Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31653 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18929-2017 proposto da:

SAA SANFILIPPO ASSOCIATI S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO

FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI,

rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO BOCCHINI e ERMANNO

BOCCHINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SANDULLI, rappresentato e

difeso dagli avvocati BRUNO FANTIN e ERMANNO SIMEONE, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4569/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/06/2017, R.G.N. 1745/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione; udito l’Avvocato ERMANNO BOCCHINI;

udito l’Avvocato ELISABETTA ROSSI per delega orale BRUNO FANTIN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4569 pubblicata il 20.6.17, in parziale accoglimento dell’appello proposto da R.E. e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per motivo oggettivo intimato al predetto da SAA s.r.l. Sanfilippo Associati in data 15.1.08 ed ha condannato la società al risarcimento dei danni parametrati alle retribuzioni dalla data del recesso fino all’epoca di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (aprile 2011), oltre accessori di legge; ha confermato la pronuncia del Tribunale di rigetto delle ulteriori domande del lavoratore di risarcimento danni provocati dal licenziamento dedotto come ingiurioso, discriminatorio e ritorsivo.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto non assolto l’onere di prova sull’obbligo di repechage, inteso come comprensivo del reimpiego del lavoratore in mansioni anche inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, in ragione della trasformazione di due contratti di inserimento con le lavoratrici Ro. e B. in contratti a tempo indeterminato, in epoca pressochè coeva al recesso nei confronti dell’appellante; tenuto conto, inoltre, che l’appartenenza delle predette lavoratrici ad altro settore non potesse costituire un limite al ripescaggio data la versatilità e fungibilità della figura professionale del Ruggiero che, in tanti anni di servizio presso vari rami e settori produttivi dell’Agenzia, aveva accumulato un’ampia esperienza.

3. La Corte di merito ha applicato la tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 dopo aver accertato come alla data dell’i gennaio 2008 la società avesse in forza diciotto dipendenti, di cui due assunti con contratto di inserimento ( D. e T.) e due in regime part time ( M. e Ta.); ha computato le dipendenti part time in base alle quote di orario effettivamente svolto e le lavoratrici con contratto di inserimento come autonome unità, estendendo ad esse la disciplina dettata dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 2, nel testo modificato dalla L. n. 108 del 1990, per il contratto di formazione lavoro, così giungendo al risultato finale equivalente a diciassette dipendenti.

4. Avverso tale sentenza la società datoriale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore.

5. La SAA s.r.l. Sanfilippo Associati ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso la società ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., della L. n. 183 del 2010, art. 30 come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 43, per non essersi la Corte di merito attenuta all’interpretazione giurisprudenziale che reputa insindacabili le scelte imprenditoriali di natura economica ed organizzativa quanto ai profili di congruità ed opportunità, e per non aver limitato il controllo giudiziale alla effettività e non pretestuosità delle scelte datoriali e all’esistenza di un nesso causale tra le stesse e la decisione di recesso.

2. Ha argomentato come la standardizzazione dei prodotti e la riduzione delle provvigioni avessero determinato l’esigenza di una più economica gestione del servizio di assistenza tecnica alla rete di vendita, con riduzione degli addetti da tre (signori R., C. e V.) a due; ha spiegato che il R. era stato individuato come lavoratore da licenziare in quanto prossimo al pensionamento e che non vi erano in azienda altre mansioni disponibili cui adibire il predetto; ha aggiunto come, dopo il licenziamento del R. nel 2008, la società era stata costretta, a causa della crisi economica, a richiedere nel 2011 la cassa integrazione guadagni per tutti i dipendenti e a recedere nel 2012 dal contratto di agenzia, con cessazione dell’attività di impresa assicurativa.

3. Col secondo motivo la società ricorrente ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 della L. n. 183 del 2010, art. 30 come modificato dalla L. n. 92 del 2012, dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto non assolto l’onere di prova sulla impossibilità di repechage, nonostante che i tre contratti di inserimento conclusi con le lavoratrici Ro., D. e T. fossero anteriori al recesso (stipulati rispettivamente in data 3.4.06, 1.4.07 e 1.4.07), che nessuna assunzione era stata fatta dopo il licenziamento del R. nè questi aveva allegato posizioni lavorative ove sarebbe stato ricollocabile.

5. Col terzo motivo la società ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 59 in relazione alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, in relazione al computo del numero dei dipendenti.

6. Ha sottolineato come ai contratti di inserimento conclusi dalla società non fosse applicabile la previsione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 2, riferita al contratto di formazione lavoro, bensì il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 59che esclude “i lavoratori assunti con contratto di inserimento… dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti”; ha aggiunto che, escludendo dal computo le tre lavoratrici con contratto di inserimento ( Ro., D. e T.), i dipendenti in forza all’epoca del licenziamento risultavano pari a 14,20, con inapplicabilità della c.d. tutela reale.

7. Col quarto motivo la società ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un parametro decisivo ai fini del requisito dimensionale necessario per la tutela di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18. Ha rilevato come i contratti di inserimento conclusi prima del recesso fossero in numero di tre, secondo quanto risultante dal libro matricola, e non due come ritenuto dalla Corte di merito.

8. I primi due motivi di ricorso si esaminano congiuntamente poichè in parte sovrapponibili e, comunque, connessi.

9. Essi sono infondati.

10. Presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come ampiamente descritti dalla giurisprudenza di questa Corte nell’interpretazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e della cui prova è onerato il datore di lavoro (art. 5 legge cit.), sono la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto a cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali – insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purchè effettivi e non simulati – diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi; l’impossibilità di repechage, (Cass. n. 24882 del 2017; Cass. n. 10699 del 2017).

