Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31664 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. I, 04/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 04/12/2019), n.31664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27762/2015 proposto da:

Banco Popolare Società Cooperativa, non in proprio ma quale

mandataria con rappresentanza di Tiepolo Finance 2 S.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Orazio n. 31, presso lo studio

dell’avvocato Mattei Marco, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Mattei Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Eredità Giacente B.E., in persona del curatore avv.

F.F., elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Medaglie

d’Oro n. 399, presso lo studio dell’avvocato Cecchi Carlo,

rappresentata e difesa dall’avvocato Prati Emanuele, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 748/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2019 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I coniugi B.E. e G.L. si opposero al decreto ingiuntivo, emesso su ricorso della Banca Bipielle Romagna s.p.a. nei loro confronti, quali fideiussori, per l’importo di Euro 1.425.167,28, quanto al primo, e di Euro 671.393,97, quanto alla seconda, in virtù della limitazione della fideiussione, oltre accessori.

L’opposizione fu respinta dal Tribunale di Forlì.

Proposta impugnazione, con sentenza del 17 aprile 2015 la Corte d’appello di Bologna ha, in riforma della sentenza di primo grado, revocato il decreto ingiuntivo ed annullato l’estensione della garanzia fideiussoria operata dal B. in data 17 dicembre 2001, ritenendo il medesimo, al momento della conclusione dell’atto, incapace di intendere e di volere, ai sensi dell’art. 428 c.c.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, in una con le altre prove raccolte, consentisse di ritenere raggiunta la prova piena della situazione soggettiva minorata del predetto.

Avverso questa sentenza propone ricorso la banca, affidato a due motivi ed illustrato con una memoria. Resiste la curatela della eredità giacente del B. con controricorso, depositando anche la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 428 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., oltre ad omesso esame di fatti decisivi, per non avere la sentenza impugnata tenuto adeguatamente conto delle prove testimoniali, non esaminate come dovuto, ed aver fondato l’accertamento sulla incapacità di intendere e di volere di controparte solo sulla c.t.u. medico legale.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 112,645 e 653 c.p.c., perchè la corte d’appello, una volta revocato il decreto ingiuntivo, non ha condannato controparte per la minor somma indicata nella prima fideiussione, prima del suo ampliamento ritenuto viziato, senza considerare che nell’originaria domanda di pagamento dell’intero era contenuta quella per una minor somma.

2. – Il primo motivo è infondato, con riguardo alla denunziata violazione di legge ed al vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

Mentre neppure viene chiarito quale falsa applicazione o non corretta interpretazione dell’art. 428 c.c. vizi la sentenza impugnata, nessuna censura alla stessa può essere mossa, per avere valorizzato le risultanze peritali e, insieme agli altri elementi tratti dalle prove in atti, concluso per la sussistenza dello stato di incapacità di intendere e di volere con riguardo al predetto fideiussore.

Nè la sentenza è viziata, in particolare, dal dedotto omesso esame della prova testimoniale, dalla stessa al contrario esaminata (come dimostra, ad esempio, lo stesso richiamo ai testi, contenuto nella decisione) insieme agli altri elementi probatori, sia documentali e sia indiziari, agli atti.

Per il resto, non è denunziabile per cassazione la difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (Cass. 1 ottobre 2012, n. 16661; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288, ed altre).

3. – Il secondo motivo merita accoglimento.

La sentenza impugnata, una volta ritenuto invalido l’ampliamento della fideiussione, ha omesso di pronunciare condanna dell’opponente per la minor somma ritenuta provata.

Secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, “nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione” (Cass. 27 dicembre 2013, n. 28660): principio di carattere generale, del pari esteso al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che lo schema processuale che si attua in quella sede non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, mantenendo il creditore la veste di attore sostanziale e l’opponente quella di convenuto (cfr. Cass., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310; Cass. 21 dicembre 1995, n. 13027, sull’insussistente divieto di domande nuove in appello in caso di richiesta di una somma minore di quella ingiunta).

Invero, l’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all’opposizione e chieda conferma del decreto opposto (così, di recente, ancora Cass. 28 maggio 2019, n. 14486).

Onde non ricorre il vizio di extrapetizione, e, dunque, la violazione del principio dell’art. 112 c.p.c., quando il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l’esistenza delle condizioni per l’emissione dell’ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall’ingiunto – revochi il provvedimento monitorio ed emetta una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell’opposizione (o dell’appello dell’opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954; nonchè Cass. 7 luglio 2017, n. 16859; v. pure Cass. 7 ottobre 2011, n. 20613).

4. – In conclusione, l’impugnata sentenza va cassata per non aver accordato la somma una misura più contenuta di quella inizialmente richiesta, atteso che così statuendo essa è incorsa nel vizio di omessa pronuncia; onde la causa va rinviata innanzi alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui si demanda altresì la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA