Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3166 del 09/02/2011

Cassazione civile sez. un., 09/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 09/02/2011), n.3166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20806/2010 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 8,

presso lo studio dell’avvocato NUCCI Maurizio, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 105/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 21/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La Dr.ssa P.R. impugna la sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura le ha irrogato la sanzione della censura, in quanto ritenuta responsabile della violazione di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. q), per grave e reiterata mancanza di diligenza e laboriosità nel compimento degli atti. In particolare, la Dr.ssa P., già giudice della 9^ Sezione penale del Tribunale di Roma, trasferita da lungo tempo alla Corte di Appello della stessa città, secondo il capo di incolpazione, si è sottratta al dovere di redigere le sentenze ed i provvedimenti in numerosi affari risalenti agli anni 2002, 2003 e 2004, cagionando così gravi disservizi, ed in alcuni casi anche il rischio di prescrizione di reati, anche perchè ometteva di restituire alle cancellerie gli atti dei relativi procedimenti, benchè già trasferita.

La ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata sulla base di due motivi.

Diritto

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 109 del 2006, art. 2, lett. q), per avere il giudice disciplinare ritenuto che il numero e la durata dei ritardi nel deposito dei provvedimenti determini di per sè la responsabilità disciplinare anche in presenza di insuperabili cause non imputabili a colpevole negligenza o imperizia dell’incolpato.

La ricorrente sostiene che la SD non avrebbe tenuto conto di una serie di circostanze di fatto che avrebbero determinato l’accumulo dei ritardi senza colpa. In particolare, sì riferisce al fatto che pur dopo il trasferimento fu applicata al tribunale penale, mentre ancora non aveva acquisito padronanza del ramo civile al quale era stata assegnata a seguito del trasferimento. A ciò si erano aggiunti motivi di famiglia, costituiti da malattia della madre e motivi di salute personali.

La censura è infondata. La SD ha esaminato tutte le circostanze di fatto addotte dalla ricorrente ritenendo però che non giustificassero i ritardi accumulati. Quindi, non è vero che il giudice disciplinare ha violato la norma sulla quale è basata l’incolpazione: ha ritenuto insussistenti le cause di giustificazione addotte, posto che si è trattato di accumulo di ritardi che, “per quantità e durata, superano ogni limite di comprensibile ragionevolezza” (p. 7 della sentenza impugnata). La pronuncia è in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale “la circostanza che il ritardo nel deposito di provvedimenti possa essere dipeso dalla gravosità e varietà dei compiti affidati al magistrato, o dal suo stato di salute, o da carenze organizzative dell’ufficio, o da altre cause che possano comunque giustificarlo, viene in rilievo ai fini della qualificazione del comportamento come illecito, ma non incide sulla sanzione minima, che il legislatore ha voluto che sia la censura quante volte il ritardo, apparendo, ad un tempo, reiterato, grave e ingiustificato, integri la fattispecie tipica di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. q)” (SS.UU. 16557/2009, conf. ex multis, 27290/2009).

Con il secondo motivo viene denunciato la omessa o insufficiente motivazione, sul rilievo che non sarebbero state analiticamente considerate tutte le cause che hanno determinato l’accumulo di ritardi. La censura è infondata. Tenuto conto, in punto di diritto, della citata giurisprudenza di questa Corte e della circostanza, accertata in punto di fatto dal giudice disciplinare, che l’entità dei ritardi “ed il loro susseguirsi in un arco di tempo di circa sette anni” esclude, per definizione, il carattere occasionale e l’imputabilità a cause contingenti, risulta evidente che ogni ulteriore analisi sarebbe stata irrilevante.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

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