Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31658 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24248-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE

PARENTE;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MASSIMO PERGOLA, ENRICO GIUSEPPE BET;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 575/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

dell’11/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva annullato l’intimazione di pagamento notificata ad S.A. il 2.12.2014, per contributi previdenziali dovuti in relazione a cartelle esattoriali notificate tra il dicembre 2005 e il dicembre 2008 e non opposte, ritenendo estinto il credito per maturazione della prescrizione quinquennale.

2. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui S.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. a fondamento del gravame Agenzia delle Entrate-Riscossione lamenta la violazione dell’art. 2946 c.c.. Sostiene che con l’ingresso nel rapporto dell’Agente della Riscossione, si determinerebbe un effetto novativo delle obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito, che resterebbero assoggettate al regime ordinario di prescrizione entro il quale l’agente della riscossione ha diritto di azionare il credito.

Argomenta che la rinnovata natura dell’obbligazione a carico del debitore e del rispettivo diritto di agire per la riscossione dei crediti iscritti a ruolo da parte dell’agente della riscossione risulterebbe da diversi indici normativi e sarebbe confermata dal D.Lgs n. 112 del 1999, art. 39, nel quale l’agente della riscossione è riguardato come autonomo soggetto legittimato passivo dell’impugnazione proposta dal debitore e comunque responsabile in proprio in caso di mancata chiamata in causa dell’ente creditore.

Ulteriormente richiama il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, successivamente al discarico dall’agente della riscossione per l’accertata inesigibilità del credito iscritto a ruolo, prevede che qualora l’ente creditore individui l’esistenza di significativi elementi reddituali patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può riaffidare in riscossione le somme comunicando all’ Agente i nuovi beni da sottoporre all’esecuzione, alla “condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”.

2. Preliminarmente, si rileva che il motivo è ammissibile, considerato che pone questioni di diritto che come tali ben possono essere proposte per la prima volta nel giudizio di legittimità. Ed invero, allorquando la parte abbia tempestivamente eccepito la prescrizione, così manifestando la propria volontà di avvalersi dell’effetto estintivo del trascorrere del tempo, al giudice è rimessa l’identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, così come la qualificazione giuridica di quest’ultima (v. Cass. n. 3126 del 03/03/2003 e successive conformi).

3. Il motivo è tuttavia infondato.

Il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonchè la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Nè tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di “ordine pubblico” della irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131). Stante il disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, la prescrizione ha nel caso un’efficacia effettivamente estintiva (e non soltanto acquisitiva in favore del soggetto passivo del potere di contrastare la pretesa avanzata dal creditore) posto che il decorso dei termini previsti dalla legge preclude il versamento dei contributi. In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito contributivo e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione del credito prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 e non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c..

4. Nè giova alla tesi della ricorrente il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore.

5. Gli altri due motivi di ricorso attengono alla ritualità della notifica di tre delle cartelle aventi ad oggetto i crediti poi fatti valere con l’intimazione di pagamento, in ordine alla quale non vi sarebbe stata pronuncia da parte della Corte territoriale (si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.) e che sarebbe comunque rispondente al modello legale (si lamenta che il Tribunale, nel ritenere nulla la notifica di tre cartelle, avrebbe violato l’art. 139 c.p.c. e art. 1450 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e artt. 115 e 116 c.p.c.).

Tali motivi sono assorbiti dal rigetto del primo motivo, in quanto la prescrizione quinquennale è stata (correttamente) ritenuta maturata dalla Corte territoriale, a far data dalla notifica delle cartelle e pur ammettendosene la ritualità.

6. Per tali ragioni, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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