Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31664 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11656-2017 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELE MICHELETTA TITA’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 121/2017 del TRIBUNALE di CREMONA, depositata

il 02/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Relatore dott. Elisa

Picaroni.

Fatto

RITENUTO

Che:

A.M. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cremona, depositata il 2 marzo 2017 e notificata il 28 marzo 2017, che ha rigettato l’appello proposto dal medesimo A. avverso la sentenza del Giudice di pace n. 322 del 19 gennaio 2016, e nei confronti della Prefettura di Cremona;

che la parte intimata non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia della sentenza d’appello con la relata di notifica;

che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che non sussiste evidenza decisoria in quanto, come segnalato dal ricorrente nella memoria, è stata depositata la documentazione attestante la notificazione della sentenza d’appello;

che pertanto, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3, la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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