Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31662 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8574/2016 R.G. proposto:

P.Z., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO

13, presso lo studio dell’avvocato MAURO PASQUALE D’ANTONIO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO VIZZONE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37755/2015 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 30/09/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

P.Z. ricorre, affidandosi ad un motivo con atto notificato il 24-25/03/2016, per la cassazione della sentenza n. 37755 del 30/09/2015 del Giudice di pace di Roma, con cui è stata qualificata opposizione agli atti esecutivi e conseguentemente dichiarata inammissibile per tardività la sua contestazione dell’eccessività delle somme precettatele da Unipol;

resiste con controricorso UnipolSAI spa, deducendo in via preliminare la tardività del ricorso alla stregua della data di notifica della sentenza gravata, avvenuta a mezzo p.e.c. il 12/10/2015;

è formulata proposta di definizione – per inammissibilità per tardività del ricorso – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la controricorrente deposita, ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p., memoria con documentazione anche relativa alla notifica del controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

una volta rilevata la ritualità della notifica del controricorso a mezzo p.e.c. per non essersi doluta la ricorrente di eventuali irritualità dell’attestazione di conformità della copia analogica del messaggio con cui quella ha avuto luogo, va esaminata l’eccezione di improcedibilità, prospettata dalla controricorrente, in memoria, come pregiudiziale ad ogni altra, compresa quella di tardività;

effettivamente manca in atti la copia notificata della sentenza (oltretutto, ove eseguita a mezzo p.e.c., senza il rispetto delle rigorose forme di cui a Cass. 17450/17 o a Cass. ord. 30765/17, senza che possano giovare alla ricorrente i principi di cui a Cass. Ric. 2016 n. 08574 sez. M3 – ud. 13-09-2018 17066/13, essendo trascorsi più di sessanta giorni tra data di pubblicazione della sentenza ed avvio della notifica del ricorso, o di cui a Cass. Sez. U. 10648/17, non ravvisandosi in atti altre copie notificate della sentenza munite degli stessi requisiti): ed in tal caso questa Corte ha statuito che il riscontro dell’improcedibilità del ricorso per cassazione precede quello dell’eventuale sua inammissibilità (Cass. 01/10/2004, n. 19654; Cass. Sez. U. ord. 16/04/2009, n. 9004; Cass. 31/03/2014, n. 7469; Cass. ord. 24/02/2016, n. 3564; Cass. 19/01/2018, n. 1295);

del resto, sarebbe stata palese l’inammissibilità del ricorso e così dell’unitario suo motivo (“violazione e falsa applicazione del D.L. n. 140 del 2012, artt. 615, 617 c.p.c., artt. 1-11, all. “A” “), per l’evidente sua tardività, oltretutto ritualmente eccepita;

invero, la notifica a mezzo p.e.c. della gravata sentenza in data 12/10/2015 ha attivato il termine breve – di sessanta giorni – per proporre il ricorso per cassazione, che è venuto a maturazione venerdì 11/12/2015, molto tempo prima – quindi – della notifica del ricorso, avutasi non prima del 24/03/2016: ed a tanto oggetto della proposta del relatore – nulla replica la ricorrente;

il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, senza peraltro che vi sia spazio – attesa la natura del presente giudizio e la struttura della pronuncia oggetto di impugnazione da parte della sola ricorrente – per un’espressa declaratoria di correttezza delle somme precettate a più riprese invocata dalla controricorrente;

segue la condanna della ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio di legittimità;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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