11. Si è precisato come il controllo giudiziale sia limitato alla verifica di effettiva e non pretestuosità della sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive addotte dal datore di lavoro e del nesso causale tra le stesse e la decisione di recesso, essendo invece insindacabile la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. (Cass. n. 7474 del 2012; Cass. n. 15157 del 2011).

12. Con specifico riferimento all’obbligo di repechage, questa Corte ha precisato come lo stesso costituisca “criterio di integrazione delle ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, nella modulazione della loro diretta incidenza sulla posizione del singolo lavoratore licenziato, derogabile soltanto quando il motivo consista nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile (dovendo in tal caso il datore di lavoro pur sempre improntare l’individuazione del soggetto da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell’art. 1175 c.c.., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e quindi anche il recesso di una di esse (Cass. n. 5592 del 2016; Cass. n. 7046 del 2011).

13. In relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 5 questa Corte ha puntualizzato come, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di “repechage” del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i suddetti oneri, (Cass. n. 5592 del 2016).

14. Con l’ulteriore specificazione per cui “in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale” (Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 23698 del 2015).

15. Nel caso di specie, la Corte di merito si è attenuta ai principi appena richiamati e, anzitutto, ha preso atto delle ragioni economiche ed organizzative addotte da parte datoriale, senza in alcun modo sindacarne la congruità ed opportunità, ed anzi affermando come legittimamente “l’impresa datrice di lavoro (potesse) scegliere di improntare la produzione stessa, quale che ne sia il livello, a criteri di maggiore economicità… a prescindere dalla ricorrenza di un decremento”.

16. Quanto all’obbligo di repechage, ha ritenuto non assolto il relativo onere posto a carico di parte datoriale in ragione della accertata assunzione a tempo indeterminato, in epoca coeva al licenziamento del R., delle lavoratrici Ro. e B., con cui erano stati conclusi contratti di inserimento, e quindi della disponibilità di mansioni a cui adibire il predetto.

17. Rispetto a tale decisione, è anzitutto irrilevante l’argomento speso dalla società sulla anteriorità dei contratti di inserimento rispetto alla data di licenziamento del R., atteso che l’assunzione a tempo indeterminato, che si assume coeva al recesso, presuppone proprio la cessazione dei contratti di inserimento e quindi la necessaria anteriorità degli stessi. Peraltro, la sentenza impugnata fa riferimento alla assunzione a tempo indeterminato delle lavoratrici Ro. e B., già assunte con contratto di inserimento, mentre nel motivo di ricorso in esame si richiamano i contratti di inserimento, oltre che della Ro., di persone diverse, cioè D. e T., la cui posizione è irrilevante ai fini del vizio denunciato.

18. La Corte di merito ha accertato in fatto come il R. fosse “figura professionale di indiscussa versatilità ed estrema fungibilità in ragione della molteplice esperienza accumulata in tanti anni di servizio presso i vari rami e settori produttivi dell’Agenzia” e quindi in condizione tale da poter essere adibito “ai compiti affidati ad una o ad entrambe le suddette lavoratrici neoassunte”.

19. Come più volte affermato da questa Corte, l’onere probatorio che grava sul datore di lavoro anche quanto alla impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria (Cass. n. 6559 del 2010; Cass. n. 22417 del 2009), come la piena occupazione dei posti di lavoro e l’assenza di altre assunzioni in relazione alle mansioni del dipendente da licenziare (Cass. n.9369 del 1996; Cass. n. 13134 del 2000) o meglio compatibili col suo bagaglio professionale.

20. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata che, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha valutato le allegazioni e prove di parte datoriale come non idonee all’assolvimento dell’onere di prova sull’obbligo di repechage.

21. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

22. La sentenza impugnata ha esteso ai contratti di inserimento la disciplina dettata dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 2, come modificato dalla L. n. 108 del 1990, per i contratti di formazione lavoro, ai fini del computo dei dipendenti; ciò sul presupposto della introduzione, nel settore privato, del contratto di inserimento in sostituzione del contratto di formazione lavoro, di cui avrebbe mantenuto sostanzialmente caratteri e funzione, ad onta della diversa denominazione formale.

23. L’art. 18, comma 2 cit. nella versione applicabile ratione temporis prevedeva: “Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui comma 1 si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale”.

24. il D.Lgs n. 276 del 2003, art. 59, comma 2, stabilisce: “Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo deii limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti”.

25. Ai sensi dell’art. 12 preleggi, il ricorso all’analogia è consentito solo quando manchi nell’ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (Cass. n. 1.6580 del 2010; Cass. n. 9852 del 2002).

26. Nel caso di specie, esiste una normativa specifica, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 59 che esclude i lavoratori con contratti di inserimento dal computo nel requisito occupazionale rilevante ai film della tutela c.d. reale, sicchè erroneamente la Corte di merito ha fatto ricorso in via analogica alla disciplina dettata per i contratti di formazione lavoro.

27. In accoglimento del terzo motivo di ricorso, si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che dovrà accertare l’esistenza dei presupposti di applicabilità della tutela reale, in base al criterio della normale occupazione (cfr. Cass. n. 22653 del 2016; Cass. n. 2460 del 2014), senza tener conto dei lavoratori con contratto di inserimento, risultando assorbito il quarto motivo di ricorso che denuncia un errore nell’accertamento del numero dei contratti di inserimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto motivo, rigetta il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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