Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31651 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21743-2015 proposto da:

ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DEL TEATRO VALLE

6, presso lo studio dell’avvocato CARLOS D’ERCOLE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA PALOMBI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

S.V., SA.JO., SA.PA., SA.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 41/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/03/2015, R.G.N. 1421/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2018 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato NICOLA PALOMBI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 10.3.2015, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Cosenza, che aveva accolto le domande proposte da S.V. e Sa.Ni. nei confronti dell’ANAS s.p.a. di cui erano stati dipendenti, in servizio presso l’ufficio compartimentale di Cosenza, con incarico, il primo, di redazione della maggioranza delle perizie dei lavori straordinari, di rilascio dei certificati di constatazione di fine lavori, di responsabile del procedimento per il lavoro ed, in fase esecutiva, di direttore dei lavori, ed il secondo, nello stesso periodo dal 1970 al 2003, di direttore operativo in fase esecutiva, ed aveva condannato l’ANAS a pagare al Santoro Euro 8610,08 ed al Santelli Euro 2888,40 a titolo di incentivo, ai sensi della L. n. 104 del 1994, art. 18.

2. La Corte territoriale rilevava che non era in contestazione tra le parti l’esistenza della fonte regolamentare integrativa della disciplina primaria, sicchè il diritto soggettivo azionato trovava fondamento direttamente in questa, e che gli appellati avevano provato l’esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti per la fruizione dell’incentivo. Peraltro, non era contemplata dalla normativa richiamata alcuna limitazione comportante l’esclusione dell’ attività inerente a manutenzione straordinaria e nella specie era stata fornita la prova documentale che si era trattato di attività di progettazione.

3. Di tale decisione domanda la cassazione l’ANAS s.p.a., affidando l’impugnazione ad un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si denunziano violazione e falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 18 nonchè dell’art. 12 preleggi, sostenendosi che gli intimati avevano eseguito solo perizie di stima non assimilabili ad un elaborato progettuale, laddove la L. n. 109 del 1994, art. 18 prevede la progettazione preliminare, esecutiva e definitiva, così come richiesto dagli artt. 16 e 17 e dal titolo 3, capo 2 del D.P.R. n. 554 del 1999.

Si ritiene che la Corte territoriale abbia attribuito alla norma un significato diverso da quello letterale, non essendo l’attività svolta riconducibile a quella da cui scaturisce il diritto all’incentivo di cui alla L. n. 104 del 1994, art. 18 anche nella versione modificata attraverso successivi interventi legislativi, rientrando le attività tra quelle consuetudinarie del profilo professionale degli intimati.

2. Si sostiene che la Corte territoriale abbia superficialmente esaminato il Regolamento ANAS, approvato con D.M. n. 555 del 1999, nonchè la circolare ANAS n. 43/2000, che legittimano l’erogazione dell’incentivo solo in presenza di progettazione, e che le perizie sulle quali le controparti hanno fondato la loro richiesta erano consistite in semplici e routinari computi di stima e non in elaborati progettuali, ossia in compiti assegnati a dipendenti inquadrati nella posizione organizzativa ed economica A ex ccnl 1998/2001, di responsabile tecnico e nuove costruzioni (per il:Santoro) e di responsabile manutenzione (per il geometra Santelli) e si riportano le relative declaratorie contrattuali, per farne conseguire che doveva ritenersi illegittimo il riconoscimento dell’incentivo.

3. Rileva la Corte che parte ricorrente ha omesso di produrre l’avviso di ricevimento comprovante il positivo esito della notifica del ricorso e che la mancata prova della notifica comporta l’inammissibilità del ricorso.

4. La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

5. L’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 c.p.c. ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta; se, invece, mancando il deposito dell’avviso (unitamente al ricorso o successivamente, in base all’art. 372 c.p.c.), l’intimato non si sia costituito, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 24.7.2007 n. 16354, Cass. s.u. 14.1.2008 n. 627, Cass. Cass. 31.10.2017 n. 25912, Cass. 27.10.2017 n. 25552).

6. Il Collegio ritiene pertanto inammissibile il ricorso.

7. Non vi è necessità di provvedere sulle spese.

8. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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