Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31649 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7434-2013 proposto da:

P.G., (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.

ANTONIO SCARCELLA e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 44, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA MONTICELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONINO FAVAZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1746/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 28/10/2012; R.G.N.729/2009

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Scarcella Antonio;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Messina, per quanto ancora qui rileva del complesso iter giudiziario, ha confermato la pronuncia del Giudice del lavoro dpl locale Tribunale con cui era stata rigettata la domanda proposta da P.G. nei confronti dell’Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina, avente ad oggetto l’annullamento della destituzione dal servizio comminata dall’azienda datrice di lavoro con provvedimento del 4 maggio 2001.

2. Il P. era stato destituito dall’impiego perchè, nella sua qualità di Capo dell’Area Amministrativa e Contabile, tra i cui compiti rientrava anche l’invio ad uno studio esterno dei dati occorrenti per la compilazione delle buste paga, aveva inviato a detto studio precise indicazioni autografe con il mandato di liquidargli in busta paga differenze retributive per Lire 21.073.154 in mancanza di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.

3. Gli argomenti posti dalla Corte territoriale a fondamento del decisum sono, in sintesi, i seguenti.

Non può considerarsi autorizzazione la Delib. 23 novembre 1998, n. 313 avente ad oggetto il nuovo inquadramento del personale di ruolo in applicazione dell’Accordo sindacale del 28 ottobre 1998, recante l’autorizzazione all’ufficio ragioneria di emettere mandati di pagamento al personale dipendente pari ad una mensilità dello stipendio. Si tratta di un premio una tantum, peraltro già corrisposto al P., come dello stesso riconosciuto nell’atto d’appello. E’ dunque smentito l’assunto dell’appellante secondo cui, in attuazione di tale delibera, il Direttore Generale dell’epoca, preso atto dell’intervenuto inquadramento ex lege, avrebbe disposto il suo favore la liquidazione in quattro soluzioni della somma di Lire 21.073.154 a titolo di arretrati per differenze retributive.

E’ pure infondata la tesi secondo cui la destituzione sarebbe stata comminata per ritorsione da parte del Direttore Generale ing. L.G., denunciato all’appellante per diverse gravi irregolarità nella gestione dell’Azienda: eventuali responsabilità di altri o contrasti all’epoca dei fatti tra il ricorrente e l’ex Direttore Generale costituivano circostanze irrilevanti, poichè la destituzione era stata comminata per una precisa condotta addebitata.

Del pari irrilevante è la circostanza che il procedimento penale già avviato a carico del dipendente si fosse concluso con un’archiviazione, posto che nel provvedimento di destituzione nessun riferimento era stato fatto a procedimenti penali pendenti, nè a condotte penalmente rilevanti attribuite al P..

Quanto alla tempestività della sanzione, occorre rilevare che il ricorrente, in quanto Capo dell’Area Amministrativa e Contabile, con l’incarico di comunicare i dati contabili a professionisti esterni per la predisposizione delle buste paga e la liquidazione delle differenze retributive, era il soggetto che avrebbe dovuto porre l’Azienda in condizioni di rilevare le distrazioni di denaro, sicchè difficilmente Azienda avrebbe potuto accorgersi tempestivamente delle irregolarità commesse dal medesimo P. al momento dell’approvazione dei bilanci, dove peraltro le somme erogate erano state riportate come unica voce “retribuzioni del personale”, senza distinzione tra i vari dipendenti. Egli, proprio per la sua posizione apicale e fiduciaria, era nella condizione di non far rilevare nell’immediato l’autoliquidazione della somma di oltre 20 milioni di vecchie Lire.

E’ dunque accreditabile la tesi della resistente secondo cui si ebbe consapevolezza del fatto solo successivamente, allorchè in data 23 febbraio 2001 l’Azienda chiese chiarimenti in merito alla liquidazione le somme in questione al ricorrente e allo studio contabile Spartà, i quali risposero a distanza di pochi giorni (il P. in data 26 febbraio 2001 e lo S. in data 8 marzo 2001). Rispetto a tale data deve ritenersi la tempestività della contestazione del 6 aprile 2001 e della sanzione della destituzione del 4 maggio 2001.

