Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31647 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. I, 04/12/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 04/12/2019), n.31647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23295/2018 proposto da:

E.B.S., elettivamente domiciliato in Macerata, via

Morbiducci n. 21, presso lo studio dell’avv. Luca Froldi, che lo

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 782/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da E.B.S. cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

La Corte distrettuale ha basato la propria decisione di rigetto del riconoscimento dello status di rifugiato sull’assunto che trattasi di vicenda privata e che non risulta che lo Stato neghi la protezione, mentre la medesima Corte ha rigettato la richiesta della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a e b in quanto, le ipotesi di danno grave, a suo avviso, si riferiscono all’attività del potere costituito, mentre, la presente è una vicenda squisitamente privata. Inoltre, la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c) è stata negata perchè nella regione di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) non sussiste una situazione di conflitto armato interno con le connesse minacce gravi di una violenza indiscriminata, nel quale il ricorrente potrebbe rimanere coinvolto in caso di rimpatrio. Infine, la protezione umanitaria non poteva essere riconosciuta, in quanto, secondo la Corte, non erano state allegate specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte. Considerato che:

Nel primo motivo, viene censurata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello escluso la protezione umanitaria senza attivare il dovere di cooperazione istruttoria officiosa.

Nel secondo motivo, viene censurata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che in Nigeria non sussistesse alcun pericolo di grave danno, in caso di rientro in patria, poichè i conflitti acclarati in tale paese sarebbero riferiti a zone lontane da quella di residenza del ricorrente.

Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi, in quanto, la Corte d’Appello, non ha rinvenuto i presupposti del riconoscimento delle ragioni umanitarie in mancanza di allegazioni specifiche relative alle categorie soggettive in relazione alle quali possano ravvisarsi lesioni di diritti umani di particolare entità.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè in esso si svolgono censure di merito, mentre, la Corte ha svolto sufficienti indagini, sulla base delle fonti informative, acquisite e descritte, sulle condizioni generali del paese.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

Il ricorrente non paga il doppio del contributo unificato, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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