Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3165 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3165 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 14656-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

GESAM SPA, EQUITALIA CENTRO SPA;
– intimati –

Nonché da:
GESAM SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA

Data pubblicazione: 09/02/2018

FLAMINIA VECCHIA 785, presso lo studio dell’avvocato
VALENTINA ADORNATO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCESCO TESAURO giusta
delega a margine;
– con troricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE, EQUITALIA CENTRO SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 290/2012 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 05/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
GRECO;
2)udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si
richiama

e

chiede

l’accoglimento

del

ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale;
3)udito per il controricorrente l’Avvocato ADORNATO
che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e
l’accoglimento del ricorso incidentale;
1)udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale e
l’accoglimento del ricorso incidentale.

contro

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con
due motivi nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale della TOscana che – nel giudizio promosso
dalla spa Gesam (istituita in base all’art. 22 della legge n. 142
del 1990 con prevalente partecipazione pubblica per la gestione
dei servizi pubblici locali) con l’impugnazione di quattro
cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento con i quali

febbraio 2007, n. 10, come convertito nella legge 6 aprile 2007,
n. 46, procedeva al recupero delle somme corrispondenti alle
agevolazioni fiscali di cui la società aveva usufruito negli anni
dal 1995 al 1998, qualificate come aiuti di Stato con la
decisione della Commissione Europea 5 giugno 2002, n. 10/193/CE ne ha accolto l’appello nei termini di cui in motivazione,
limitatamente alla restituzione delle somme-capitale, ma, con
riguardo alla quantificazione degli interessi dovuti, ha
stabilito che il regolamento CE n. 794/2004 debba essere
applicato solo per i periodi di morosità successivi all’entrata
in vigore del d.l. n. 10 del 2007.
In proposito, ha osservato il giudice d’appello, l’art. 1
del d.l. n. 10 del 2007, stabilisce al coma 3 che “gli interessi
sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del
regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, secondo i criteri
di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al
recupero dell’aiuto di Stato C-57/03, disciplinato dall’art. 24
della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da
applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza
ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte
non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta
interessato dal recupero dell’aiuto.
A sua volta, prosegue la Commissione regionale, “il
Regolamento della Commissione del 21 aprile 2004 n. 794/2004/CE
prevede:
14) Considerando che l’obiettivo è ripristinare la
situazione esistente prima dell’illegittima concessione
dell’aiuto e conformemente alla prassi finanziaria generale, il
tasso di interesse per il recupero fissato dalla Commissione deve

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l’amministrazione, in applicazione dell’art. l del d.l. 15

essere applicato secondo il regime dell’interesse composto su
base annua. Per queste stesse ragioni il tasso di interesse per
il recupero applicabile nel primo anno del periodo di recupero si
deve applicare per i primi cinque anni del periodo di recupero,
mentre il tasso di interesse per il recupero applicabile nel
sesto anno del periodo di recupero si applicherà per i cinque
anni successivi e così via.
15) Il presente regolamento deve applicarsi alle decisioni

vigore del presente regolamento”.
Osserva ancora il Giudice d’appello che il regolamento
comunitario del 2004 aggrava la posizione degli enti tenuti al
riMborso prescrivendo il calcolo del dovuto con il sistema degli
interessi composti, sistema recepito nel 2007 dal legislatore
nazionale senza la limitazione secondo cui il disposto
comunitario deve “applicarsi alle decisioni di recupero
notificate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento”, sicché il legislatore italiano è stato più
severo di quello comunitario, cosa da ritenersi legittima,
essendo inibito ai legislatori nazionali solo di “attenuare” e
non di inasprire la disciplina comunitaria repressiva di pratiche
contrarie alla libera concorrenza.
Ed ha concluso rilevando come la norma del 2007 abbia, in
assenza di qualsivoglia indicazione in favore della
retroattività, disposto solo per il futuro, dimodeche il
regolamento del 2004 si applica solo per i periodi di morosità
sucessivi alla entrata in vigore del d.l. n. 10 del 2007, mentre
per i periodi anteriori si applicano le precedenti disposizioni,
dato che nel caso di specie opera la clausola di esclusione della
nuova disciplina di cui al punto 14) del regolamento CE del 2004.
La società contribuente resiste con controricorso,
formulando un motivo di ricorso incidentale, e successivamente
deposita memoria.
RAGIONE DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione dell’art. 1, coma 3, del d.l. n. 10 del 2007,
amministrazione ricorrente censura la decisione per aver ritenuto
che per i periodi di morosità anteriori alla disposizione in

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di recupero notificate successivamente alla data di entrata in

rubrica “si applicano le precedenti disposizioni”, mentre per
quelli ad essa successivi si applicherebbe il Reg.

