Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3166 del 02/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 02/02/2022), n.3166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1684-2016 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO,

78, presso lo studio degli avvocati ALESSANDRO FERRARA, MASSIMO

FERRARO, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO D’ISANTO,

GIOVANNI QUINTAVALLE, ALDO MANNA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA

PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 8233/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 04/06/2015 R.G.N. 1628/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 4.6.2015, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di appello ed in riforma della pronuncia del locale Giudice di pace, ha rigettato per intervenuta decadenza la domanda di F.R. volta al pagamento degli interessi legali sulle somme tardivamente liquidategli a titolo di pensione;

che il Tribunale, in particolare, ha anzitutto ritenuto che il giudizio di prime cure non potesse considerarsi pendente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, art. 38, (conv. con L. n. 111 del 2011), che – innovando rispetto al precedente regime decadenziale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, – ne aveva esteso l’applicazione anche alle domande volte alla riliquidazione o comunque alla corresponsione di differenze sui trattamenti pensionistici già liquidati, dal momento che a tale data la citazione introduttiva, benché consegnata all’ufficiale giudiziario, non era stata ancora notificata al convenuto, e quindi ha reputato che, avendo la sentenza della Corte Cost. n. 69 del 2014 limitato la declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 38 cit., alla sola ipotesi della sua applicazione ai giudizi in corso, non era rinvenibile nella disposizione normativa alcuna volontà del legislatore di circoscriverne l’operatività ai soli casi di mora intervenuta successivamente alla modifica del regime normativo;

che avverso tale pronuncia F.R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, artt. 47 e 47-bis, e della sentenza n. 69/2014 della Corte Cost., per avere il Tribunale ritenuto che, non essendo la presente lite pendente al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, art. 38, (conv. con L. n. 111 del 2011), che – innovando rispetto al precedente regime decadenziale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, – ne aveva esteso l’applicazione anche alle domande volte alla riliquidazione o comunque alla corresponsione di differenze sui trattamenti pensionistici già liquidati, e non potendo pertanto applicarsi alla fattispecie la declaratoria d’incostituzionalità del cit. art. 38, ad opera di Corte Cost. n. 69 del 2014, non poteva ravvisarsi nella norma alcuna volontà di circoscrivere l’innovazione apportata al regime decadenziale alle sole ipotesi di mora sopravvenuta alla modifica;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 149 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che, alla data di entrata in vigore dell’art. 38 cit., il presente giudizio non fosse pendente, ancorché la citazione introduttiva fosse stata notificata dall’ufficiale giudiziario in data 4.7.2011;

che il primo motivo è fondato, dovendo darsi continuità al principio secondo cui, coerentemente con l’insegnamento di Cass. S.U. n. 15352 del 2015 circa la valenza generale della previsione di cui all’art. 252 disp. att. c.c., il termine di decadenza introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), (conv. con L. n. 111 del 2011), con riguardo “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito” e decorrente “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, può bensì trovare applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione cit., ossia dal 6.7.2011 (così Cass. n. 28416 del 2020, cui hanno dato continuità Cass. n. 11909, n. 17430 e n. 22820 del 2021);

che, non essendosi il Tribunale attenuto all’anzidetto principio di diritto, avendo fatto retroagire il termine di decadenza al momento della mora dell’INPS, ancorché questa fosse anteriore alla data di entrata in vigore della novella legislativa (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2022

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