Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3166 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6086-2019 proposto da:

C.L., nella qualità di ex Liquidatore della Società

M.C. & C. SRL in liquidazione, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIETTA DE

CARLO;

– ricorrente –

contro

PRCURA DELLA REPUBBLICA, presso il Tribunale di Parma, FALLIMENTO

(OMISSIS) – Società Cooperativa a R.L., PROCURA GENERALE presso la

Corte d’Appello di Bologna;

– intimati –

avverso la sentenza n. 73/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata l’08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.L., quale ex liquidatore della Società Cooperativa (OMISSIS) in liquidazione, ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, contro la sentenza della Corte di appello di Bologna dell’8 gennaio 2019, n. 73, reiettiva del reclamo da lui proposto, anche in proprio, avverso la dichiarazione di fallimento della menzionata società cooperativa pronunciata dal Tribunale di Parma, il 6 luglio 2018, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Quest’ultima, la Procura Generale presso la Corte di appello di Bologna e la curatela fallimentare sono rimaste solo intimate.

1.1. In estrema sintesi, e per quanto qui ancora di interesse, la corte felsinea ha ribadito la competenza territoriale L. Fall., ex art. 9, dell’adito Tribunale di Parma ed ha considerato sussistente lo stato di insolvenza della società cooperativa predetta attingendo pure alle risultanze, ritenute decisive, dello stato passivo della procedura come riferite dal curatore fallimentare.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2”. Si contestano gli assunti utilizzati dalla corte distrettuale per disattendere l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Parma, ivi ribadita dalla cooperativa reclamante, e si insiste nell’individuazione del Tribunale di Foggia, ove quest’ultima aveva la propria sede legale, quale giudice territorialmente competente L. Fall. ex art. 9;

II) “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 276 c.p.c., comma 1, e art. 158 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Si prospetta la nullità della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) soc. coop. a r.l. in liquidazione pronunciata dal Tribunale di Parma perchè resa da un collegio asseritamente composto diversamente rispetto “a quello che aveva preso parte all’introduzione dell’istruttoria prefallimentare”;

III) “Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si censura l’affermazione della corte bolognese secondo cui, “per quanto concerne la sussistenza dei crediti posti a fondamento dell’istanza (rectius: richiesta del P.M. Ndr), il Tribunale si è correttamente basato sugli avvisi di accertamento richiamati dal PM non essendo necessario ai fini della dichiarazione di fallimento che il credito dedotto dal ricorrente sia certo, liquido ed esigibile e, tanto meno, che esso sia riportato in una sentenza passata in giudicato. E ogni ulteriore approfondimento su questo punto appare superfluo, atteso che il Curatore sentito in udienza ha dichiarato che allo stato il passivo della (OMISSIS) in liquidazione ammonta a “circa” 500.000 Euro per debiti tributari; che sono in corso di notifica altri avvisi di accertamento che porteranno al raddoppio di tale importo”. In particolare, non comprendendosi come avesse potuto la corte d’appello “basarsi, per il suo pronunciamento di rigetto del reclamo, su semplici supposizioni del curatore che presume di ricevere altri accertamenti”, ed assumendosi che, “comunque, il Giudice del gravame aveva piena conoscenza che gli accertamenti cui il Curatore faceva riferimento furono oggetto di impugnazione all’organo di Giustizia tributario e comunque successivi all’istanza di fallimento depositata dal P.M.”, si rappresenta che, “per correttamente operare”, la corte predetta, attesa la ragionevole contestazione dei crediti che toglieva all’inadempimento del debitore il significato indicativo dell’insolvenza, avrebbe dovuto procedere al loro accertamento, sia pure incidentale, ancorando tale verifica alla data di presentazione dell’istanza di fallimento e non ad un’epoca successiva. Così operando, avrebbe riscontrato, dagli atti depositati nel primo grado innanzi al Tribunale di Parma, una situazione di assenza di insolvenza, come evidenziato dai bilanci di esercizio e dalla situazione economica/patrimoniale depositata nel fascicolo di parte innanzi al medesimo tribunale;

