Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31666 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. I, 04/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 04/12/2019), n.31666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29866/2015 proposto da:

B.W. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 87,

presso lo studio dell’avvocato Antonucci Arturo, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Vassalle Roberto, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.p.a., già Unicredit Corporate Banking S.p.a. e prima

già Bipop – Carire, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Cesi n. 72,

presso lo studio dell’avvocato Buonafede Achille, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Frignani M. Claudia, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 850/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

pubblicata il 08/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata in data 8 agosto 2015, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza non definitiva del Tribunale di Mantova, pubblicata in data 4 settembre 2008, la quale, quanto al conto corrente n. 29, previa declaratoria di illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e dell’applicazione della commissione di massimo scoperto, ha condannato Unicredit Corporate Banking s.p.a., (già Bibop Carire s.p.a.) a restituire alla B.W. s.r.l. la somma di Euro 155.515,67, con interessi legali dalla domanda, mentre, quanto al conto n. 1314, ha dichiarato la nullità del contratto perchè stipulato senza l’osservanza della forma scritta, ai sensi dell’art. 117 T.U.B., riconoscendo all’attrice il diritto di ripetere tutto quanto versato, rimettendo alla sentenza definitiva la quantificazione della somma, previo espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio.

Il giudice di secondo grado, il quale nel corso del giudizio d’appello aveva disposto un approfondimento peritale alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24418/2010, ha rilevato, quanto al conto n. 29, che non fosse stata fornita prova (dalla società appellante) dell’esistenza di un’apertura di credito in conto corrente, non risultando essere mai stata applicata dalla banca la commissione di massimo scoperto, e non rilevando l’applicazione di interessi passivi in relazione allo sconto di portafoglio commerciale. Ne conseguiva che il termine di prescrizione dovesse decorrere non dalla chiusura del conto corrente ma dalla data di effettuazione delle singole rimesse aventi natura solutoria.

La Corte di merito ha ritenuto, altresì, non provata la violazione dell’art. 120 T.U.B., in tema di addebito ed accredito di valute, dedotta dalla società appellante.

Infine, quanto al conto n. 1314, la Corte territoriale, sul rilievo che il Tribunale con la sentenza non definitiva si era limitato a dichiarare la nullità del rapporto di conto corrente inter partes, ha dichiarato l’inammissibilità del terzo motivo di appello e l’irrilevanza degli accertamenti peritali riguardanti lo stesso conto.

Avverso la sentenza impugnata ha proposto ricorso per cassazione la B.W. s.r.l. affidandolo a quattro motivi.

La Unicredit Corporate Banking s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la B.W. s.r.l. ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2 e art. 1194 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto la natura solutoria di tutti i versamenti dalla stessa effettuati ante decennio dalla notifica della citazione introduttiva per non avere la stessa fornito la prova dell’esistenza del contratto di apertura di credito. Così statuendo, tuttavia, il giudice di secondo grado ha invertito l’onere della prova in relazione agli elementi costitutivi dell’eccezione di prescrizione formulata dalla banca. Era, infatti, onere della banca provare l’inesistenza dell’apertura di credito, onere probatorio che non subisce deroga neppure quando abbia ad oggetto un fatto negativo.

La Corte d’Appello si era, inoltre, posta in contrasto con l’ulteriore principio di legittimità secondo cui i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens.

Infine, la sentenza d’appello, ritenendo la natura solutoria dei versamenti effettuati ante decennio dalla notifica della citazione introduttiva, ha fatto erronea applicazione del disposto dell’art. 1194 c.c., avendo attribuito agli stessi versamenti natura di pagamento che i medesimi non potevano avere.

2. Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che secondo il costante orientamento di questa Corte, a partire dall’intervento delle Sezioni Unite nella sentenza n. 24418/2010, l’azione di ripetizione dell’indebito proposta da un cliente di una banca, che lamenti l’illegittima applicazione di voci non dovute, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, che decorre dal momento in cui sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento e, come tale, si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens (banca). Ne consegue che i versamenti eseguiti dal cliente sul proprio conto corrente possono essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto corrente in passivo (o meglio “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato che, non risultando stipulato un contratto di apertura di credito in conto corrente (alla luce di quanto già evidenziato nella parte narrativa), tutti i versamenti effettuati in condizioni di scopertura di conto sono configurabili come pagamenti, con la conseguenza che tutte le rimesse eseguite nel periodo anteriore al decennio dalla notificazione della citazione introduttiva sono prescritte.

