Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31657 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. I, 04/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11074/2015 proposto da:

Banco Popolare Popolare Soc. Coop., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Palestro n. 56, presso lo studio dell’avvocato Fatica Alessandro,

rappresentata e difesa dall’avvocato Bianchini Maria, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.V., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Navigatori n. 22d, presso lo studio dell’avvocato Moavro Donatella,

rappresentato e difeso dall’avvocato Nuonno Paola, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 338/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Larino, con sentenza depositata il 15 gennaio 2010, in accoglimento della domanda proposta da B.V., ha condannato la Bipielle Società di gestione del Credito s.p.a. a consegnare all’attore copia degli estratti conto e conti scalari relativi al contratto di apertura di credito intrattenuto con Banca di Larino, sin dal suo sorgere.

Ha proposto appello principale la Banca Popolare di Lodi s.p.a. al fine di far accertare l’insussistenza in capo alla stessa dell’obbligo di consegna sancito dal giudice di primo grado, limitando la consegna della documentazione delle operazioni riguardanti gli ultimi dieci anni.

Proponeva altresì appello incidentale il B., chiedendo che la banca fosse condannata al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

Con sentenza depositata il 25.11.2014 la Corte di Appello di Campobasso ha dichiarato inammissibili sia l’appello principale che quello incidentale.

Ha osservato il giudice d’appello che la società che ha impugnato la sentenza del giudice di primo grado (Banca Popolare di Lodi s.p.a.) è società diversa da quella che in primo grado ebbe a rivestire la qualità di parte convenuta, ossia la Banca Popolare Italiana soc. coop., (a sua volta costituitasi in giudizio tramite la mandataria Bipielle società di Gestione del Credito) e senza che nell’atto di appello fosse stato precisato se vi fosse stata una successione a titolo universale o particolare o una mera trasformazione societaria.

Peraltro, la Banca Popolare di Lodi, a fronte dell’eccezione del sig. B. in ordine alla carenza della sua legittimazione ad impugnare, non aveva provato la sua legittimatio ad causam al momento dell’impugnazione.

In particolare, non potevano essere, all’uopo, utilizzati nè l’atto di fusione del 20.12.2011 intervenuto Banco Popolare – società cooperativa – e la Banca Popolare di Novara (con cui la seconda banca è stata incorporata nella prima), nè l’atto di fusione del 20.12.2011 intervenuto tra lo stesso Banco Popolare e la Banca Popolare di Lodi s.p.a. (con cui la seconda è stata incorporata nella prima), trattandosi di documenti allegati alla comparsa conclusionale e prodotti dopo l’udienza in cui era stata introitata la causa per la decisione.

Era, altresì, inutilizzabile l’estratto della Gazzetta Ufficiale del 7.7.2007, allegato la fascicolo dell’appellante, non risultando tale documento nè indicato nell’indice degli atti di parte, nè menzionato nei verbali di causa. Peraltro, tale documento non sarebbe stato comunque decisivo, contenendo indicazioni fumose e inidonee a provare la successione nel rapporto controverso.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Banco Popolare società cooperativa affidandolo ad unico articolato motivo di ricorso.

B.V. si è costituito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ stata dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100,101,110 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta la banca ricorrente che la documentazione dall’appellante nel giudizio di secondo grado era idonea a dimostrare la legittimazione della Banca Popolare di Lodi s.p.a..

Emergeva, infatti, in modo inequivoco dal Foglio delle Inserzioni n. 78 della G.U. del 7/07/2007, depositato nel fascicolo dell’appellante sin dal momento della costituzione in giudizio, che la Banca Popolare Italiana soc. coop. aveva conferito il proprio ramo d’azienda in favore della Banca Popolare di Lodi s.p.a., con conseguente legitimatio ad causam di quest’ultima a proporre appello.

2. Il ricorso è inammissibile.

Va osservato che il giudice di appello ha fondato la propria decisione su una pluralità di rationes decidendi.

Come già riportato nella parte narrativa, in primo luogo, ha ritenuto l’insussistenza della legittimatio ad causam dell’appellante sul rilievo che non erano stati depositati ritualmente (e come tali non utilizzabili) i documenti che, secondo la prospettazione dell’appellante, avrebbero provato tale legittimazione, quali l’atto di fusione del 20.12.2011, intervenuto tra Banco Popolare – società cooperativa – e la Banca Popolare di Novara, l’atto di fusone del 20.12.2011, intervenuto tra lo stesso Banco Popolare e la Banca Popolare di Lodi s.p.a., nonchè l’estratto della Gazzetta Ufficiale del 7.7.2007.

Quanto agli atti di fusione, si trattava di documenti allegati alla comparsa conclusionale e prodotti soltanto dopo l’udienza in cui era stata introitata la causa per la decisione.

L’estratto della Gazzetta Ufficiale del 7.7.2007, allegato la fascicolo dell’appellante, non era, a sua volta, utlizzabile, non risultando tale documento dall’indice degli atti di parte, nè menzionato nei verbali di causa.

Infine, il giudice di secondo grado ha esaminato analiticamente il contenuto dell’estratto della Gazzetta Ufficiale spiegando le ragioni per cui non poteva ritenersi integrata la prova della legitimatio ad causam dell’appellante.

L’odierna ricorrente ha impugnato solo quest’ultima motivazione, peraltro, svolta dal giudice d’appello ab abundantiam, non curandosi di impugnare la prima delle due rationes decidendi sopra illustrate.

In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza. (Cass. n. 18641 del 27/07/2017).

L’accertata declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della banca ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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