Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31661 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 03543/2016 R.G. proposto da:

COMUNE DI AIELLO CALABRO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO CAPUTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GREGORIO BARBA;

– ricorrenti –

contro

CO.MO.FER. SRL, UBI – BANCA CARIME SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1268/2015 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 22/07/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Comune di Aiello Calabro ricorre a questa Corte, con atto notificato il 25/01/2016 ed articolato su di un unitario motivo, per la cassazione della sentenza n. 1268 del 22/07/2015 del Tribunale di Cosenza, con la quale la sua opposizione volta a fare valere l’impignorabilità dei crediti verso la sua tesoriera UBI – Banca Carime, oggetto di pignoramento presso terzi ad istanza della Co.Mo.Fer. srl è stata qualificata ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e dichiarata inammissibile;

non espletano attività difensiva in questa sede le intimate;

è formulata proposta di definizione – per manifesta fondatezza – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

non consta il rituale deposito di memorie ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente si duole di “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, artt. 615, 617,112 c.p.c. e art. 159, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1. n 4”, contestando la qualificazione della sua opposizione, volta a fare valere l’impignorabilità dei crediti verso il suo tesoriere, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (e della conseguente tardività della medesima);

va premesso che, acquisita formalmente notizia di un vincolo di pignorabilità su crediti di determinati Enti pubblici, la rilevabilità ufficiosa di tale vincolo – siccome finalizzato ad evidenti esigenze pubblicistiche di tutela della funzionalità degli Enti stessi – impone al giudice dell’esecuzione di svolgere, nell’ambito dei poteri a lui attribuiti dall’art. 484 c.p.c., comma 1, una sommaria attività accertativa, procedendo alla declaratoria di nullità del pignoramento e di improseguibilità del processo esecutivo ovvero, per il caso di ritenuta inoperatività del vincolo, all’assegnazione del credito, previo riscontro delle relative condizioni;

in tali casi, la tutela contro i provvedimenti resi, all’esito di tale subprocedimento teso alla verifica dell’esistenza e dell’estensione del vincolo di impignorabilità dettato da esigenze pubblicistiche, dal giudice dell’esecuzione resta affidata al rimedio dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., salva l’opposizione del debitore esecutato volta a far valere l’impignorabilità del credito, proposta prima del provvedimento del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.;

il principio è stato affermato espressamente per il caso del peculiare vincolo ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 13, nel testo introdotto dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, art. 3 quater, conv. con modif. dalla L. 24 aprile 2002, n. 75 (Cass. 20/05/2015, n. 10243): ma esso è agevolmente estensibile a tutte le ipotesi di vincoli di impignorabilità rilevabili di ufficio in quanto finalizzati alla tutela di interessi pubblicistici, tra cui appunto quello previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159, comma 2, avendo già questa Corte ricondotto la tutela del creditore, che voglia fare valere l’inopponibilità o l’inefficacia del vincolo ufficiosamente rilevato dal giudice, nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di questi (Cass. 26/03/2012, n. 4820, riprendendo le argomentazioni e condividendo le conclusioni di Cass. 16/09/2008, n. 23727);

in tale contesto, il motivo è manifestamente fondato: la pignorabilità dei beni staggiti è da sempre da ascriversi al paradigma processuale dell’opposizione all’esecuzione e non a quello dell’opposizione agli atti esecutivi, come del resto riconosciuto costantemente da questa Corte; sicchè il contrario precedente posto dalla gravata sentenza a base della decisione deve qualificarsi superato dalla riaffermazione di quel principio anche in riferimento ai pignoramenti dei crediti dei Comuni verso i tesorieri, avutasi a più riprese nei tempi successivi – anche anteriori alla pronuncia del provvedimento qui gravato – e secondo la giurisprudenza richiamata correttamente dall’odierno ricorrente (per tutte: Cass. 23/08/2011, n. 17524; Cass. 04/06/2013, n. 14048; quest’ultima confermata, più di recente, da Cass. 10/08/2016, n. 16880, nonchè da Cass. 13/07/2017, n. 17231), con la quale scorrettamente la qui gravata sentenza omette di confrontarsi, dando luogo ad un recepimento acritico e pertanto inaccettabile di un orientamento non solo precedente, ma esplicitamente superato;

il ricorso va pertanto accolto e la gravata sentenza cassata, con rinvio allo stesso Tribunale che la ha emessa, ma in persona di diverso giudicante, affinchè, qualificata l’opposizione del già esecutato Comune di Aiello Calabro ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la esamini sotto ogni altro profilo diverso da quello in rito malamente ritenuto dirimente – in quanto insussistente per ogni opposizione all’esecuzione, se non altro nella disciplina applicabile ratione temporis – e provveda pure sulle spese del presente giudizio di legittimità in considerazione dell’esito complessivo della controversia;

non sussistono i presupposti, essendo stato accolto il ricorso, per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Cosenza, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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