IV) “Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. In stretta connessione con il motivo precedente, si lamenta la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione in relazione al motivo di reclamo che aveva investito lo stato di insolvenza ritenuto dal giudice di prime cure;

V) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si sottopone a critica la decisione della corte distrettuale nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la fondatezza della doglianza della reclamante circa il rituale deposito dell’elenco dei debiti scaduti e l’errore commesso dal tribunale che aveva dichiarato di non averlo rinvenuto, aveva poi ritenuto quell’errore “…privo del benchè minimo rilievo trattandosi di un mero elenco proveniente dalla stessa (OMISSIS), privo di data e di sottoscrizione, come tale sprovvisto di qualunque valenza probatoria”, altresì aggiungendo che parimenti inattendibile era il bilancio al 31.12.2017 “mancando la prova della sua ufficialità, ossia del deposito presso il registro delle imprese e considerato che dalle indagini è emerso che i dati contabili riportati nei bilanci precedenti erano da ritenersi artefatti a causa della annotazioni di FOI e di altri artifici contabili richiamati in sentenza”. Si rappresenta, tra l’altro, che mai, durante tutta la fase processuale svoltasi innanzi alla corte di appello, era stata sollevata la contestazione sulla validazione dei documenti prodotti, come invece avrebbe imposto il combinato disposto degli artt. 2712 e 2719 c.c., ove gli stessi si fossero voluti ritenere inutilizzabili.

2. Il secondo motivo, da scrutinarsi prioritariamente tenuto conto della tipologia di vizio ivi denunciato e delle potenziali conseguenze di una sua eventuale fondatezza, è inammissibile.

2.1. In proposito, è decisivo considerare che la nullità di una sentenza per asserito vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1. Essa, dunque, resta sanata in difetto di impugnazione (cfr., ex aliis, Cass. SU, n. 26938 del 2013; Cass. 27362 del 2016; Cass. n. 31396 del 2018), come concretamente avvenuto nella specie, non risultando la proposizione di un’analoga censura della odierna parte ricorrente in sede di reclamo.

3. Il primo motivo è parimenti inammissibile.

3.1. Invero, la corte territoriale ha correttamente premesso che, ai fini della individuazione del giudice competente a pronunciare la dichiarazione di fallimento, è determinante il luogo in cui si trova il centro direttivo ed amministrativo degli affari dell’impresa (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata e le pronunce di legittimità ivi richiamate. Il medesimo principio, peraltro, è stato recentemente ribadito, in motivazione, da Cass. n. 4343 del 2020, oltre che da Cass. n. 16116 del 2019).

3.1.1. Posto, dunque, che la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività di impresa è altrove, e che la sede legale ha carattere soltanto formale o fittizio, questa Suprema Corte ha già puntualizzato che: i) a tal fine, rileva, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, cosicchè debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito, come avviene nel caso in cui l’impresa sia domiciliata presso uno studio professionale (cfr. Cass. n. 16116 del 2019; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3081); ii) quando la società sia stata posta in liquidazione, la competenza per territorio spetta al tribunale del luogo ove si svolge l’attività liquidatoria, anche se non coincidente con quello della sede legale (cfr. Cass. n. 578 del 2015; Cass. n. 18535 del 2004; Cass. n. 1606 del 2000; Cass. n. 523 del 1996). E’ innegabile, infatti, che pure nella fase di liquidazione è ben possibile o necessario tenere condotte o assumere decisioni, finalizzate alla liquidazione stessa (tenuta di rapporti bancari, dismissioni di cespiti, pagamenti, assemblee, etc.), da cui evincere il collocamento concreto del centro decisionale in un determinato luogo, in concreto relativo alla medesima attività di liquidazione.

3.2. Il giudice del reclamo ha successivamente descritto gli elementi che l’hanno indotto a concludere – diversamente da quanto oggi auspicato dal ricorrente – nel senso della ubicazione sempre in (OMISSIS), provincia di (OMISSIS) (piuttosto che a (OMISSIS), coincidente esclusivamente con l’ufficio del suo consulente fiscale), dell’effettivo centro direzionale ed amministrativo della (OMISSIS), soc. coop. a r l..

