Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3166 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16102-2018 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SABRINA LIPARI;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

NICOLO’ SOLINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 347/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata

il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

B.F. proponeva un’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi chiedendo di dichiarare la nullità di un preavviso di fermo di beni mobili registrati nonchè quella delle sottese cartelle, deducendo la mancata ovvero invalida notifica di queste ultime e la prescrizione dei corrispondenti crediti ivi affermati;

il Giudice di pace adito accoglieva l’opposizione con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui la notifica di cinque cartelle era nulla per mancata attestazione dell’avvenuta spedizione della comunicazione dell’avvenuta notifica, e la sesta cartella, pur validamente notificata, riportava un credito infine prescritto a seguito di analoga invalidità della notifica dell’avviso di intimazione;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Riscossione Sicilia s.p.a. articolando due motivi;

resiste con controricorso B.F..

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., artt. 115,116, c.p.c., poichè le relate di notifica delle cinque cartelle con numeri finali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sottese all’impugnata comunicazione preventiva di fermo n. (OMISSIS), recavano attestazione fidefacente dell’ufficiale notificatore di aver informato della notifica il destinatario con raccomandata, e inoltre per la cartella con numero finale (OMISSIS) risultava anche copia della distinta di spedizione della raccomandata;

con il secondo motivo, si prospetta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, poichè, stante la ritualità delle notifiche richiamate nella prima censura, non era decorsa la prescrizione;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3; parte ricorrente, nella descrizione della vicenda processuale, non ha chiarito:

a) quali siano stati i contenuti della sentenza di prime cure, limitandosi a riferire che la domanda era stata accolta per intervenuta prescrizione;

b) quali siano stati gli esatti contenuti dell’atto di appello;

quanto al profilo sub a) non è dato in particolare sapere se il giudice di prime cure aveva qualificato e in che modo l’opposizione proposta;

tale profilo è dirimente posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora un’opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile a una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile a una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., 27/08/2014, n. 18312);

ne consegue che la decisione sull’opposizione agli atti sarà ricorribile solo per cassazione ex art. 618 c.p.c., e art. 111 Cost., sicchè l’appello in ipotesi spiegato dev’essere dichiarato improponibile anche in questa sede ex art. 382 c.p.c., comma 3, ultimo periodo;

nella prima censura, del resto, s’impugna la decisione limitatamente alla statuizione qualificabile in termini di opposizione formale (nullità del preavviso per nullità della notifica delle cartelle: cfr. pag. 4 del ricorso e pag. 8 della sentenza gravata), e non si deduce una differente qualificazione quale opposizione all’esecuzione da parte del giudice di primo grado (infatti contrastata in controricorso, dove si sostiene una peraltro solo implicita quanto opposta qualificazione ex art. 617 c.p.c.: pag. 6);

quanto al profilo sub b), la carenza non permette di apprezzare l’eventuale sussistenza di giudicati interni;

peraltro, il primo motivo sarebbe risultato comunque inammissibile anche ex art. 366 c.p.c., n. 6, perchè afferma sussistere un’attestazione di spedizione negata dal Tribunale (a pag. 7) senza che ne sia dedotto un omesso esame, mentre afferma altresì prodotta una copia della distinta di raccomandata per una delle cartelle senza indicare quando e come sia avvenuta tale produzione;

anche il secondo motivo sarebbe risultato parimenti inammissibile;

infatti, la sua formulazione (peraltro operata con riferimento a quattro delle cinque cartelle di cui alla prima censura, con la precisazione che la cartella con numero finale (OMISSIS) non può che riferirsi a quella indicata nella sentenza con il numero finale (OMISSIS)) presuppone l’accertamento della validità della notifica delle cartelle ma è diretta ad escludere il decorso prescrizionale: in tal modo la censura non si misura idoneamente con la statuizione della sentenza di appello, con cui, in accoglimento della domanda spiegata, è stata solo dichiarata la nullità della notifica delle cartelle in parola, quali sottese al preavviso di fermo in discussione, esaminandosi la prescrizione solo quanto a una sesta cartella (numero finale (OMISSIS)), dalla ritenuta notifica rituale, che non risulta essere oggetto delle censure per cassazione;

al contempo, pure in questa ipotesi la formulazione del motivo risulta effettuata in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6, non riportando gli esatti tempi e modi della produzione dei menzionati documenti cui si riferisce;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 1.400,00 oltre a Euro 200,00, per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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