In merito alla proporzionalità della sanzione, è sufficiente rilevare la gravità della condotta contestata al ricorrente, che arbitrariamente e senza alcun titolo, abusando della propria posizione di Capo dell’Area Amministrativa e Contabile,, cui era demandato anche il controllo di regolarità dei mandati di pagamento, aveva abusato della fiducia in lui riposta dal datore di lavoro.

4. Per la cassazione di tale sentenza il P. propone ricorso affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la ASM – Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina.

5. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 148 del 1931, artt. 45, 46 e 47 travisamento dei fatti posti a base della destituzione ex art. 360 c.p.c., n. 3, vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce il ricorrente l’inadeguata considerazione della circostanza della ritorsione posta in essere dall’allora Direttore Generale dell’Azienda, atteso che anche il Giudice penale, nel provvedimento di archiviazione relativo al procedimento avviato per i presunti reati di truffa aggravata e appropriazione indebita, aveva evidenziato come la denuncia dell’Azienda all’Autorità giudiziaria, fosse notevolmente tardiva rispetto allo svolgimento dei fatti e inspiegabile con i doveri di controllo cui sono tenuti i vertici aziendali, per cui tale reazione appariva piuttosto una ritorsione messa in atto nei confronti del P., che aveva sollevato e portato alla luce il problema del conflitto di interessi dell’ing. Longo. La Corte territoriale, con motivazione fin troppo sintetica, si era limitata a rigettare il primo motivo d’appello senza dare contezza delle risultanze istruttorie, soprattutto di natura documentale, emerse nel corso del giudizio di primo grado e meritevoli di attento e critico approfondimento.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’Accordo collettivo nazionale del 13 maggio 1987, Allegato B, attuato con L. 12 luglio 1988, n. 270, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Con articolata narrativa, il ricorrente nella sostanza deduce che con Delib. n. 313 novembre 1998 l’Azienda aveva inteso recepire l’Accordo sindacale del 28 ottobre 1998, allegato alla Deliberazione medesima, per farne parte integrante sostanziale. L’Accordo sindacale così recepito e approvato dall’Azienda appellata prevedeva che si sarebbe dovuto procedere ad un riassetto organizzativo e di inquadramento dei dipendenti. Assume quindi che le somme oggetto della contestazione “andavano liquidate, come in effetti è avvenuto” in ragione di una corretta interpretazione e applicazione della disciplina degli inquadramenti del personale e che erroneamente la Corte di appello aveva affermato che sarebbe stato necessario un provvedimento deliberativo da parte dell’organo di amministrazione dell’Azienda; al contrario, il diritto del dipendente alla corresponsione delle differenze retributive trovava fondamento diretto nella contrattazione collettiva nazionale, avente valore normativo vincolante e non derogabile, tale da precludere valutazioni discrezionali.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, artt. 45, 46 e 47 e dell’art. 653 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce il ricorrente che il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Messina aveva escluso la sussistenza di fattispecie di rilevanza penale – e in specie del reato di truffa -, difettando sia gli artifici e i raggiri che il dolo, quantomeno tenuto conto della difficoltà di interpretazione della regolamentazione in materia (applicazione o meno degli accordi sindacali anche per tali mandati di pagamento). In pendenza del procedimento penale, l’Azienda semmai avrebbe dovuto sospendere il dipendente dal servizio in applicazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 46 e all’esito, archiviare il procedimento disciplinare e reintegrare in servizio il dipendente ex art. 653 c.p.p., poichè tale norma prevede che le sentenze penali di assoluzione (cui va assimilato il decreto di archiviazione penale) hanno efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche amministrazioni, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’imputato non lo ha commesso.

4. Con il quarto motivo il ricorrente, censurando la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 della L. n. 604 del 1966, art. 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, si duole del lungo lasso di tempo intercorso tra i fatti verificatisi dal novembre 1998 al febbraio 1999 e la contestazione degli addebiti, risalente al 6 aprile 2001, seguita dal licenziamento del 4 maggio 2001, tenuto pure conto che gli emolumenti in questione erano stati inseriti – e quindi resi pubblici – nei bilanci dell’Azienda relativi agli anni 1998 e 1999. Il difetto di tempestività non poteva spiegarsi che con l’intento ritorsivo che ha connotato l’azione disciplinare da parte del Direttore Generale, ing. Longo. Una oculata ricostruzione dei fatti avrebbe dovuto invece considerare che l’operato del ricorrente aveva ricevuto l’avallo del Direttore Generale dell’epoca.

