Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31655 del 04/12/2019
Cassazione civile sez. I, 04/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31655
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9097/2015 proposto da:
International Credit Recovery S.r.l., e per essa quale mandataria la
Prelios Credit Servicing s.p.a. (già Pirelli RE Credit Servicing
s.p.a., a sua volta già Credit Servicing S.p.a.), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via di Val Gardena n. 3, presso lo studio dell’avvocato De
Angelis Lucio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore Dott.
S.W., elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n. 39-f,
presso lo studio dell’avvocato Carloni Emanuele, rappresentato e
difeso dall’avvocato Falconi Arnaldo, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
contro
Ministero dello Sviluppo Economico;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5634/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 16/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.
La Corte:
Fatto
PREMESSO
che la International Credit Recovery s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 16/09/2014;
che il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. ha depositato controricorso.
Diritto
RILEVATO
che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore personalmente ed anche dal legale rappresentante della ricorrente, munito dei relativi poteri;
che il Fallimento controricorrente ha accettato la predetta rinuncia; che pertanto non si dà pronuncia sulle spese, vista l’adesione della controricorrente;
che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (vedi ordinanza 19560/2015);
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019