Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3165 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3165 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 4345-2007 proposto da:
BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E
IMPERIA (C.F. 03285880104), in persona del legale
rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GRADOLI 22,

presso

l’avvocato VAGNONI FEDERICO, che la rappresenta e
2013
1895

difende unitamente all’avvocato VILLANI GIAN PIERO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 12/02/2014

IMPRESA DI COSTRUZIONI ENRICO ROMAGNOLI S.P.A.;
– intimata –

sul ricorso 6178-2007 proposto da:
BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E
IMPERIA (C.F. 03285880104), in persona del legale
pro

tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GRADOLI 22, presso
l’avvocato VAGNONI FEDERICO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VILLANI GIAN PIERO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

IMPRESA DI COSTRUZIONI ENRICO ROMAGNOLI S.P.A.;
– intimata –

sul ricorso 8379-2007 proposto da:
IMPRESA COSTRUZIONI E.

ROMAGNOLI S.P.A.

(P.I.

08654200156), in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA FIAMMETTA
11, presso l’avvocato ITALIA SALVATORE, che la

rappresentante

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ZANCHETTA RICCARDO M., giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– con troricorrente e ricorrente incidentale contro

BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E

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IMPERIA (C.F. 03285880104), in persona del legale
rappresentante

tempore,

pro

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GRADOLI 22, presso
l’avvocato VAGNONI FEDERICO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VILLANI GIAN PIERO,

– controricorrente al ricorso incidentale sul ricorso 8991-2007 proposto da:

IMPRESA COSTRUZIONI

E.

ROMAGNOLI

S.P.A.

(P.I.

08654200156), in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA FIAMMETTA
11, presso l’avvocato ITALIA SALVATORE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ZANCHETTA RICCARDO M., giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E
IMPERIA (C.F. 03285880104), in persona del legale
rappresentante

pro

tempore,

giusta procura a margine del ricorso principale;

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GRADOLI 22, presso
l’avvocato VAGNONI FEDERICO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VILLANI GIAN PIERO,
giusta procura a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –

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avverso la sentenza n. 66/2006 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 25/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

VEGNONI FEDERICO che ha chiesto l’accoglimento;
udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale ROMAGNOLI, l’Avvocato ITALIA SALVATORE
che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità,

in

subordine

rigetto

della

domanda della Banca, accoglimento dell’incidentale.

udito, per la ricorrente BANCA CARIGE, l’Avvocato

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Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova
– pur riducendo l’entità del danno liquidato – ha
confermato la condanna della Banca CARIGE al risarcimento
del danno in favore della s.p.a. “Impresa di costruzioni

Romagnoli” per l’illegittima segnalazione alla Centrale
rischi della Banca d’Italia a causa del mancato rientro
delle esposizioni debitorie – pari a lire 290.000.000 inferiori al fido concesso di lire 300.000.000.
La Corte di appello, dopo avere individuato il momento
della segnalazione – collocabile nel lasso di tempo
compreso tra il 6 dicembre 1996 (passaggio a contenzioso
della pratica) e il 30 dicembre 1996 (epoca della prima
segnalazione della sofferenza nel circuito bancario) – ha
evidenziato che a tale momento andavano ricondotte le
conoscenze della situazione dell’impresa che la banca
poteva e doveva possedere. La segnalazione era sicuramente
avvenuta dopo l’accettazione da parte della Banca del piano
di rientro del debito senza richiesta di alcuna garanzia
reale o personale e successivamente al versamento della
prima rata da parte della Romagnoli; in un contesto quindi
di assoluta regolarità pattizia. Inoltre, dagli atti
acquisiti era emerso che la società aveva circa 77 miliardi
di lire in affidamenti utilizzati e fidi disponibili per
107 miliardi di lire da parte del sistema bancario; aveva
,

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aperti oltre trentaquattro cantieri diretti ed una decina
in associazione con altre imprese con un bilancio annuo di
100/120 miliardi di lire a fronte di che il debito con la
Banca (pari a 300 milioni di vecchie lire) assumeva ben
modesto rilievo. Sì che la segnalazione era ingiustificata.

1.1.- Contro la sentenza di appello la banca convenuta ha
proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la società intimata, la quale ha
proposto ricorso incidentale affidato a un motivo,
resistito con controricorso della banca.
La banca ricorrente ha proposto un secondo ricorso
integrato con la formulazione dei quesiti ex art. 366 bis
c.p.c., peraltro non applicabile ratione temporis. Ricorso
resistito con controricorso della intimata, la quale ha
riproposto il ricorso incidentale resistito con
controricorso dalla banca.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. le parti hanno
depositato memoria.
2.- I ricorsi – proposti contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
2.1.- Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché
vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei
presupposti, delle modalità e dei tempi necessari per la
segnalazione oltre che dei suoi effetti, da parte degli
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Istituti di credito, delle “sofferenze” di propri debitori
alla Centrale rischi della Banca d’Italia.
Lamenta, in estrema sintesi, che la Corte di appello abbia
erroneamente interpretato le disposizioni in materia della
Banca d’Italia trascurando di considerare che fra le