3.2.1. In particolare, quella corte ha opinato che “…ribadito quanto ritenuto dal primo Giudice circa l’irrilevanza del fatto che sia stata l’Agenda delle Entrate di (OMISSIS) ad emettere gli avvisi di accertamento in questione, atteso che la sede legale di (OMISSIS) ha determinato il domicilio della società a fini fiscali del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 31, domicilio che non consente certo, di per sè solo, di ivi collocare la sede effettiva dell’impresa ai fini dell’applicazione della L. Fall., art. 9, occorre osservare che nel corso delle indagini di PG è emerso, ed il fatto non è contestato, che la società fallita aveva rapporti bancari solo con istituti di credito parmensi, che nel circondario erano localizzati i rapporti con dipendenti, clienti e fornitori e che il curatore, sentito in questa sede, ha riferito dell’utilizzo, da parte della società, anche dopo la messa in liquidazione, della “pec” del Consorzio (il riferimento è al Consorzio Gemme Parma Ndr), circostanza che conferma che la stessa ivi comunque operasse e gestisse i propri contatti e rapporti. Ebbene, tali elementi di giudizio, uniti alla residenza in Comune di (OMISSIS) sia del liquidatore nominato dall’assemblea dei soci ( C.L.) che di quello ritenuto “effettivo” ( Ca.Lu.Al.)”, consentono di ravvisare un quadro indiziarlo sufficientemente grave preciso e concordante a conferma del fatto che l’attività della (OMISSIS), sia che l’impresa fosse attiva sia che non lo fosse, si è sempre svolta in Comune di (OMISSIS) mentre la sede legale di (OMISSIS), coincidente con lo studio del consulente fiscale, era solo il luogo di tenuta delle scritture contabili (v. verbale di perquisizione della dalla Gdf di Foggia del 24.2.2016)…”.

3.2.2. Orbene, seppure volesse prescindersi dall’ubicazione del domicilio del liquidatore della suddetta cooperativa, il giudizio manifestato dalla corte distrettuale valutando gli altri descritti elementi, diverso rispetto a quello, diverso, oggi invocati dal C. nella indicata qualità, risulterebbe comunque affatto coerente con il parametro stabilito dalla L. Fall., art. 9, occorrendo, infatti, tener conto del luogo in cui vive il cuore pulsante dell’impresa, vale a dire quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito.

3.3. E’ utile, poi, ricordare che questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 25444 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020, in motivazione; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente – perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro – ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua – pur corretta – interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra, invece, violazione, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

3.3.1. La doglianza in esame si risolve, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe inammissibilmente (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019) opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – come si è appena detto – non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020); dall’altro, che il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

3.3.2. Va evidenziato, peraltro, che i fatti e/o i documenti (bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2016, che si assume essere stato approvato presso la sede della società in (OMISSIS), ma di cui non è dato sapere se già sottoposto al vaglio del giudice del reclamo) di cui oggi il C., nella indicata qualità, sostanzialmente lamenta l’errata valutazione o l’omesso esame, lungi dall’essere, di per sè, “decisivi”, vale a dire che, se ponderati, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte felsinea, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.

4. I motivi terzo, quarto e quinto, infine, possono scrutinarsi congiuntamente perchè tutti sostanzialmente diretti a contestare l’accertamento dello stato di insolvenza della società cooperativa dichiarata fallita come compiuto dal giudice del reclamo. Essi non meritano accoglimento alla stregua delle considerazioni di cui appresso.

4.1. Giova immediatamente premettere, tenuto conto del vizio motivazionale prospettato con il quarto motivo, che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio reso l’8 gennaio 2019), ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

4.1.1. Il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inoltre, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

4.2. Va poi ricordato che, ai fini del accertamento dello stato di insolvenza in una società che – come la (OMISSIS) s.c. a r.l. – si trovi in stato di liquidazione, vale sicuramente il principio di diritto secondo cui “la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (cfr., ex multis, Cass. n. 3446 del 2020; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016).