Nè la Corte di merito è incorsa nella violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2 nel ritenere che fosse onere della società correntista provare l’esistenza del contratto di apertura di credito.

Infatti, da un lato, il cliente che agisce ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell’indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, ovvero, a fronte dell’annotazione di poste passive sul suo conto corrente, la dazione e la mancanza di una causa che la giustifichi o il venir meno di questa (cfr. Cass. S.U. n. 24418 del 2 dicembre 2010; n. 1734 del 25 gennaio 2011; recentemente, n. 27704 del 10.7.2018), dall’altro, la banca, nell’eccepire la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine di prescrizione decennale, ha l’onere di allegare, quale fatto estintivo, l’inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata e l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (da ultimo, Cass. 22 febbraio 2018, n. 4372 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18581, che richiamano precedenti ulteriori, fra cui Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1064).

A questo punto, ove il tempo trascorso dai versamenti aventi natura solutoria integri effettivamente il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene nuovamente onere del cliente provare il fatto impeditivo, consistente nell’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l’inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto (in questi termini, recentemente, Cass. n. 26660/19; n. 27704/2018).

Peraltro, erra la società ricorrente nel sostenere che costituirebbe un principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens, atteso che la decisione citata dalla ricorrente (Cass. 26 febbraio 2014, n. 4518), laddove è stato statuito che “i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens” e che “Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto”, ha come presupposto l’esistenza di un contratto di apertura di credito e va quindi contestualizzata al caso esaminato in quell’occasione da questa Corte.

Infine, destituita di fondamento è la dedotta violazione dell’art. 1194 c.c., che si fonda sull’erroneo assunto che i versamenti effettuati dalla ricorrente nel decennio anteriore dalla notifica della citazione introduttiva non fossero qualificabili come pagamenti.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 111 Cost., art. 101 c.p.c. e dei principi del giusto processo, e degli artt. 61 e 191 c.p.c..

Lamenta la società ricorrente che la decisione si è fondata su rilievi ed eccezioni inammissibilmente rilevati d’ufficio dalla stessa Corte d’Appello che non solo ha arbitrariamente introdotto nel giudizio un nuovo tema di indagine (esistenza del contratto di apertura di credito, natura “solutoria” dei versamenti, etc.), ma anche disposto d’ufficio la ricerca dei versamenti asseritamente “solutori”, per di più sulla base degli estratti conto prodotti dall’attrice e non dalla banca che aveva formulato l’eccezione di prescrizione.

Ciò ha dato luogo ad una violazione del contraddittorio e dei principi del giusto processo, essendo state introdotte solo in appello questioni rispetto alle quali si era già verificata ogni preclusione istruttoria e la società appellante si è trovata nell’impossibilità di difendersi (la quale avrebbe potuto produrre certificazione della Centrale Rischi della Banca d’Italia in ordine agli affidamenti accordati nel corso del rapporto o avrebbe potuto introdurre sul punto prova testimoniale).

Il giudice d’appello ha inoltre violato gli artt. 61,101, e 191 c.p.c. per aver dato ingresso ad una consulenza tecnica che assolutamente non poteva disporre e per avere comunque accolto l’eccezione di prescrizione sulla base di documenti prodotti dalla società ricorrente per dimostrare l’indebito (quindi ad altri fini).

4. Il motivo è infondato.

Va osservato che non è sindacabile la decisione del giudice d’appello di disporre CTU contabile allo scopo di verificare la natura solutoria o meno dei versamenti in conto corrente, trattandosi di attività funzionale all’esame della tempestiva eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, che il giudice di secondo grado ha ritenuto opportuno svolgere all’esito di un’interpretazione delle legge vigenti, e non dell’introduzione di una legge nuova.

La circostanza che tale interpretazione sia conseguente ad un arresto delle S.U. (n. 24418/2020) non ha rilievo giuridico, poichè la giurisprudenza non è fonte del diritto, limitandosi a darne l’interpretazione.

D’altra parte, la società ricorrente non può nemmeno lamentare la violazione del principio del contraddittorio (art. 111 Cost. e art. 101 c.p.c., comma 2) e dei principi del giusto processo, risultando dalla stesso ricorso a pag. 10 che, nel corso del giudizio d’appello, il giudice ha concesso termini per il deposito di ben due comparse conclusionali, dalle quali, peraltro, non consta neppure che la società ricorrente intendesse eventualmente richiedere la riapertura dell’istruttoria allo scopo di provare l’esistenza dell’apertura di credito.

