Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3165 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12106-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAPINIANO 29,

presso lo studio dell’avvocato MARCO RAVAIOLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO NITTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GINOSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo STUDIO

LEGALE PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA

LIUZZI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 30775/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

C.M. domandava la revocazione dell’ordinanza del 22 dicembre 2017, n. 30776, per un refuso indicata col n. 30775, con cui questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa presentato avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva rigettato la domanda dalla medesima svolta contro il Comune di Ginosa per i danni subiti a seguito di una caduta indicata come cagionata da un marciapiede dissestato;

la ricorrente articola due motivi corredati da memoria;

resiste con controricorso il Comune di Ginosa.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta l’errore di percezione in cui sarebbe incorsa questa Corte ritenendo che il giudice di appello avesse escluso il nesso causale, imputando l’accaduto alla disattenzione della vittima deducente, a prescindere dalla sussunzione del fatto nella cornice dell’art. 2043 c.c., ovvero art. 2051 c.c., laddove, invece, la Corte di appello aveva espressamente qualificato i fatti e la pretesa ai sensi della disciplina sulla responsabilità custodiale, per poi ritenere integrato il fortuito previsto quale esimente dalla suddetta norma, sulla base di una dichiarazione attorea erroneamente percepita come confessoria;

con il secondo motivo si prospetta l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa questa Corte affermando che il giudice di appello avrebbe accertato che il marciapiede era visibile e privo di insidie quando dall’istruttoria di merito era risultato l’opposto, sicchè non avrebbe potuto imputarsi l’evento alla distrazione della vittima;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il primo motivo è manifestamente inammissibile;

questa Corte, con l’ordinanza oggetto dell’odierno ricorso, ha affermato che la Corte di appello aveva accertato in fatto, con giudizio quindi riservato al giudice di merito, che il nesso causale era stato interrotto dall’assorbente condotta colposa della vittima;

in questa cornice è del tutto evidente la completa irrilevanza dell’evocata sussunzione alternativa della fattispecie e, in particolare, della relativa domanda, posto che l’interruzione nel nesso eziologico, positivamente accertata, esclude la responsabilità sia nel caso di qualificazione ex art. 2043 c.c., che nel caso di qualificazione ex art. 2051 c.c.;

il secondo motivo è inammissibile;

in primo luogo la parte non riporta i contenuti della sentenza della Corte di appello che escluderebbero l’accertamento riferito in un passo dell’ordinanza di questa Corte oggi impugnata, ossia quello per cui il marciapiede era visibile e privo d’insidie;

in secondo luogo la parte discorre di risultanze dell’istruttoria di merito che avrebbero potuto portare, in tesi, a sostenere un errore revocatorio del giudice di appello, nel caso in cui questo avesse invece concluso nel senso riportato dall’ordinanza oggi oggetto di ricorso;

in terzo luogo l’ordinanza di questa Corte, sebbene si esprima nel modo richiamato in uno dei passi motivazionali, nel complesso ribadisce che la colposa condotta della vittima – quale positivamente accertata con giudizio insindacabile perchè, si ripete, propriamente fattuale – aveva comunque determinato essa stessa l’evento di danno, essendo risultato che la deducente non si era avveduta del marciapiede perchè stava procedendo all’indietro;

le censure, cioè, sono dirette a dedurre, inammissibilmente, pretesi errori di giudizio, e non errori percettivi dirimenti, posto che rientra nell’attività valutativa, inidonea a integrare errore revocatorio, l’interpretazione del significato della sentenza impugnata, della quale la Corte di legittimità dia conto in motivazione (Cass., 27/04/2018, n. 10184);

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in Euro 2.500,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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