4.2.1. Di questo principio si è espressamente avvalsa la corte distrettuale, la quale ha poi (cfr. pag. 6-7 della sentenza impugnata) ritenuto che, (per quanto concerne la sussistenza dei crediti posti a fondamento (rectius: richiesta del P.M. Ndr), il Tribunale si è correttamente basato sugli avvisi di accertamento richiamati dal PM non essendo necessario ai fini della dichiarazione di fallimento che il credito dedotto dal ricorrente sia certo, liquido ed esigibile e, tanto meno, che esso sia riportato in una sentenza passata in giudicato. E ogni ulteriore approfondimento su questo punto appare superfluo, atteso che il Curatore sentito in udienza ha dichiarato che allo stato il passivo della (OMISSIS) in liquidazione ammonta a “circa” 500.000 Euro per debiti tributari; che sono in corso di notifica altri avvisi di accertamento che porteranno al raddoppio di tale importo importo; che il debito tributario pregresso “si riferisce anche ad annualità per le quali non è più possibile l’impugnazione”; che si è insinuato anche un ex dipendente per un credito di circa 617.000; che non risultano pagati neppure i contributi unificati (relativi all’instaurato contenzioso tributano tant’è che la Curatela ha ricevuto i relativi accertamenti di imposta ed erogazione di sanzioni), mentre l’attivo è costituito unicamente da “un credito per rimborso Inail per e 2.800,00”.

4.3. E’, allora, decisivo ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione dell’odierno ricorrente, rimarcare che: i) una motivazione giustificativa della ritenuta insolvenza della reclamante esiste, così come sono ben comprensibili le argomentazioni offerte per far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, che non necessitano di alcuna integrazione ad opera dell’interprete (cfr. Cass., SU., n. 22232 del 2016), sicchè non è configurabile, in parte qua, una mancanza di motivazione, nè una motivazione apparente; ii) affatto correttamente la corte predetta si è avvalsa delle risultanze dello stato passivo, come innanzi ad essa riferite dal curatore fallimentare, per giustificare la insolvenza predetta: la giurisprudenza di legittimità, invero, ha ripetutamente sancito che nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento (oggi sostituito dal reclamo L. Fall., ex art. 18), la sussistenza dello stato di insolvenza può essere correttamente desunta anche dalle risultanze dello stato passivo (cfr. Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 9760 del 2011); iii) il riferimento di fatti, conosciuti dal curatore del fallimento nell’esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale (nella specie, la quantificazione del passivo già accertato e dell’attivo rinvenuto), avendo valore presuntivo di veridicità dei medesimi può costituire fonte di convincimento del giudice, ove non sia contrastato da prova contraria (cfr. Cass. n. 10216 del 2009; Cass. n. 14831 del 2006).

4.3.1. Pertanto, a fronte di un passivo, già accertato, quanto meno di Euro 500.000,00, rispetto ad un attivo di soli Euro 2.800,00 (come riferito dal curatore in sede di reclamo), è innegabile la configurabilità dell’insolvenza della (OMISSIS) s.c. a r.l., da valutarsi secondo quanto sancito per le società in liquidazione, indipendentemente dalla eventuale notificazione, nei suoi confronti di ulteriori avvisi di accertamento.

4.3.2. In definitiva, muovendo dall’insegnamento di questa Corte secondo cui l’accertamento di fatto circa la solvibilità, o meno, dell’imprenditore compete al giudice del merito, in base alla regola per cui spetta a quest’ultimo il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 12815 del 2019; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011), apprezzamento circa il valore probatorio attribuito, nell’odierna vicenda, dalla corte distrettuale a quanto da essa valorizzato per l’affermazione della sussistenza dello stato di insolvenza della (OMISSIS) s.c. a r.l. sfugge al sindacato di legittimità, laddove, invece, le argomentazioni esposte nei motivi in esame investono, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio, ancora una volta obliterando, però, che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., ex multis, Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017, Cass. n. 26300 del 2018 e Cass. n. 28108 del 2020).

5. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità essendo tutte le controparti rimaste solo intimate, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, nella indicata qualità, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusto il cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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