta, su cui non si rinvengono precedenti di questa Corte, sicchè la decisione della presente controversia riveste sicuro rilievo nomofilattico, il Collegio rimette la causa alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte, non ravvisandosi la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., rimette la causa alla quarta sezione per la discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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