Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3166 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29444/2015 proposto da:

R.A.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TALOMONE 1, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DELPINO, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L., P.M.T., G.F.,

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANTONIO SERGIO SCAMPOLI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

L.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1092/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato ALBERTO DELPINO, che si riporta agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere relatore Dott. Enrico Scoditti ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., G.N. e P.M.T. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara R.A.O. e L.C. chiedendo declaratoria di inefficacia nei loro confronti dell’atto di donazione della prima in favore della seconda. Il Tribunale adito, nella contumacia della parte convenuta, accolse la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello le convenute deducendo che la contumacia era stata dichiarata in difetto di rituale notifica dell’atto introduttivo del giudizio, mancanza dei presupposti del procedimento di cui all’art. 702 bis c.p.c., nonchè dei presupposti dell’azione revocatoria. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 2 ottobre 2015 la Corte d’appello di L’Aquila dichiarò inammissibile l’appello sulla base della ritualità della notifica del ricorso di primo grado e della tardività dell’impugnazione, essendo stato l’appello notificato, in presenza di ordinanza non comunicata nè notificata alla parte contumace, oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c..

Ha proposto ricorso per cassazione R.A.O. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il motivo di ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo e motivazione contradditoria ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la ricorrente che nel giudizio di primo grado, benchè il giudice avesse onerato parte attrice del deposito della cartolina di ricevimento e dell’attestato di compiuta giacenza delle raccomandate, erano stati prodotti due attestati dell’ufficio postale privi di estremi relativi alle parti ed all’atto consegnato. Aggiunge, quale ulteriore vizio della sentenza impugnata, che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che dovesse essere presa in considerazione solo la residenza anagrafica e non anche quella effettiva.

Il motivo è inammissibile. Pur valutando la censura sul piano del contenuto quale denuncia di nullità del procedimento, nonostante la rubrica del motivo nei termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il motivo è privo di decisività perchè non intercetta la ratio decidendi concernente la tardività dell’impugnazione. Sul punto la ricorrente solo in sede di richiesta della cassazione della sentenza ha dedotto che l’impugnazione dell’ordinanza era stata tempestivamente effettuata, avendo avuto effettiva conoscenza del giudizio “solo in data 29 giugno 2011”. Non risulta però articolato un motivo di censura in tale direzione, ed anche volendo ravvisare nella detta deduzione la censura, si tratterebbe di motivo inammissibile perchè la ricorrente per un verso non ha indicato la norma di diritto violata (la mera doglianza di non tardività dell’impugnazione non vale ad identificare la norma violata, trattandosi di ordinanza emessa all’esito di procedimento sommario di cognizione per la quale potrebbe astrattamente porsi la questione, in presenza di contumacia, se debba trovare applicazione l’art. 702 quater o l’art. 327 c.p.c.), per l’altro il motivo sarebbe carente di autosufficienza, non avendo la ricorrente specificatamente indicato se ed in quale sede processuale abbia dedotto innanzi al giudice di appello la circostanza dell’effettiva conoscenza del giudizio solo in data 29 giugno 2011″;

che sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni e che è stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 6.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e gli oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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