5. Il quinto motivo, vertente sulla condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio di merito, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 113 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3.

6. Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni.

7. Quanto alla presunta omessa considerazione del motivo ritorsivo (peraltro escluso dalla Corte territoriale con accertamento di fatto rientrante nel giudizio di merito di sua competenza), va rilevato che il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito, come una giusta causa a norma dell’art. 2119 c.c. (Cass. n. 4543 del 1999. 12349 del 2003). Ove il lavoratore deduca il carattere ritorsivo del provvedimento datoriale, è necessario che tale intento abbia avuto un’efficacia determinativa ed esclusiva del licenziamento anche rispetto agli altri eventuali fatti idonei a configurare un’ipotesi di legittima risoluzione del rapporto, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altre inadempienze. (Cass. n. 5555 del 2011, con cui è stato ritenuto ininfluente che le contestazioni mosse al dipendente, investito di funzioni di responsabilità in diverse filiali di un istituto bancario, fossero state originate da una ispezione, asseritamente disposta come reazione ingiusta a sue segnalazioni in ordine alle modalità di gestione di un gruppo finanziario). Inoltre, mentre la nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, nonchè di diritto Europeo, diversamente l’ipotesi di Licenziamento ritorsivo richiede la prova della sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. (cfr. Cass. n. 6575 del 2016).

7.1. Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto che l’odierno ricorrente venne destituito dal servizio perchè, in qualità di responsabile dell’area amministrativa e contabile, cui era demandato anche un potere di controllo sulla spesa, aveva dato mandato, mediante indicazioni autografe allo studio esterno che predisponeva le buste paga dei dipendenti, di liquidargli differenze retributive per oltre 21 milioni di vecchie Lire. Il fatto ascritto consiste nell’avere violato gravemente i doveri inerenti alla funzione apicale rivestita nel settore amministrativo e contabile per realizzare una “autoliquidazione” di arretrati in difetto di qualsiasi provvedimento di autorizzazione degli organi di vertice dell’Azienda.

7.2. Va ricordato che i concetti di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità della sanzione disciplinare costituiscono clausole generali, vale a dire disposizioni di limitato contenuto, che richiedono di essere concretizzate dall’interprete tramite valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, a condizione però che la contestazione in tale sede contenga una specifica denuncia di incoerenza del giudizio rispetto agli “standard” esistenti nella realtà sociale e non si traduca in una richiesta di accertamento della concreta ricorrenza degli elementi fattuali che integrano il parametro normativo, accertamento che è riservato ai giudici di merito (Cass. n. 7426 del 2018; cfr. pure Cass. n. 25144 del 2010 e Cass. n. 6498 del 2012).

7.3. Nel caso in esame, in relazione al primo motivo di ricorso, non è neppure dedotto in quale modo i giudici di merito avrebbero espresso un giudizio incoerente rispetto ai suddetti “standard” valutativi – ed in particolare rispetto a quelli specificamente riferibili alla figura istituzionale un pubblico dipendente – nel ritenere il comportamento ascritto all’odierno ricorrente di “gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”.

8. Nella lunga narrativa dei fatti esposta dall’odierno ricorrente, non è negata la commissione dei fatti ascritti, ma se ne prospetta – con il secondo motivo – la legittimità per avere il P. diritto agli arretrati di cui alle iniziative di autoliquidazione, in virtù di accordi collettivi, che avrebbero costituito il presupposto di un diverso e più elevato inquadramento. Sostiene che la Delib. n. 313 del 1998 recherebbe il recepimento dell’accordo sindacale del 28.10.1998 tra ASM e le OO.SS., dal cui combinato disposto sarebbe desumibile la fondatezza dell’interpretazione da lui data in ordine ai suoi diritti e al comportamento posto in essere per tutelarli.

8.1. Il motivo si incentra sull’interpretazione del contenuto della Delib. n. 313 del 1998 e dell’Accordo sindacale del 28.10.98, da cui emergerebbe in modo chiaro ed evidente – ad avviso del ricorrente – l’enunciazione dei presupposti fondativi del diritto agli emolumenti oggetto della contestazione, essendo la fonte recepita dalla delibera chiara, completa e vincolante. Esso è inammissibile.