In realtà, come emerge da quanto evidenziato dalla stessa ricorrente nella propria seconda comparsa conclusionale – un frammento della quale è stata ritrascritta a pag. 10 dell’odierno ricorso – tale società riteneva di aver già provato l’esistenza di tale affidamento significativa è l’espressione dalla stessa utilizzata: “…assolutamente provata in causa è, quindi, la circostanza che il conto corrente n. 29 era assistito da apertura di credito e l’affermazione del contrario non è credibilmente sostenibile…” – e comunque perchè riteneva che onerata della prova dell’esistenza dell’apertura di credito fosse la banca.

Infine, destituita di fondamento è l’affermazione della società ricorrente secondo cui il giudice non avrebbe potuto utilizzare, nel valutare le rimesse solutorie ai fini della prescrizione, gli estratti conto prodotti dal cliente.

In proposito, nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell’acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza (Cass. n. 5409 del 25/02/2019).

Tale principio generale dell’acquisizione della prova è stato recentemente ribadito da questa Corte nell’ambito di un procedimento di verificazione della scrittura privata di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. con l’affermazione che il giudice può utilizzare anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l’istanza di verificazione (Cass. n. 6460 del 06/03/2019).

Nulla osta quindi che, nell’ambito di una consulenza tecnica disposta in materia bancaria, il giudice utilizzi gli estratti conto prodotti in giudizio dal cliente anche per valutare la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla banca.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la falsa applicazione dell’art. 120 nonchè la violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 161, comma 6 e della L. n. 154 del 1992, art. 4, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta la società ricorrente che il giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere la nullità della clausola di cui all’art. 7, comma 5 delle condizioni generali di contratto in quanto facente riferimento, per la determinazione delle valute agli “usi piazza”.

Inoltre, in virtù del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 161, comma 6 il giudice di secondo grado avrebbe dovuto anche per il periodo successivo all’entrata in vigore del T.U.B. ritenere insussistente ogni pattuizione relativa alle valute.

6. Il motivo è infondato.

Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 4092/2005; recentemente Cass. n. 6550/2013) che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte, rispettivamente, con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4 poi trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117 e con la L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi.

Nel caso di specie, dalla stessa ricostruzione della società ricorrente (vedi pag. 10 del ricorso) emerge che l’intero rapporto contrattuale risale al 1990, periodo anteriore all’entrata in vigore sia della L. n. 154 del 1992 che del successivo art. 117 T.U.B, con la conseguenza che la clausola “usi piazza” di cui è causa non incorre nel vizio di nullità, che, come detto, non può essere sopravvenuta.

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112, per omessa pronuncia sul terzo motivo d’appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta la ricorrente che erroneamente il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello, riguardante la statuizione non definitiva relativa al c/c n. (OMISSIS), in quanto attinente alle ripercussioni, sui rapporti reciproci di dare/avere, della declaratoria di nullità del rapporto. Sostiene, in particolare, che la sentenza non definitiva di primo grado, oltre a dichiarare la nullità del rapporto, avrebbe altresì accertato il diritto della banca al rimborso delle somme anticipate alla correntista, con gli interessi legali, nonchè un certo saldo iniziale del conto, da cui muovere per i conteggi del dare/avere.

8. Il motivo è infondato.

Se è pur vero che la parte motiva della sentenza non definitiva contiene effettivamente l’indicazione del saldo iniziale del conto secondo i parametri illustrati dalla ricorrente, tuttavia, un’analoga affermazione non si rinviene nel dispositivo il cui contenuto deve valorizzarsi nell’interpretare il tenore della statuizione giudiziale. Deve, pertanto, ritenersi che le affermazioni contenute nella motivazione, ulteriori rispetto a quanto risultante dal dispositivo, siano estranee al contenuto vero e proprio della sentenza, configurandosi piuttosto come motivazione del provvedimento ordinatorio connesso, dunque non vincolanti nel prosieguo del giudizio.

D’altra parte, è orientamento costante di questa Corte (Cass. n. 14714 del 30/08/2012) che qualora in una sentenza non definitiva, oltre a statuizioni di carattere decisorio, siano contenute anche disposizioni meramente ordinatorie od istruttorie, esse non possono formare oggetto di gravame con la sentenza non definitiva, restando impregiudicata la futura decisione sulle domande e sulle questioni per le quali è stato disposto il prosieguo del giudizio, senza che sulle statuizioni a carattere istruttorio della sentenza non definitiva si formi un giudicato per mancata riserva di impugnazione.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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