Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3166 del 11/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 3166 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso 20002-2009 proposto da:

ARPRUZZESE FRANCESCO BBRE’NC422122724E, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 103, presso lo
studio dell’avvocato ANGINO MARIO, che lo rappresenta

e difende giu5td delegd in dtti
– ricorrente –

contro

2012
3911

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE 80078750587;

avverso

la

sentenza n.

1060/2009

Intimato

della

CORTE

Data pubblicazione: 11/02/2013

D’APPELLO di BARI, depositata il 10/03/2009 R.G.N.
421/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2012 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;

ANGINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso
l’accoglimento del ricorso.

udito l’Avvocato RENATO BALTA per delega MARIO

Svolgimento del processo
Francesco Abbruzzese , premesso che l’INPS gli aveva liquidato la indennità di
disoccupazione agricola in relazione alle giornate di lavoro effettuate nell’anno 1998
in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più
incrementato negli anni successivi, adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna

retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva integrativa per i lavoratori agricoli
a tempo determinato in vigore ratione temporis nella Provincia di Foggia.
Il giudice di primo grado respingeva la domanda. La decisione era appellata
dall’originario ricorrente . La Corte di appello di Bari rigettava l’impugnazione,
rilevando, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 30.4.1970 n. 639 e successive modificazioni e
integrazioni, la intervenuta decadenza — per decorso del termine annuale – del diritto
azionato, termine decorrente dalla data della originaria domanda amministrativa, da
proporre, ai sensi dell’art. 7, 4 0 comma del D.L. 9.10.1989 n. 338, convertito con
modificazioni nella L. 7.12.1989 n. 389, entro il 31 marzo dell’anno successivo a
quello di riferimento del sussidio di disoccupazione.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo la
originaria ricorrente.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
E-HPLI Fl C h Tn
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 D.P.R. n. 639 del
1970 ( nel testo modificato dal D.L.. n. 384 del 1992 ), dell’art. 6 D.L. . n. 103 del
1991 conv. in L. n. 166 del 1991 per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile
il regime decadenziale delineato dalle norme richiamate anche alla domanda di
riliquidazione, laddove, secondo l’orientamento di questa Corte ( ribadito da ultimo

dell’istituto previdenziale alla riliquidazione della prestazione alla stregua della

dal SS.UU. n. 1270 del 2009), esso non trova applicazione in tutti quei casi in cui la
domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla
prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo – come nel caso di specie l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta seppure in un importo inferiore a
quello dovuto. Il motivo è fondato . Secondo l’orientamento prevalente di questa
Corte, consolidatosi con recente pronuncia delle Sezioni Unite ( v. SS. UU. n. 1270

seguita tra le altre, da Cass. n. 948 del 2010 e n. 1580 del 2010), la decadenza di cui
all’art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, dell’art. 6 D.L. . n. 103 del 1991 conv. in L . n.
166 del 1991 e dell’art. 4 D.L. n. 348 del 1992 conv. in L. n. 438 del 1992, non
trova applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad
ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé
considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta seppure in
un importo inferiore a quello dovuto. La correttezza della ricostruzione del quadro
normativo di riferimento nei termini sopra richiamati, risulta indirettamente
avvalorata, secondo quanto osservato da una recente pronunzia di questa Corte (
Cass. n. 7245 del 2012 ), dall’art. 38, primo comma, lett. d) del D.L. n. 98 del
2011, convertito in legge n. 111 del 2011, che ha integrato con ulteriore comma l’art.
47, prevedendo l’assoggettabilità a decadenza ( con decorrenza dal riconoscimento
parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) delle azioni giudiziarie
aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il
pagamento di accessori del credito e l’applicabilità di tale disciplina anche ai giudizi
pendenti in primo grado al momento di entrata in vigore della norma.
Come sottolineato nella richiamata sentenza n. 7245 /2012, la espressa previsione
una limitata efficacia retroattiva, del regime decadenziale rivela la consapevolezza
nel legislatore del carattere modificativo della disposizione introdotta rispetto alla
regola preesistente, quale consolidatasi per effetto della recente pronuncia delle
sezioni unite del 2009 .Da quanto sopra osservato discende che prima della
integrazione dell’art. 47 D.P.R. n. 639 per effetto dall’art. 38, primo comma, lett. d)
2

del 2009 – che conferma le tesi della precedente Cass. SS. UU. n. 6491 del 1996 –

del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, la domanda di
riliquidazione di prestazione solo parzialmente riconosciute e liquidata dall’ente
previdenziale non è soggetta ad alcun termine di decadenza. Non essendosi la Corte
territoriale attenuta a tale regola la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro
giudice il quale provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio, alla Corte d’appello di Bari in altra composizione.

Roma, camera di consiglio del 20 novembre 2012

P.Q.M.

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