8.2. Innanzitutto, il ricorso non individua le regole di ermeneutica contrattuale violate dalla Corte territoriale. Va ricordato che l’esegesi del contratto e dell’atto unilaterale è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 c.c. e seguenti; inoltre, in tal caso, il ricorso non può limitarsi a prospettare un’interpretazione difforme rispetto a quella contenuta nella sentenza gravata, dovendo invece individuare le norme asseritamene violate e i principi in esse contenuti e precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 6641 del 2012, Cass. n. 14318 del 2013, Cass. n. 21888 del 2016).

8.3. Come è noto, in materia di pubblico impiego c.d1. contrattualizzato, non è consentito a questa Corte di procedere ad una interpretazione diretta della clausola di un accordo sindacale, in quanto l’interpretazione diretta riguarda esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (Cass. n. 27062 del 2013, n. 3681 del 2014), mentre negli altri casi il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass. n. 28859 del 2008, n. 19227 del 2011, n.17716 del 2016).

8.4. Inoltre, non sono stati assolti neppure gli oneri di specificazione e di allegazione desumibili dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, poichè il contenuto di tali atti è riportato solo in minima parte e non è indicata la sede della loro produzione in giudizio. Come più volte affermato da questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 26174 del 2014, n. 2966 del 2014, n. 15628 del 2009; cfr. pure Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008,; Cass. n. 22302 del 2008, n. 4220 del 2012, n. 8569 del 2013n. 14784 del 2015 e, tra le più recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013, n. 16900 del 2015), vi è un duplice onere a carico del ricorrente, quello di produrre il documento e quello di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

9. Quanto al terzo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito, con la sentenza n. 14551 del 2017, che il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale non ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, non essendo equiparabile ad una sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo l’imputato commesso.

9.1. Inoltre, il motivo difetta di specificità al decisum, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, atteso che il provvedimento di destituzione, il cui contenuto non è neppure trascritto nel ricorso, risulterebbe adottato – come riferito nella sentenza impugnata – senza alcuna attinenza alle imputazioni del procedimento penale avviato a carico del ricorrente, ma con esclusivo riguardo alla condotta oggettivamente e consapevolmente posta in essere dal P. che, senza alcuna autorizzazione da parte degli organi deliberativi dell’Ente, mediante precise indicazioni autografe inviate allo studio S., diede disposizioni per ottenere la liquidazione in busta paga di consistenti differenze retributive in proprio favore, abusando della sua posizione di preposto e responsabile del settore.

10. Il quarto motivo, con censura svolta mediante generico ed esclusivo richiamo alla L. n. 300 del 1970, art. 7 verte sul presunto difetto di immediatezza della contestazione rispetto agli addebiti.

10.1. In proposito, occorre premettere che il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e della tempestività del recesso datoriale, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (Cass. n. 29480 del 2008, n. 14113 del 2006).

10.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha congruamente motivato le ragioni per le quali non sussisteva alcuna tardività, avuto riguardo alle circostanze concrete: nei bilanci le somme erogate venivano riportate come un’unica voce (“retribuzioni del personale”), senza distinzione tra i vari dipendenti; era proprio il P. che, avendo l’incarico di comunicare i dati contabili a professionisti esterni, avrebbe dovuto porre l’Azienda nelle condizioni di rilevare le distrazioni di denaro.

11. Infine, con riguardo ai presunti vizi motivazionali ex art. 360 c.p.c., n. 5 (censura proposta con riguardo a ciascuno dei primi quattro motivi di ricorso), è sufficiente rilevare che la sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134. L’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto. Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053 le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione anzidetta deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. A seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta).

Con la medesima sentenza, le Sezioni Unite hanno chiarito, con riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una quaestio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In proposito, è stato, altresì, affermato che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sent. 8053/14 cit.).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la sentenza ha dato conto, puntualmente, delle ragioni poste a base del decisi”. La motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori. La censura di omesso esame di un fatto decisivo si risolve, invece, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della causa.

12. Il quinto motivo è infondato. In tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (Cass. n. 2730 del 2012).

12.1. Nè il giudice di appello aveva l’obbligo di compensare in tutto o in parte le spese in ragione del rigetto dell’appello incidentale proposto dalla Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina. La giurisprudenza di questa Corte ha, difatti, affermato che il rigetto tanto dell’appello principale quanto di quello incidentale non obbliga il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 18173 del 2008).

13. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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