“segnalazioni di rischio” vanno ricomprese le “sofferenze”
ovvero i “finanziamenti in essere nei confronti di soggetti
in stato di insolvenza, anche non accertata giudizialmente,
indipendentemente dall’esistenza di garanzie o dalla
previsione di perdita”. I presupposti sarebbero
alternativi: da un lato l’insolvenza anche non accertata
giudizialmente e dall’altro le “situazioni a questa
equiparabili”.
Secondo la ricorrente l’obbligo di segnalazione prescinde
dalla situazione economico-finanziaria dell’impresa né
presuppone indagini tecniche e qualificate da parte della
banca, la quale è tenuta a segnalare “segnali di pericolo”.
Erroneamente la Corte di merito ha ritenuto irrilevanti i
quattro decreti ingiuntivi emessi a carico della società
Romagnoli, la mancanza di movimentazioni sul conto (19931996), la revoca del fido nel giugno 1996 e la proposta di
rientro formulata solo a novembre 1996, l’esistenza di
ulteriore debito per fideiussioni, il debito verso la Banca
Antoniana per oltre un miliardo di lire e la
ricapitalizzazione della società avvenuta solo nel 1997,
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con conseguente estinzione della passività. Per contro le
circostanze positive valorizzate dalla sentenza impugnata
sono state accertate solo in corso di causa.
La valutazione dei bilanci non rientra tra i compiti della
banca.

2.1.1.- Il motivo (ai limiti dell’inammissibilità nella
parte in cui ripropone argomenti già contenuti nell’appello
e motivatamente disattesi dalla Corte di merito) è
infondato nella parte in cui denuncia la violazione di
norme di diritto.
Invero, questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare che
la segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la
Centrale Rischi della Banca d’Italia, secondo le istruzioni
del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una
valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla
complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può
quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito
o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata
dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria,
caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà
economica equiparabile, anche se non coincidente, con la
condizione d’insolvenza (Sez. 1, Sentenza n. 7958 del
01/04/2009). Talché è infondato il presupposto sul quale si
basa l’intero motivo di ricorso, ossia che l’obbligo di
segnalazione prescinde dalla situazione economicot-

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finanziaria del cliente e che la banca non sia tenuta a
valutarla, anche solo attraverso l’analisi dei bilanci.
2.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di

motivazione e violazione delle disposizioni in materia

quantificazione

del

danno

per

l’asserita

illecita

segnalazione. Deduce che la segnalazione era conoscibile
soltanto a decorrere dalla prima decade di marzo 1997 e la
cancellazione della segnalazione è avvenuta il 18 marzo
1997. Sarebbero, quindi, insussistenti i danni, anche
all’immagine, liquidati per essersi verificati nel lasso di
tempo di una settimana. La Corte di merito, poi, avrebbe
omesso di valutare le circostanze segnalate dal c.t.u. in
ordine alla scarsa diligenza della Romagnoli nella gestione
del rapporto con CARIGE; l’esigua importanza del fido
rispetto ad altri affidamenti complessivi (non toccati
dalla segnalazione); la possibilità di anticipare il
finanziamento da parte degli azionisti; l’imputabilità alla
società del danno all’immagine.
2.2.1.- Il motivo è infondato.
Da un lato sono inammissibili le censure che presuppongono
una rivalutazione del materiale probatorio e l’accertamento
in fatto operato dalla Corte di merito, segnatamente
sull’effetto negativo della segnalazione nei rapporti con
le banche, tale da comportare un aumento dei tassi

della Banca d’Italia in ordine alla sussistenza e

praticati. Dall’altro sono infondate le censure circa la
mancata valutazione del comportamento della società
attrice, di cui, invece, la Corte di merito ha tenuto conto
nella determinazione del danno (v. sentenza impugnata, pag.
23).

3.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società
controricorrente si duole che la Corte di merito, nel
ripartire il carico delle spese, abbia tenuto conto
soltanto dell’esito del giudizio di secondo grado e della
soccombenza relativa al quantum. Le spese, quanto meno,
avrebbero dovuto essere compensate.
3.1.- Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto che il parziale
accoglimento dell’appello giustificasse la compensazione
tra le parti delle spese del grado per un terzo, ponendo i
restanti due terzi a carico della società appellata alla
stregua della “maggior soccombenza” della medesima. La
ricorrente omette di considerare che l’appello principale è
stato accolto, sia pur parzialmente, e l’appello
incidentale, sebbene parzialmente accolto, ha comportato
una liquidazione del danno di molto inferiore alla somma
richiesta con la domanda (“non inferiore al miliardo di
lire”).
4.- Previa riunione, dunque, tutti i ricorsi devono essere
rigettati.
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Quanto alle spese del giudizio di legittimità, l’esito
complessivo del giudizio ne giustifica la compensazione per
la metà mentre la rimanente parte dell’importo
complessivo liquidato in dispositivo – va posta a carico

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara
compensate per

le spese del giudizio di legittimità e

pone la rimanente metà a carico della banca ricorrente;
spese liquidate per l’intero in euro 15.200,00 di cui euro
200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3
dicembre 2013

della banca ricorrente.

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