Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31655 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. I, 04/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9097/2015 proposto da:

International Credit Recovery S.r.l., e per essa quale mandataria la

Prelios Credit Servicing s.p.a. (già Pirelli RE Credit Servicing

s.p.a., a sua volta già Credit Servicing S.p.a.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via di Val Gardena n. 3, presso lo studio dell’avvocato De

Angelis Lucio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore Dott.

S.W., elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n. 39-f,

presso lo studio dell’avvocato Carloni Emanuele, rappresentato e

difeso dall’avvocato Falconi Arnaldo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Ministero dello Sviluppo Economico;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5634/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

La Corte:

Fatto

PREMESSO

che la International Credit Recovery s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 16/09/2014;

che il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. ha depositato controricorso.

Diritto

RILEVATO

che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore personalmente ed anche dal legale rappresentante della ricorrente, munito dei relativi poteri;

che il Fallimento controricorrente ha accettato la predetta rinuncia; che pertanto non si dà pronuncia sulle spese, vista l’adesione della controricorrente;

che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (vedi ordinanza 19560/2015);

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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