Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31654 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6593-2017 proposto da:

A.N.L. & C. S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato STEFANO VINTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA GRASSI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO G.K. S.P.A., in persona del Curatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAZZONI GIUNIO

15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FEMIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALDA BARBINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di AREZZO, depositato il 02/02/2017

R.G.N. 2068/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CHIARA GEREMIA per delega STEFANO VINTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE FEMIA per delega ALDA BARBINI.

Fatto

Con decreto del 31 gennaio 2017, il Tribunale di Arezzo rigettava l’opposizione proposta da L.A.N. & C. s.n.c. avverso lo stato passivo del Fallimento G.K. s.p.a., cui il credito insinuato in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1 di Euro 15.277,17 a titolo di compenso per lavoro svolto in qualità di associata in partecipazione, era stato ammesso in via chirografaria per Euro 14.930,31, con riduzione della somma (da Euro 352,77 a Euro 5,91) per interessi, in quanto computati fino alla data non già di fallimento, ma di pubblicazione, nel registro delle imprese, del ricorso di ammissione a concordato preventivo cui il fallimento era poi conseguito.

A motivo della decisione, il Tribunale escludeva la natura subordinata della prestazione di attività resa dalla creditrice, in esito alla scrutinata natura del rapporto di associazione in partecipazione, nella verificata effettività di sua modulazione concreta tra le parti.

Con atto notificato il 6 – 8 marzo 2017, la società creditrice ricorreva per cassazione avverso il predetto decreto con due motivi, cui resisteva la curatela fallimentare con controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 35 Cost., art. 116 c.p.c., artt. 2549 e 2751bis c.c. e L. n. 92 del 2012, per erronea esclusione di qualificazione del rapporto tra le parti come di lavoro subordinato, ancorchè formalmente di associazione in partecipazione, in difetto di prova della sua genuinità, attesa la presunzione relativa di illegittimità in caso di prestazione lavorativa dell’associato.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 35 e 111 Cost., artt. 2549 e 2751bis c.c. e L. n. 92 del 2012, per mancata motivazione sull’esclusione della natura privilegiata degli interessi, non soggetti a sospensione in caso di riconoscimento di detta qualità.

3. Il primo motivo, relativo a violazione o falsa applicazione dell’art. 35 Cost., art. 116 c.p.c., artt. 2549 e 2751bis c.c. e L. n. 92 del 2012 per erronea esclusione di qualificazione del rapporto tra le parti come di lavoro subordinato, è inammissibile.

3.1. Esso difetta di specificità, in violazione della prescrizione, a pena di inammissibilità, dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, sotto il profilo di inosservanza del principio di autosufficienza per l’omessa trascrizione del contratto di associazione in partecipazione (Cass. 17.7.07, n. 15952; Cass. 15.7.15, n. 14784; Cass. 27.7.2017, n. 18679).

3.2. Nè si configurano le violazioni di legge denunciate, in assenza degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26.6.13, n. 16038; Cass. 1.12.14, n. 25419; Cass. 12.1.16, n. 287).

3.3. In particolare, non ricorre violazione dell’art. 116 c.p.c., che è norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, la quale integra il vizio di error in procedendo soltanto quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista o, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, ovvero soggetta ad un diverso regime (Cass. 20.12.07, n. 26965; Cass. 19.6.14, n. 13960; Cass. 10.6.16, n. 11892). Ma al di fuori dei suddetti limiti, non se ne configura la violazione per erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (Cass. 27.12.2016, n. 27000).

3.4. E neppure sussiste violazione dell’art. 2697 c.c., in assenza di violazione del regime di ripartizione dell’onere probatorio, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 17.6.13, n. 15107; Cass. 29.5.18, n. 13395).

3.5. Il mezzo si risolve piuttosto nella confutazione di una valutazione probatoria che è incensurabile in sede di legittimità, laddove come nel caso di specie (per le ragioni esposte a pgg. da 2 a 5 della sentenza) sia congruamente argomentata (Cass. 19.3.09, n. 6694; Cass. 16.12.11, n. 27197; Cass. 4.11.13, n. 24679): e ciò tanto più nel rigoroso ambito del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7.4.14, n. 8053; Cass. 10.2.15, n. 2498; Cass. 26.6.15, n. 13189; Cass. 21.10.15, n. 21439).

4. Il secondo motivo, relativo a violazione o falsa applicazione degli artt. 35 e 111 Cost., artt. 2549 e 2751bis c.c. e L. n. 92 del 2012 per mancata motivazione sull’esclusione della natura privilegiata degli interessi, è infondato.

4.1. E’ del tutto evidente che la natura chirografaria degli interessi derivi coerente da quella chirografaria del credito in linea capitale accertata, di cui essi seguono il regime di trattamento, per la loro funzione di accessorio: sicchè soltanto il privilegio che sia riconosciuto a questo “si estende” a quelli, a norma dell’art. 2749 c.c., nei limiti in esso previsti.

5. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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