794/2004 e

perciò gli interessi composti, e ciò fondando sulla circostanza
che il legislatore del 2007 avesse voluto stabilire la misura dei
tassi di interesse ex decisione n. 2003/193/CE solo per il
periodo successivo alla sua entrata in vigore.
Con il secondo motivo, formulato in subordine, lamenta la
violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione

n. 10/2007, degli artt. 86, 87, e 88 del Trattato CE e dell’art.
14 par. 2 del Reg. 659/1999.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società
contribuente lamenta “violazione e falsa applicazione delle norme
comunitarie applicabili per il calcolo degli interessi, in
relazione all’art. 360, n. 2, cod. proc. civ. Contrasto fra la
norma interna (art. 1, coma 3, del d.l. n. 10/2007) e la
disciplina comunitaria (art. 3, comma 3, della decisione n.
2003/193/CE e art. 14, comma 2, del Reg. CE n. 659/1999)”.
Il primo motivo è fondato nei termini di seguito precisati,
con assorbimento dell’esame del secondo motivo, formulato in
subordine.
Con principio che qui si intende confermare, questa Corte
ha affermato che “in tema di recupero di aiuti di Stato,
equivalenti ad imposte non corrisposte, gli interessi vanno
calcolati, ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 185 del 2008, conv.,
con modif., dalla I. n. 2 del 2009, ed in virtù del rinvio al
regolamento CE n. 794 del 2004 della Commissione, su base
composta anche nell’ipotesi in cui la decisione Che abbia
dichiarato l’aiuto incompatibile con il mercato comune sia stata
adottata prima dell’entrata in vigore del citato regolamento, con
il solo limite, in ossequio dei principi di certezza del diritto
e di tutela del legittimo affidamento, delle situazioni acquisite
ovvero esaurite in cui già anteriormente a tale data l’aiuto sia
stato recuperato o l’avviso di accertamento sia stato emesso”
(Cass. n. 23949/2016).
Ciò posto, ai fini della corretta individuazione del tasso
di interesse da applicare va osservato che, con riguardo al
computo degli interessi, il rinvio operato dall’art. 24, coma 4,

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Europea n. 2003/193/CE, nonché degli artt. 1, coma 3, del d.l.

del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 2 del
2009, al capo V del Regolamento CE della Commissione europea n.
794 del 2004, va inteso come formale, ovvero mobile, e non
sostanziale e fisso, e, quindi, riferito all’art. 11, pt. 3, di
detto regolamento, come successivamente modificato, sicché, ove
sia trascorso più di un anno tra la data in cui l’aiuto
illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del
beneficiario e quella di recupero dell’aiuto, il tasso di

tasso in vigore al momento in cui si effettua il ricalcolo (Cass.
n. 23800/2016).
Il primo motivo del ricorso principale deve essere pertanto
accolto nei termini indicati, con assorbimento dell’esame del
secondo motivo articolato in via subordinata, mentre va rigettato
il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata
in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le
spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in
differente composizione.
Il Collegio dà atto, ai sensi dell’art. 11, coma 1 quater
del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte della ricorrente incidentale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del coma 1bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale,
assorbito il secondo motivo, e rigetta il ricorso incidentale,
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo come accolto,
e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria
regionale della Toscana in differente composizione.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 11, coma 1
quater del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte
della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
incidentale, a norma del coma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il V febbraio 2017
Il consigliere estensore
Il Presidente

(Antonio Greco)

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interesse va ricalcolato ad intervalli di un anno sulla base del

(Aurelio C ppabianca)

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