Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31656 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. I, 04/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9208/2015 proposto da:

C.O., B.A., elettivamente domiciliati in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Di Giovanni Francesco, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bonotto Giovanni,

giusta procura in calce alla sentenza notificata;

– ricorrenti –

contro

Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso Credito Cooperativo a r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 17, presso lo studio

dell’avvocato Penzavalli Giancarlo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Manildo Antonio, Manildo Francesco, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2648/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 32 del 23/11/200610/01/2007, ha rigettato l’opposizione proposta da B.A. e C.O. avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore della Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso a r.l. della somma di Lire 86.539.307 per capitale e di Lire 32.966.785 per interessi.

I signori B. e C. avevano richiesto l’accertamento del carattere speculativo delle operazioni di borsa poste in essere tramite la banca, dell’abuso di posizione dominante della stessa banca e della natura anatocistica degli interessi passivi agli stessi applicati.

La Banca aveva eccepito, in sede di costituzione in giudizio, l’irritualità ed inesistenza dell’opposizione proposta ancor prima della notifica del decreto ingiuntivo.

Con sentenza depositata il 24 novembre 2014 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appello incidentale della Banca, ha dichiarato l’inesistenza dell’opposizione a decreto ingiuntivo, sul rilievo che era stata proposta prima della notifica del decreto, ritenendo assorbita ogni altra questione.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione B.A. e C.O. affidandolo a due motivi.

La Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso a r.l. si è costituita in giudizio con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto presentato sulla base di una procura speciale apposta in calce alla copie notificate della sentenza d’appello.

La controricorrente ha depositato altresì la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo B.A. e C.O. hanno dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 641,643,644,645 e 647 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamentano i ricorrenti che nessuna norma processuale commina la sanzione dell’inesistenza dell’opposizione a decreto ingiuntivo in caso di sua proposizione anteriore alla notifica dello stesso decreto.

Tale notifica è posta nell’esclusivo interesse dell’ingiunto, svolgendo la funzione di rendere quest’ultimo edotto dell’esistenza di un decreto ingiuntivo a suo carico, ma non esclude, ove la conoscenza dell’ingiunzione venga di fatto aliunde ricavata, che l’ingiunto possa prospettare le sue ragioni appena lo voglia, senza dover aspettare necessariamente la notifica.

Rilevano, inoltre, i ricorrenti che ancorare necessariamente l’opposizione alla notifica del decreto ingiuntivo significa dare ingiustamente spazio al possibile arbitrio del creditore, il quale, nel differire tale notifica sino alla massima latitudine del termine previsto dall’art. 644 c.p.c., potrebbe provocare a suo piacimento lo speculare differimento dell’esercizio dei poteri difensivi dell’ingiunto.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione all’art. 112 c.p.c..

Lamentano i ricorrenti che il giudice di secondo grado, nel dichiarare l’inesistenza dell’opposizione, ha omesso di statuire sulle domande dagli stessi proposte.

3. L’esame dell’eccezione preliminare sollevata dalla controricorrente è pregiudiziale all’analisi dei motivi del ricorso, il quale deve essere dichiarato inammissibile per difetto di valida procura speciale.

Va preliminarmente osservato che nel giudizio di cassazione, a differenza di quello di merito, la procura deve essere speciale e deve essere anteriore o coeva al ricorso e successiva alla sentenza da impugnare (per il requisito della specialità, deve riferirsi proprio a quella sentenza).

L’anteriorità o coevità della procura al ricorso non è, tuttavia, riscontrabile se la procura è stesa in calce alla copia notificata della sentenza di appello (vedi Cass. 15338/2012; n. 929/2012; n. 26835/2011; n. 10446/2000).

Tale accertamento non è neppure possibile anche ove vi sia stato un tempestivo deposito del ricorso, attestato dal cancelliere, atteso che il deposito del ricorso per cassazione è successivo alla notifica dello stesso.

Nel caso di specie, il rilascio della procura speciale in calce alla copia notificata della sentenza d’appello non consente di verificare l’anteriorità o coevità della medesima al ricorso per cassazione.

4. L’accoglimento dell’eccezione preliminare della controricorrente determina l’assorbimento dei motivi del ricorso.

L’accertata inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA