Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31665 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 06/12/2018), n.31665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16783-2018 proposto da:

F.V., A.I., M.G.,

R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LEVICO 9, presso lo

studio dell’avvocato ANTONELLA BARONTINI, che li rappresenta e

difende;

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n.

9537/2018, depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

RITENUTO

che, pronunciando sul ricorso proposto da C.G. ed altri nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia depositato il 15 gennaio 2016, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza 18 aprile 2018, n. 9537, ha individuato in epigrafe tra i ricorrenti ” M.G.” (anzichè, come corretto, ” M.G.”), ” R.A.” (anzichè, come corretto, ” R.A.”), ” A.I.” (anzichè, come corretto, ” A.I.”), nonchè omesso il nominativo del ricorrente F.V.; che, per la correzione degli errori materiali occorsi in questa ordinanza, M.G. ed altri hanno proposto istanza; che, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis c.p.c., commi 1 e 2, il consigliere relatore ha proposto la correzione di errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione, 2 Sezione civile, 18 aprile 2018, n. 9537, attraverso la sostituzione nell’epigrafe del provvedimento, tra ricorrenti, del nome di ” M.G.” (in luogo di ” M. Gebbard”), del nome di ” R.A.” (in luogo di ” R.A.”), del nome di ” A.I.” (in luogo di ” A.I.”), nonchè attraverso l’aggiunta del nominativo del ricorrente F.V.;

che il presidente, su proposta del relatore, ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per il giorno 20 novembre 2018, senza che però tale decreto sia stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura dello Stato;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA